Con decreto  ministeriale n.  24712 del 23  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  luglio 1997  con  effetto  dal 14  ottobre  1996,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede
in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14
aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 12 maggio 1997,  con decorrenza 14
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24713 del 23  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  29  ottobre  1997, e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29
ottobre 1997 con effetto dal 1  giugno 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Imeg,  con  sede  in
Massarosa  (Lucca) e  unita'  di Massarosa,  localita' "S.  Rocchino"
(Lucca), per il periodo dal 17 marzo 1998 al 1 aprile 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1998, con  decorrenza 1
dicembre 1997.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 maggio 1998, n. 24531/1.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24714 del 23 giugno 1998:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 24  luglio 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  24  luglio  1997  con effetto  dal  2
settembre  1996, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla  S.p.a.  Cementir, con  sede  in  Roma  e unita'  di  Maddaloni
(Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 2
settembre 1997;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 29 ottobre  1997, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 29  ottobre  1997 con  effetto dal  25
settembre  1995, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. Valim  (in  liquidazione)  gia' C.M.F.  Sud  (in
liquidazione),  con   sede  in  Roma  gia'   Collesalvetti,  frazione
"Guasticce" (Livorno)  e unita' di Pignataro  Maggiore (Caserta), per
il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  ottobre 1996, con decorrenza 25
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24715 del 23  giugno 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  29 maggio  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29
maggio 1997 con effetto dal 16  giugno 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Cavisystem, con  sede in
Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo
dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  gennaio 1998, con decorrenza 16
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24716 del 23 giugno 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile  1998 con  effetto  dal  1  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Permaflex, con
sede in Frosinone  localita' "Valle Fioretta" e  unita' di Frosinone,
Pistoia localita'  "Gello", per il  periodo dal  1 luglio 1997  al 31
dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 14  agosto 1997, con  decorrenza 1
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile  1998 con  effetto  dal  1  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Ondaflex, con
sede in Frosinone, localita' "Valle  Fioretta" e unita' di Frosinone,
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 12  agosto 1997, con  decorrenza 1
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  5  marzo  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, ga'  disposta con decreto ministeriale del
5 marzo 1998 con effetto dal  5 maggio 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. S.C.M.,  con  sede  in
Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo
dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 17  dicembre 1997, con decorrenza 5
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  1  giugno  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  giugno  1998  con  effetto  dal 6  ottobre  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.a.r.l.  Coop.
Mucafer,  con sede  in  Manfredonia  (Foggia) e  unita'  di Uffici  e
Cantieri di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 6 aprile 1998 al
5 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1998, con  decorrenza 6
aprile 1998;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 settembre 1996  al 31  agosto 1997 della  ditta S.p.a.
Eurosodermic, con sede  in Avellino e unita' di  Conza della Campania
(Avellino).
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra.  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Eurosodernic,  con sede in  Avellino e
unita'  di Conza  della Campania  (Avellino),  per il  periodo dal  1
settembre 1996 al 4 agosto 1997.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 1
settembre 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1997, n. 22683/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile  1998 con  effetto  dal  1  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  S.I.L.I., con
sede in Frosinone, localita' "Valle Fioretta" e unita' di Frosinone e
Pistoia, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 12  agosto 1997, con  decorrenza 1
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24717 del 23 giugno 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  1  giugno  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1  giugno  1998  con  effetto  dal 14  aprile  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Fintel,  con
sede  in Napoli  e unita'  di  Ardea (Roma),  per il  periodo dal  14
ottobre 1997 al 13 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997, con decorrenza 14
ottobre 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  1  giugno  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
1 giugno 1998 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Cispro,  con  sede  in
Carsoli (L'Aquila) e unita' di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal
5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 29  dicembre 1997, con decorrenza 5
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24718  del 23  giugno 1998  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  26 maggio  1998,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, ga' disposta  con decreto ministeriale del 26
maggio 1998 con effetto dal 9 dicembre 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  I.M.E.  -  Industria
Metalmeccanica  Europea,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone), per il periodo dal 9 giugno 1997 al 7 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997, con  decorrenza 9
giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24719  del 23  giugno 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 maggio  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
29  maggio  1998 con  effetto  dal  6  ottobre  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Maserati, con
sede in Torino e  unita' di Modena, per il periodo  dal 6 aprile 1998
al 5 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 29  aprile 1998, con  decorrenza 6
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24720 del 23 giugno 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  agosto 1997  al 31  gennaio 1998  della ditta  S.p.a.
Electrolux  -  Apparecchi  per  la pulizia,  con  sede  in  Peschiera
Borromeo  (Milano)  e  unita'  di Peschiera  Borromeo  (Milano),  San
Giuliano (Milano).
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 24  settembre 1997 con effetto dal  1 febbraio 1997,
in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a.
Electrolux  -  Apparecchi  per  la pulizia,  con  sede  in  Peschiera
Borromeo  (Milano) e  unita'  di Peschiera  Borromeo  (Milano) e  San
Giuliano (Milano),  per il periodo  dal 1  agosto 1997 al  31 gennaio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997, con decorrenza 1
agosto 1997.
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 30  marzo  1998  al 29  marzo  1999  della ditta  S.p.a.
Pressindustria Chemical  Equipment, con  sede in  Milano e  unita' di
Biassono (Milano).
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Pressindustria Chemical Equipment, con
sede in Milano  e unita' di Biassono (Milano), per  il periodo dal 30
marzo 1998 al 29 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 15 aprile 1998,  con decorrenza 30
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24721  del 23  giugno 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 maggio  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, ga'  disposta con decreto ministeriale del
29  maggio  1998 con  effetto  dal  1  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Societa'
Bagnoli, con sede  in Bagnoli (Napoli) e unita'  di Bagnoli (Napoli),
per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997, con  decorrenza 1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.