IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in
particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la
definizione di grado Plato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della
legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina
sulla birra alle nuove metodo-
logie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di
altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera
circolazione del prodotto;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi
della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE,
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanita', per le politiche agricole e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329,
modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto
ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces
carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con
una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti
di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal
decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con
materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40%
calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica ... (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato
dall'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n.
127, prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il
seguente:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 5. Il
regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure
di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
o del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa
ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere
espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza
di detto parere".
- Il testo dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, e' il seguente:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il
Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a
rivedere e riordinare la materia della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e
non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o
trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto
comunitario con particolare riferimento alla libera
circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute,
all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla
qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei
vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della
legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di
cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure
modificate o sostituite in attuazione della norma generale
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare
a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
emanazione di regole tecniche".
- La legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina
igienica della produzione e del commercio della birra), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 17 settembre
1962.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE, n. 80/778
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,
n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del
30 giugno 1988.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107
(Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei
prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro
preparazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 17 febbraio 1992.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
"Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). -
1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra,
per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni
in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna
partita di birra da sottoporre a tassazione e' dato
dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi
preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli
altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il
volume cosi' ottenuto, espresso in ettolitri, viene
arrotondato al litro, computando per intero le frazioni
superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la
quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100
grammi del mosto da cui la birra e' derivata; la ricchezza
saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata ad un
decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o
inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di
grado quelle superiori".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione delle direttive 93/43/CEE, e 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), e'
pubblic ato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1997.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio
1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996.
- La direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n.
83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in
data 14 ottobre 1997 e' stata attuata dalla legge 21 giugno
1986, n. 317 (Attuazio ne, della direttiva n. 83/189/CEE
relativa alla procedura di informazione nel settore delle
norme e' delle regolamentazioni tecniche), il cui testo e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio
1986.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962,
n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del
commercio della birra) e' il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" e' riservata al
prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi
di saccharomyces, carlsbergensis, o di saccharomyces
cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche
torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere,
sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto,
stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di
purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le
modalita' di lavorazione e prescrive i necessari
controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di
frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o
macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale
massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del
cereale impiegato".