IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; Visto gli articoli 15 e 16 del decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernenti i cartoncini di controllo per macchine elettriche bollatrici; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi di cassa degli uffici del registro; Ritenuta la necessita' di stabilire le nuove caratteristiche del cartoncino delle macchine bollatrici rilasciato dall'ufficio del registro o dagli uffici delle entrate per il controllo delle bollazioni effettuate dall'utente; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 5 luglio 1973 e' sostituito dal seguente: "Detti cartoncini devono essere ritirati gratuitamente dall'utente presso l'ufficio del registro o l'ufficio delle entrate che ha in carico la macchina su presentazione dell'attestazione di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione all'atto del versamento anticipato dall'imposta".