IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo  per l'introduzione  dell'euro, ed  in particolare  1'art. 10
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione  dell'euro nell'ordinamento nazionale
e in particolare:
  l'art. 40 che demanda al Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica   il  compito  di  stabilire   con  decreto
ministeriale  le ulteriori  modalita'  per  l'attuazione delle  norme
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  l'art. 43 in virtu' del quale  il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica  individua  i  valori che  possono
essere ricevuti in deposito dalla Cassa depositi e prestiti;
  Visto il decreto  legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  con il quale
e' stata recepita la direttiva  93/22/CEE del 10 maggio l993 relativa
ai servizi  di investimento del  settore dei valori mobiliari,  ed in
particolare  l'art. 1,lettera  b),  che individua  tra gli  strumenti
finanziari le obbligazioni, titoli di  Stato e altri titoli di debito
negoziabili sui mercati dei capitali;
  Visti  i decreti  ministeriali 27  maggio  1993 e  5 gennaio  1995,
pubblicati  rispettivamente, nella  Gazzetta Ufficiale  n. 129  del 4
giugno 1993 e n. 10 del  13 gennaio 1995, recanti dispo sizioni sulla
gestione centralizzata dei titoli di Stato;
  Considerata la necessita' di garantire  ai possessori dei titoli di
Stato le medesime  forme di tutela dei diritti,  allorquando i titoli
stessi vengono trasferiti in iscrizioni contabili;
  Ravvisata  l'esigenza  di  emanare  le  opportune  disposizioni  da
osservarsi  dai soggetti  che, in  virtu' delle  norme vigenti,  sono
abilitati  ad operare  nel sistema  di gestione  dei titoli  di Stato
dematerializzati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi  e  per gli  effetti dell'art.  40,  terzo comma,  del
decreto legislativo 24  giugno 1998, n. 213, citato  in premessa, gli
intermediari  di cui  all'art.  30 del  medesimo  decreto ritirano  i
titoli al  portatore e  nominativi, appartenenti a  prestiti vigenti,
presentati presso  i loro sportelli  dai possessori e  procedono alla
trasformazione   dei   titoli   stessi   in   iscrizioni   contabili,
inoltrandoli  alla Banca  d'Italia  per  l'immissione nella  gestione
centralizzata.
  2. Qualora il  possessore dei titoli sia gia' titolare  di un conto
di  deposito  titoli  presso  l'intermediario,  la  nuova  iscrizione
contabile  verra'   registrata  in   tale  conto,   salvo  differenti
istruzioni da parte del possessore stesso.
  3.  Le spese  di gestione  e amministrazione  dei conti  relativi a
titoli  dematerializzati rimangono  quelle previste  dal decreto  del
Ministro  del tesoro  del  9 luglio  1992  relativamente ai  depositi
costituiti da soli buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.).