IL DIRETTORE CENTRALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 9  luglio 1997  con la  quale la
ditta S.M.I.T.I. S.n.c.,  con sede in Voghera ha chiesto  ex art. 39,
sesto comma, la  sospensione per dodici mesi della  riscossione di un
carico relativo  ad imposte indirette  afferente gli anni  di imposta
1989-91-92, iscritto nei ruoli posti  in riscossione alle scadenze di
febbraio  1994,   settembre  1994,  novembre  1994,   febbraio  1995,
settembre  1995,  aprile  1996  per  l'importo  di  L.  2.388.698.820
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere il predetto importo;
  Visto il decreto  direttoriale del 9 luglio,  n. 1/5673/U.D.G., con
il quale il  direttore centrale per la riscossione  e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di  sospensione della riscossione o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Lombardia,  tenuto  anche  conto dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione della richiesta sospensione,  in quanto nella fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto  quindi, che  la  richiesta rientra  nelle previsioni  del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
                              Decreta:
  La riscossione  del carico tributario di  lire 2.388.698.820 dovuto
dalla societa' S.M.I.T.I. S.n.c., con  sede in Voghera e' sospesa per
un  periodo di  dodici  mesi,  a decorrere  dalla  data del  presente
decreto.
  La  sezione  staccata  di  Pavia nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa', ai  sensi dell'ultimo  comma dell'art.  39 del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di  idonea garanzia, anche fideiussoria,  che deve essere
richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Pavia, per
la quotaparte di  credito non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere,  dall'agente   di  riscossione,   sui  beni   strumentali  ed
immobiliari dell'azienda istante; tale  garanzia, intestata in favore
della predetta  sezione staccata, va  prestata nel termine  che sara'
fissato dalla stessa.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quota -parte di  debito garantito da polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 1998
                                        Il direttore centrale: Befera