IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
i Ministri  dei lavori  pubblici, della sanita'  e dei  trasporti e
   della navigazione
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce le competenze
al  Ministero dell'ambiente  in  materia di  prevenzione e  controllo
dell'inquinamento atmosferico;
  Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, recanti i criteri per la
raccolta  dei dati  inerenti la  qualita' dell'aria  e i  criteri per
l'elaborazione  dei  piani di  risanamento  e  tutela della  qualita'
dell'aria;
  Visti i propri  decreti del 15 aprile 1994 e  25 novembre 1994, che
stabiliscono i livelli di attenzione  e di allarme per l'inquinamento
atmosferico,  nonche'  gli obiettivi  di  qualita'  dell'aria per  il
benzene,  gli   idrocarburi  policiclici  aromatici  e   la  frazione
respirabile delle polveri;
  Visto in particolare  l'art. 12 del citato  decreto ministeriale 25
novembre 1994, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita',  il compito di individuare con decreto
i programmi  di intervento per  la prevenzione e il  controllo, anche
nel  breve termine,  delle fonti  inquinanti di  benzene, idrocarburi
policiclici aromatici e polveri respirabili;
  Visto l'art.  7, comma  1, lettera b),  del decreto  legislativo 30
aprile 1992,  n. 285, e  successive modifiche, recante  "Nuovo codice
della strada";
  Visto  il proprio  decreto  del  16 maggio  1996  che stabilisce  i
livelli di protezione  per la salute umana e  la vegetazione relativi
all'inquinamento da ozono troposferico;
  Viste  la  legge  n.  65/1994 di  ratifica  della  convenzione  sui
cambiamenti  climatici,  le  conclusioni dei  Consigli  dei  Ministri
dell'ambiente dell'Unione europea  del 3 marzo 1997 e  19 giugno 1997
relative alla  riduzione delle emissioni  di gas serra e  la delibera
CIPE  n. 12/97  del  3 dicembre  1997  sull'approvazione delle  linee
generali della  seconda comunicazione nazionale alla  convenzione sui
cambiamenti climatici;
  Considerati gli impegni assunti in sede internazionale con la firma
il 10 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici
che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni
dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990;
  Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
  Visto  il testo  unico delle  leggi sanitarie  approvato con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Considerata  l'urgenza di  avviare  le  prime iniziative  attuative
delle linee di intervento  finalizzate al conseguimento dagli impegni
assunti nella conferenza di Kyoto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  regioni devono  adottare entro  il 30  giugno 1999  il piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991.