IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981), come  risulta modificato  dall'articolo 19  della
legge 22  dicembre 1984, n.  887 (legge finanziaria 1985),  in virtu'
del  quale  il  Ministro  del tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di indebitamento  nel limite  annualmente risultante  nel
quadro  generale  riassuntivo  del   bilancio  di  competenza,  anche
attraverso  l'emissione  di certificati  di  credito  del Tesoro  con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite  massimo di  emissione  dei prestiti  pubblici  per l'anno  in
corso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 23
luglio 1998  ammonta, al netto  dei rimborsi gia' effettuati,  a lire
59.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora
da effettuare;
  Visti i  propri decreti  in data  23 aprile,  25 maggio,  22 giugno
1998,  con i  quali e'  stata  disposta l'emissione  delle prime  sei
tranches dei  certificati di credito  del Tesoro al  portatore, della
durata di sette anni, con godimento 1 maggio 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
  Visto il decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.  213, recante, fra
l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede cha gli "specialisti
in titoli  di Stato",  individuati a  termini del  medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le  modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
settima tranche  dei certificati di  credito del Tesoro  al portatore
con  godimento  1 maggio  1998,  della  durata  di sette  anni,  fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  3.000  miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale  del  23  aprile 1998  citato  nelle  premesse,
recante  l'emissione della  prima e  seconda tranche  dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998.