IL MINISTRO
                     DELEGATO PER LO SPETTACOLO
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto-legge 29  marzo  1995,  n. 97,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995, n. 203, recante "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996, recante  "Delega al Ministro Walter  Veltroni in materia
di spettacolo e sport";
  Visto l'articolo  1, commi  59 e 60,  del decreto-legge  23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, con il quale  sono state istituite le nuove commissioni
operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
  Visto l'articolo 1,  comma 67, del citato decreto-legge  n. 545 del
1996, con il quale e' stata prevista la costituzione del comitato per
i problemi dello spettacolo;
  Visti  gli articoli  1  e 7,  comma 5,  del  decreto legislativo  8
gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il  proprio decreto  6  maggio  1997,  con  il quale  si  e'
provveduto  alla  istituzione  del  comitato  per  i  problemi  dello
spettacolo;
  Ritenuto  di  dover  determinare  le modalita'  di  convocazione  e
funzionamento  delle citate  commissioni  nonche'  di costituzione  e
convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo;
  Visto  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 maggio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 380/GA418 del 4 giugno 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il comitato  per i  problemi  dello spettacolo  e' composto  da
cinque sezioni,  rispettivamente competenti per la  musica, la danza,
la  prosa,  il   cinema,  le  attivita'  circensi   e  lo  spettacolo
viaggiante, ciascuna delle quali composta da  non meno di cinque e da
non piu' di undici componenti.
  2.  Il comitato  e' composto,  complessivamente, dall'Autorita'  di
Governo competente per  lo spettacolo, che lo presiede,  dal capo del
Dipartimento dello spettacolo, nonche'  dagli ulteriori componenti di
ciascuna sezione, nei limiti di cui al comma 1.
  3.  Le  sezioni  del  comitato  sono  composte  da  appartenenti  a
sindacati  ed  associazioni  di   categoria,  nonche'  dal  capo  del
Dipartimento dello spettacolo, che ne presiede le sedute.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  l0, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n. 1092,   al solo fine  di facilitare  la lettura
          delle disposizioni  di legge  o alle quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo del comma 3  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -   Il   decreto-legge   n.   97/1995,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge   30 maggio    1995,  n.    203,
          reca:  "Riordino    delle funzioni   in materia di turismo,
          spettacolo e sport".
            -   Il testo   dei commi   59 e   60  dell'art.    1  del
          decreto-legge  23 ottobre    1996,  n.   545  (Disposizioni
          urgenti        per            l'esercizio    dell'attivita'
          radiotelevisiva        e     delle      telecomunicazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla  legge    23  dicembre
          1996, n. 650, e' il seguente:
            "59.  La  commissione  centrale  per  la  musica,  di cui
          all'art.  3  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,   le
          commissioni  consultive  per  la prosa, di cui   all'art. 7
          del  regio    decreto-legge  1    aprile  1935,    n.  327,
          convertito    dalla  legge    6 giugno   1935, n.   1142, e
          all'art. 2  del decreto legislativo 20 febbraio 1948,    n.
          62,  la  commissione  centrale  per la cinematografia ed il
          comitato  per   il   credito   cinematografico,   di   cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  3    e  27  della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, la commissione   consultiva per  le
          attivita'  circensi  e lo   spettacolo viaggiante,   di cui
          all'art. 3  della legge  18 marzo 1968,  n.    337,   tutte
          insediate    presso   il    Dipartimento  dello spettacolo,
          sono sostituite  da   cinque commissioni    rispettivamente
          denominate     commissione  consultiva    per  la   musica,
          commissione consultiva   per    la    prosa,    commissione
          consultiva  per  il  cinema, commissione consultiva  per il
          credito  cinematografico   e commissione consultiva per  le
          attivita' circensi   e lo spettacolo   viaggiante.  A  tali
          commissioni  sono  attribuite,  salvo  quanto  disposto dal
          comma 60, le  funzioni    gia'  proprie  delle  commissioni
          sostituite,  nonche'  ogni  altra funzione   consultiva che
          l'autorita'  di    Governo  competente  per  lo  spettacolo
          intenda loro affidare.
            60.  E' istituita la commissione consultiva per la danza,
          alla quale sono   attribuite le   funzioni   consultive  in
          materia    di  danza    gia' esercitate   dalla commissione
          centrale per   la musica,   nonche' ogni  altra    funzione
          consultiva  attinente    ai    problemi   della danza   che
          l'autorita'    di      Governo    competente      per    lo
          spettacolo  intenda affidarle".
            -    Il testo   dell'art. 1  e  del comma  5 dell'art.  7
          del  decreto legislativo 8  gennaio 1998, n.   3  (Riordino
          degli   organi collegiali operanti  presso   la  Presidenza
          del   Consiglio   dei     Ministri   -  Dipartimento  dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art. 1 (Comitato  per i problemi  dello  spettacolo).  -
          1.  L'art.  3  della  legge  30  aprile  1985,  n.  163, e'
          abrogato.
            2. Tutte le   funzioni  gia'  attribuite  al    Consiglio
          nazionale  dello spettacolo sono affidate al comitato per i
          problemi dello spettacolo, di cui   all'art. 1,  comma  67,
          del  decreto-legge  23 ottobre   1996, n.  545, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.   650,
          le    cui  sezioni  hanno    un  numero   di componenti non
          inferiore a cinque e non superiore a undici. L'autorita' di
          Governo competente in materia di spettacolo  puo'  delegare
          la presidenza  di singole sedute del comitato.
            3.  All'art.  1,  comma  70, del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 545, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          23  dicembre  1996,  n. 650, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e  del   soppresso Consiglio  nazionale
          dello spettacolo"".
            "5.  Al   fine di  consentire il pieno  aggiornamento nei
          settori di competenza  del Dipartimento  dello  spettacolo,
          i componenti  delle commissioni, di  cui all'art. 1,  commi
          59  e  60  del    decreto-legge  23 ottobre 1996, n.   545,
          convertito, con modificazioni,   dalla  legge  23  dicembre
          1996,  n.    650,  per  il  settore  di  competenza,   ed i
          dirigenti  del  Dipartimento    dello  spettacolo,  possono
          accedere    agli  spettacoli  tenuti    presso     soggetti
          richiedenti  contributi   al  Dipartimento medesimo".