IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Colin Douglas  Morton, nato a Irvine il 27
aprile   1965,  cittadino   britannico,   diretta   ad  ottenere   il
riconoscimento di titoli  accademico e professionali di  cui e' stato
insignito nel  Regno Unito  per accedere  all'albo degli  ingegneri e
esercitare in Italia come libero professionista;
  Preso atto  che il migrante  ha conseguito nell'aprile  1989 titolo
accademico   denominato   "chartered  mechanical   engineer"   presso
l'Universita' di Paisley College of Technology;
  Preso atto,  inoltre, che  ha provato  di essere  un professionista
come  risulta  dal  certificato  di iscrizione  alla  Institution  of
mechanical Engineers dal 1992;
  Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali, di
cui   e'   insignito,   ai  sensi   dell'ordinamento   accademico   e
professionale britannico,  il sig. Morton,  rilevano cumulativamente,
ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso
e esercizio in Italia della professione d'"ingegnere";
  Considerato,  altresi', che  i  sopra  indicati titoli  britannici,
presi unitariamente, radicano una  formazione (di studi, praticantato
e di  esperienza) acquisita in campo  "industriale", ramo "ingegneria
meccanica"  che, rispetto  a  quanto  contemplato dalla  legislazione
didatticouniversitaria   italiana   attualmente   vigente   nell'area
ingegneristica  di  analogo settore  si  rivela  essere limitata  sia
quanto  ai   suoi  contenuti  che   quanto  ai  risultati   con  cio'
conseguibili in termini di competenze;
  Considerato, inoltre, che l'attivita' intellettuale quale racchiusa
nei  sopra  indicati  titoli  professionali  britannici,  in  ragione
peraltro della coesistenza  nel Regno Unito di altri  e pari ordinati
titoli professionali  nell'area ingegneristica implicante  riparto di
competenze,  si rivela  piu' ristretta  in rapporto  allo spettro  di
attivita' professionali  che l'"ingegnere" italiano e'  in diritto di
esercitare,  ai sensi  della  legislazione professionale  attualmente
vigente in Italia e, in particolare  alla luce degli articoli 51 e 52
del  regio  decreto  23  ottobre 1925,  n.  2537,  recanti  l'oggetto
professionale essenziale di un tale professionista, per altro verso;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata: e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto l'art.  12, comma 8,  del gia' citato decreto  legislativo n.
115/1992;
                              Decreta:
  1. Al sig.  Colin Douglas Morton, nato a Irvine  il 27 aprile 1965,
cittadino     britannico,     sono      riconosciuti     i     titoli
accademicoprofessionali   di   cui    in   premessa,   quali   titoli
cumulativamente rilevanti per l'accesso  all'albo degli "ingegneri" e
per l'esercizio di questa professione in Italia.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta ad accertare, in capo al  candidato, vuoi le conoscenze di base
comuni  a tutti  i corsi  di laurea  dell'area d'ingegneria,  vuoi le
capacita'   specialisticoprofessionali   afferenti  al   settore   di
"ingegneria   meccanica",   quali  contemplate   dalla   legislazione
didatticouniversitaria e professionale, vigenti.
  4. Le materie individuate come sopra sono in specie: a) topografia;
b) scienza delle costruzioni; c) tecnica delle costruzioni.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto,  formulato dalla commissione d'esame  di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero  del 31 luglio  1995, n.  14, consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente una o piu' delle materie individuate al numero 4,
sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulle  materie  indicate  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi  ha una  durata di  un anno  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo professionale di almeno cinque anni.
  All'uopo,  l'istante presentera'  al Consiglio  nazionale ingegneri
domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del   tirocinio,  a  mezzo  del   residente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 27 luglio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi