IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, i quali prevedono che con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonche' del coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione, e che il medesimo regime puo' essere esteso ad altre tipologie di obbligazioni e titoli similari con cedola; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998, concernente la determinazione del coefficiente di rettifica da applicare agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno di emissione; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, concernente le operazioni di coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato; Decreta: 1. Ai fini dell'applicazione del coefficiente di rettifica di cui all'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998, il prezzo di emissione e' pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di piu' acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. 2. L'interesse sui titoli senza cedola di cui al comma 1 e' dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta. 3. Ai titoli senza cedola di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo l aprile 1996, n. 239. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi