La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998  e
di lire 300 milioni  per  l'anno  1999  per  l'organizzazione  ed  il
finanziamento  del  semestre  di  presidenza   italiana   dell'Unione
dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1 luglio al  31  dicembre
1998. 
  2. Il Ministro degli affari  esteri  provvede  a  somministrare  le
somme  occorrenti  mediante  aperture  di  credito   a   favore   del
funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche
eccedente il limite gia' previsto dall'articolo 56 del regio  decreto
18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo  1963,
n. 386, e dal regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed  alla  necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della  presidenza
italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita'  generale
dello Stato. I beni in tale  modo  acquistati  saranno  acquisiti  al
patrimonio dello Stato. 
  4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle  aperture  di  credito
relative  alle  spese  per  l'organizzazione  della   presidenza   e'
presentato,  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  del   periodo   di
presidenza, all'Ufficio centrale del  bilancio  presso  il  Ministero
degli affari esteri. 
 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 56 del R.D.  18  novembre  1923,  n.
          2440   (Nuove   disposizioni    sull'amministrazione    del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come
          sostituito  dalla  legge  2  marzo  1963,  n.  386,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto
          incaricato del servizio  di  tesoreria,  nel  caso  in  cui
          l'adozione di altra forma di  pagamento  sia  incompatibile
          con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore
          di funzionari delegati, per  il  pagamento  delle  seguenti
          spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che  in
          conto residui: 
            1) spese da farsi in economia; 
            2)  spese  fisse  ed   indennita',   quando   non   siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario  per
          il  personale  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          periferici; 
            3) retribuzioni al personale  dell'Amministrazione  delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni; 
            4) spese da farsi in  occorrenze  straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato; 
            5) spese  di  qualsiasi  natura  per  le  quali  leggi  e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati; 
            6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate   in
          apposito elenco per  capitoli,  da  unirsi  alla  legge  di
          approvazione dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro; 
            7)  assegni   fissi   e   indennita'   degli   ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della truppa e dei quadrupedi e per servizi  di  rimonta  e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica; 
            8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente  al
          servizio dello Stato; 
            9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle
          legazioni, consolati e missioni  all'estero,  nonche'  alle
          navi viaggianti fuori dello Stato; 
            10) pagamenti  in  conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro o  consorzi
          di cooperative, ovvero da altri contratti  di  forniture  e
          lavori per i  quali  l'Amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento; 
            11)  pagamenti  relativi   alla   devoluzione   ed   alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette. 
            Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a  5  le
          aperture di credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa  non
          possono superare, singolarmente,  il  limite  di  lire  480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento. 
            Per le spese di cui al n. 10) devono  farsi  aperture  di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro". 
            - Il D.P.R. 20 aprile 1994, n.  367,  reca:  "Regolamento
          recante semplificazione e accelerazione delle procedure  di
          spesa e contabili".