IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art. 14  del decreto  del Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;
  Visto gli articoli 15 e 16  del decreto ministeriale 5 luglio 1973,
concernenti  i  cartoncini  di   controllo  per  macchine  elettriche
bollatrici;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica della disciplina in materia di servizi di cassa degli uffici
del registro;
  Ritenuta la  necessita' di  stabilire le nuove  caratteristiche del
cartoncino  delle  macchine  bollatrici rilasciato  dall'ufficio  del
registro  o  dagli  uffici  delle  entrate  per  il  controllo  delle
bollazioni effettuate dall'utente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il secondo  comma dell'art.  15 del  decreto ministeriale  5 luglio
1973 e' sostituito dal seguente:
  "Detti cartoncini devono  essere ritirati gratuitamente dall'utente
presso l'ufficio  del registro  o l'ufficio delle  entrate che  ha in
carico la  macchina su presentazione dell'attestazione  di versamento
rilasciata   dal  concessionario   della  riscossione   all'atto  del
versamento anticipato dall'imposta".