IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14  luglio 1965, n.  963, recante  disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante regolamento di esecuzione alla predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la legge 17 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di
pesca ed acquacoltura;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  maggio  1992  concernente  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  Considerato che  la legge 21  maggio 1998,  n. 164, prevede  che il
Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva
centrale  per   la  pesca   marittima,  approva   il  piano   per  la
razionalizzazione  del comparto  della  pesca  dei molluschi  bivalvi
(c.d.  piano vongole),  determinando  i  compartimenti marittimi  nei
quali  e' necessario  procedere al  ritiro delle  autorizzazioni alla
pesca  dei  molluschi bivalvi  con  il  sistema draga  idraulica  per
ricostruire  l'equilibrio  fra risorse  e  capacita'  di cattura,  il
numero delle  autorizzazioni da ritirare,  i criteri da  adottare per
l'individuazione delle priorita'  da rispettare ai fini  dei ritiri e
l'entita' del contributo da concedere;
  Considerato altresi' che, in  attuazione del medesimo piano occorre
adottare  misure per  la ridistribuzione  nell'areale nord  adriatico
delle draghe idrauliche,  avuto riguardo alle tradizioni  di pesca ed
all'effettivo  esercizio  dell'attivita'  di pesca  in  compartimento
diverso  da  quello  di  iscrizione,  nonche'  alla  richiesta  degli
interessati ed  al parere favorevole  degli organismi di  gestione di
ciascun compartimento interessato (Monfalcone, Venezia, Chioggia);
  Considerata la necessita' di avviare la gestione sperimentale della
pesca dei  molluschi bivalvi nell'ambito regionale  del Veneto, avuto
riguardo  da un  lato  alle specificita'  compartimentali  di cui  al
decreto ministeriale  n. 44/1995, dall'altro al  riconoscimento delle
pratiche di pesca effettuate  da tempo a livello sovracompartimentale
nell'ambito  territoriale  della  regione  Veneto  nel  rispetto  del
principio  della riaffermazione  del  ruolo  strategico dei  consorzi
nelle aree di rispettiva competenza;
  Visto l'accordo concluso il 10 luglio 1998 dai consorzi di gestione
di  Venezia e  Chioggia in  ordine alla  gestione sperimentale  della
pesca nel Veneto, ratificato dalle rispettive assemblee;
  Considerato la  necessita' di prevedere, in  attuazione della legge
n. 164/1998, un contributo ai consorzi costituiti e riconosciuti alla
data di entrata  in vigore della legge per le  finalita' previste dal
decreto n. 44/1995, istitutivo dei consorzi;
  Ritenuta l'opportunita' che la disponibilita' complessiva di 10.000
milioni vada ripartita in maniera  proporzionale tra i consorzi avuto
riguardo  al  numero  delle  unita'  che  risulteranno  abilitate  in
ciascuno di  essi dopo i  ritiri ed i  trasferimenti di cui  al piano
vongole, secondo i seguenti criteri:
    a) l'80% ripartito tra tutti i consorzi;
  b) il 20% ripartito tra i consorzi dei compartimenti non ammessi ai
benefici   della  misura   del  contributo   per  il   fermo  tecnico
dell'attivita';
  c)  alla disponibilita'  del  20%, ai  fini  della concessione  del
contributo  di cui  alla lettera  b), e'  sottratto l'importo  di 100
milioni ripartito tra i consorzi di  Napoli e di Termoli in relazione
al  basso  importo  destinato  al   consorzio  in  questione  per  il
contributo sub a);
  Considerato altresi' che occorre prevedere un sostegno economico, a
parziale ristoro  del danno subito, per  quei compartimenti marittimi
(Monfalcone,  Venezia,   Chioggia,  Pescara,   Termoli,  Manfredonia,
Civitavecchia,  Roma, Gaeta,  Napoli e  Castellammare di  Stabia) che
hanno avuto prolungati periodi di  fermo tecnico - anche in relazione
ai  fenomeni determinati  dalle cosiddette  condizioni al  contorno -
disposti nel corso del 1997 e del 1998;
  Considerato  che  la misura  del  contributo  varia a  seconda  dei
periodi di fermo per i vari compartimenti, avuto riguardo alla durata
delle operazioni  di fermo  tecnico, alla consistenza  delle risorse,
quali risultano dalle risultanze  scientifiche e dalle prospettive di
ripresa dell'attivita'  in relazione allo  stato degli stock  ed agli
ulteriori arresti dell'attivita';
  Considerato  che  in  questi  compartimenti  (Monfalcone,  Venezia,
Chioggia)  e' necessario  e  propedeutico a  qualsiasi erogazione  di
indennizzo  per  il  fermo   tecnico  l'attuazione  degli  interventi
concernenti i ritiri delle autorizzazione alla draga idraulica e, nel
caso di Monfalcone, Venezia e Chioggia, gli altri interventi idonei a
garantire una gestione razionale  del comparto (gestione sperimentale
della risorsa nel Veneto, trasferimenti di unita');
  Considerata  la   necessita'  di  procedere   all'eliminazione  del
rastrello da  natante in  Adriatico ed alla  riduzione del  numero di
unita' in Tirreno in ragione,  per quanto riguarda l'Adriatico, delle
difficolta' operative  dell'impiego dell'attrezzo,  della scarsissima
adattabilitadello   stesso   alle   caratteristiche   geomorfologiche
dell'Adriatico,  dei  problemi  causati  da  tale  tipo  di  attrezzo
nell'ultimo decennio,  anche con riflessi  di ordine pubblico  e, per
quanto  riguarda  il  Tirreno,  dalla necessita'  di  assicurare  una
gestione razionale della risorsa;
  Ritenuto  che, anche  in  relazione  all'orientamento espresso  dal
Parlamento, gli interventi  di cui alla richiamata  legge n. 164/1998
sono da  considerarsi eccezionali e  non ripetibili, per  cui future,
eventuali  situazioni  di  crisi   della  risorsa  molluschi  bivalvi
andranno fronteggiate  facendo ricorso alle misure  tecniche previste
dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Sentiti la commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del  mare che, nella riunione del  15 luglio 1998,
hanno reso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono adottate, in attuazione della legge 17 maggio 1998, n. 164,
le misure del  piano vongole, sul quale hanno  reso parere favorevole
all'unanimita'  il  Comitato  nazionale  per la  conservazione  e  la
gestione  delle   risorse  biologiche  del  mare   e  la  commissione
consultiva centrale della pesca marittima  nella seduta del 24 giugno
1998.