Con decreto ministeriale n. 24712 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1997, con decorrenza 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24713 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 1 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imeg, con sede in Massarosa (Lucca) e unita' di Massarosa, localita' "S. Rocchino" (Lucca), per il periodo dal 17 marzo 1998 al 1 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998, con decorrenza 1 dicembre 1997. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1998, n. 24531/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24714 del 23 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unita' di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 2 settembre 1997; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 25 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Valim (in liquidazione) gia' C.M.F. Sud (in liquidazione), con sede in Roma gia' Collesalvetti, frazione "Guasticce" (Livorno) e unita' di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996, con decorrenza 25 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24715 del 23 giugno 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1997 con effetto dal 16 giugno 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cavisystem, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998, con decorrenza 16 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24716 del 23 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Permaflex, con sede in Frosinone localita' "Valle Fioretta" e unita' di Frosinone, Pistoia localita' "Gello", per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1997, con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ondaflex, con sede in Frosinone, localita' "Valle Fioretta" e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1997, con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ga' disposta con decreto ministeriale del 5 marzo 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1997, con decorrenza 5 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1998 con effetto dal 6 ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Coop. Mucafer, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Uffici e Cantieri di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1998, con decorrenza 6 aprile 1998; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1997 della ditta S.p.a. Eurosodermic, con sede in Avellino e unita' di Conza della Campania (Avellino). Art. 1-sexies della legge n. 176/1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra. e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosodernic, con sede in Avellino e unita' di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 4 agosto 1997. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 1 settembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22683/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.L.I., con sede in Frosinone, localita' "Valle Fioretta" e unita' di Frosinone e Pistoia, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1997, con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24717 del 23 giugno 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Ardea (Roma), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997, con decorrenza 14 ottobre 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1997, con decorrenza 5 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24718 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 26 maggio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ga' disposta con decreto ministeriale del 26 maggio 1998 con effetto dal 9 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E. - Industria Metalmeccanica Europea, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 9 giugno 1997 al 7 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997, con decorrenza 9 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24719 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 con effetto dal 6 ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Maserati, con sede in Torino e unita' di Modena, per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1998, con decorrenza 6 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24720 del 23 giugno 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998 della ditta S.p.a. Electrolux - Apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), San Giuliano (Milano). Art. 1-sexies della legge n. 176/1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 1 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Electrolux - Apparecchi per la pulizia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano) e San Giuliano (Milano), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 1 agosto 1997. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999 della ditta S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede in Milano e unita' di Biassono (Milano). Art. 1-sexies della legge n. 176/1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede in Milano e unita' di Biassono (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1998, con decorrenza 30 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24721 del 23 giugno 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ga' disposta con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unita' di Bagnoli (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997, con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.