IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante "Delega al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport"; Visto l'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con il quale sono state istituite le nuove commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo; Visto l'articolo 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, con il quale e' stata prevista la costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo; Visti gli articoli 1 e 7, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, con il quale si e' provveduto alla istituzione del comitato per i problemi dello spettacolo; Ritenuto di dover determinare le modalita' di convocazione e funzionamento delle citate commissioni nonche' di costituzione e convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 maggio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 380/GA418 del 4 giugno 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' composto da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non piu' di undici componenti. 2. Il comitato e' composto, complessivamente, dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, che lo presiede, dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nonche' dagli ulteriori componenti di ciascuna sezione, nei limiti di cui al comma 1. 3. Le sezioni del comitato sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, nonche' dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che ne presiede le sedute.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto-legge n. 97/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". - Il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente: "59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione consultiva per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare. 60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle". - Il testo dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 1 (Comitato per i problemi dello spettacolo). - 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato. 2. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del comitato. 3. All'art. 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo"". "5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo".