Con  decreto   ministeriale  n.  24730   del  23  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Nuova Mecfond
(gia' Infratecna), con sede in Napoli  e unita' di Napoli per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 10 unita', su un organico complessivo
di 85 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (gia' Infratecna), a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
commi, trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art. 4,  comma 1,
della  legge  19 luglio  1994,  n.  451, l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale,  verifichera' che i lavoratori  interessati nella
stessa  unita' produttiva  al trattamento  di integrazione  salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24731   del  23  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1997 al 30 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Nuova Mecfond
(gia' Infratecna), con sede in Napoli  e unita' di Napoli per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 11 unita', su un organico complessivo di
100 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (gia' Infratecna), a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
commi, trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art. 4,  comma 1,
della  legge  19 luglio  1994,  n.  451, l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale,  verifichera' che i lavoratori  interessati nella
stessa   unita'  produttiva   al   trattamento  integrale   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto ministeriale  n. 24732  del 23  giugno 1998,  ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176,
e' autorizzata per ulteriori sei  mesi, la proroga dei trattamenti di
integrazione salariale di cui all'art.  5, comma 8, del decreto-legge
23 ottobre 1996,  n. 552, convertito, con  modificazioni, nella legge
20  dicembre  1996,  n.  642, in  favore  dei  lavorati  interessati,
dipendenti dai seguenti consorzi agrari:
  1)  S.c. a  r.l.  Consorzio agrario  interprovinciale  di Chieti  e
Pescara,  con sede  in Pescara  e unita'  di Pescara  e San  Giovanni
Teatino  (Chieti), lavoratori  interessati  40  sospesi a  rotazione,
equivalenti a 25 lavoratori sospesi a zero ore, periodo dal 29 maggio
1998 al 28 novembre 1998;
  2)  S.c.  a r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale di  Salerno,
Napoli  e  Avellino,  con  sede  in  Salerno  e  unita'  di  Salerno,
stabilimento  tabacchi Avellino  Pianodardine (Avellino),  lavoratori
interessati 81, periodo dal 30 maggio 1998 al 29 novembre 1998;
  3)  S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario  interprovinciale  di  Bari  e
Brindisi,  con sede  in Bari  e  unita' di  Modugno (Bari),  Altamura
(Bari) e  Brindisi, lavoratori interessati  31, periodo dal  1 giugno
1998 al 30 novembre 1998.
  La misura  dei trattamenti straordinari di  integrazione salariale,
concessi come sopra, e' quella vigente alla data di entrata in vigore
del piu' volte richiamato decreto-legge n. 78/1998.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza   sociale  e'   tenuto  a
controllora l'andamento  dei flussi  di spesa  afferenti all'avvenuta
erogazione della prestazione di cui  al presente decreto, ai fini del
rispetto del limite dei 1.900  milioni di lire stanziati dall'art. 1,
comma  4,  lettera  b)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al pagamento
diretto del  trattamento straordinario  di integrazione  salariale ai
lavoratori    interessati,   dipendenti    dal   Consorzio    agrario
interprovinciale  di  Salerno,  Napoli  e Avellino  e  dal  Consorzio
agrario interprovinciale di Bari  e Brindisi, nonche' all'esonero dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988 citata  in preabolo, per tutti  i consorzi agrari di  cui al
presente provvedimento.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24754   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 6  ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caffarello, con
sede in Modena  e unita' di Castellarano (Reggio Emilia)  per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  27 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di
29 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Caffarello,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24755   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Villapaiera
industria confezioni, con sede in Sedico (Belluno) e unita' di Sedico
(Belluno) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori pari  a 48  unita', di  cui tre
parttime da  25 ore  settimanali a  20 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di 54 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Villapaiera industria confezioni,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24756   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1997 al  31 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Societa'
edilizia costruzioni di Belmonte Giuseppa & C., con sede in Trapani e
unita'  di Palermo  e  Trapani  per i  quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 38  ore settimanali a 26  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
29 unita', su un organico complessivo di 69 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Societa' edilizia  costruzioni di
Belmonte  Giuseppa &  C.,  a corrispondere  il particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24757   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal  9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.PA.S.
Industria  patatine snack,  con sede  in Capurso  (Bari) e  unita' di
Capurso  (Bari)  per i  quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
33 unita',  industria pruduzione  snacks e  patatine, su  un organico
complessivo di 40 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  I.PA.S. Industria patatine snack,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24758   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 3  marzo 1997 al 31 dicembre 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ucar, con sede
in  Milano e  unita' di  Caserta per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 10  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 28,50 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
144 unita', su un organico complessivo di 263 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Ucar,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n.  608, neilimiti finanziari posti  dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24759   del  26  giugno   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 16  giugno 1997 al 4 gennaio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena,
con  sede  in Siena  (localita'  Isola  d'Arbia)  e unita'  di  Siena
(localita' Isola d'Arbia) per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce, la riduzione  massima dell'orario di
lavoro  da 40  ore settimanali  a  9,20 ore  massime settimanali  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 105 unita', su un
organico complessivo di 125 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox Siena, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 23798 del 21 novembre 1997.