Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
(( 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 dicembre ))
(( 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ))
(( gennaio 1998, n. 5, e' sostituito dal seguente: ))
(( "8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame e'))
(( fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere ))
(( dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di ))
(( riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal ))
(( comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono ))
(( anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i ))
(( venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al ))
(( medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire ))
(( all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate ))
(( nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive ))
(( salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta ))
(( fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta ))
(( altresi' ferma la responsabilita' civile, penale, ))
(( amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della ))
(( decisione o del ritardo nell'invio della stessa". ))
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e'
soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
(( "4. In caso di mancato rispetto del termine previsto ))
(( dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, ))
(( si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal ))
(( regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio ))
(( 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia ))
(( imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente". ))
3. All'articolo 5 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" (( 1-bis. )) In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono
autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti
di azienda con quota o di sola quota (( che abbiano efficacia per il
periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino
aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati
regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto
)) ".
(( 3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre ))
(( 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono ))
(( differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 ))
(( settembre 1999. ))
(( 3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela ))
(( igienicosanitaria degli alimenti, l'applicazione dei ))
(( provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, e' rinviata ))
(( al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti ))
(( strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera ))
(( d), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 ))
(( del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o ))
(( svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al ))
(( citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b) "; ))
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di
tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999.
L'autorita' incaricata del controllo, qualora, entro la data
suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del
sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle
carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto
decreto legislativo.
(( 4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai ))
(( commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile ))
(( 1998, n. 173, le norme igienicosanitarie di cui alla direttiva ))
(( 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive ))
(( modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate ))
(( dai produttori agricoli. ))
5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3", sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".
Riferimenti normativi:
Comma 1 - Si riporta di seguito il testo del
comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del
1998:
"8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di
riesame e' fissato il termine perentorio di sessanta
giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5.
Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere
fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute
all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate
irricevibili. Resta ferma la responsabilita' civile,
penale, amministrativa e disciplinare degli autori
dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio
della stessa".
Comma 2 - Si riporta di seguito il testo del commi
2 e 4 dell'art. 4, del decreto-legge n. 411 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:
"2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la
dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a
trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9
marzo 1993 e successive modificazioni, ed i
relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono
redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive
modificazioni. Tale decreto si applica anche per la
eventuale ''dichiarazione di contestazione''. La
dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono
inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard
definiti con decreto del Ministro per le politiche
agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono
irricevibili. Se il produttore non controfirma il modello
L1 l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con
le modalita' previste dall'art. 2, comma 7, del
presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione
risulti ingiustificata, al produttore si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1,
della legge 26 novembre 1992, n. 160".
"4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1
pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio,
previsto dal citato art. 3, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo
per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste
dalla legge a carico dell'acquirente".
- Si riporta di seguito il testo del par. 2
dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993:
"2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente
trasmette all'autorita' competente dello Stato membro
interessato una distinta dei conteggi effettuati per
ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto
deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorita'
competente il volume totale, il volume rettificato a norma
dell'art. 2, pargrafo 2, e il tenore medio di materia
grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli e'
stato consegnato da produttori, nonche' la somma dei
quantitativi di riferimento individuali di cui i
produttori stessi dispongono e il relativo tenore
rappresentativo medio di materia grassa.
Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve
pagare una penalita' pari all'importo del prelievo che
verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di
equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri
venissero superati dello 0,1%. Detta penalita' non puo'
superare i 20.000 ECU".
- Si riporta di seguito il testo del regolamento (CE)
n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998:
"Art. 1. - All'art. 3, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma e' sostituito
dal seguente:
''Qualora non rispetti il termine, l'acquirente e'
tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:
-- se la comunicazione di cui al primo comma e'
effettuata anteriormente al 1 giugno, la penale e' pari
all'importo del prelievo dovuto per un superamento
corrispondente allo 0,1% dei quantitativi di latte e
equivalente latte che gli sono stati consegnati dai
produttori. Tale importo non puo' essere inferiore a 500
ECU, ne' superiore a 20.000 ECU;
-- se la comunicazione di cui al primo comma e'
effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente il
16 giugno, la penale e' pari all'importo del prelievo
dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2%
dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli
sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non
puo' essere inferiore a 1.000 ECU, ne' superiore a 40.000
ECU;
-- se la comunicazione di cui al primo comma e'
effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente
al 1 luglio, la penale e' pari all'importo del
prelievo dovuto per un superamento corrispondente
allo 0,3% dei quantitativi di latte e equivalente latte
che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo
non puo' essere inferiore a 1.500 ECU, ne' superiore a
60.000 ECU;
-- se la comunicazione di cui al primo comma non viene
effettuata entro il 30 giugno, la penale e' pari a
quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un
importo pari al 3% della stessa per ciascun giorno
civile di ritardo a partire dal 1 luglio. L'importo della
penale non puo' superare 100.000 ECU.
Tuttavia, qualora le quantita' di latte o
equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo
di dodici mesi siano inferiori a 100.000 kg, le penali
minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte
rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU''".
Comma 3 - Si riporta di seguito il testo
dell'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998:
"Art. 5 (Disposizioni finali). - 1. Per il periodo
1998-1999, in attesa della riforma del settore
lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'art.
01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81,
l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei
produttori titolari di quota e dei quantitativi
ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e
province autonome e dandone comunicazione individuale
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
agli interessati, entro il medesimo termine di cui
all'art. 3, comma 1.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati
dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli
statuti e delle norme di attuazione.
3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26
novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni
'n'nntegrazioni".
Comma 3-bis - Si riporta di seguito il testo
dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54:
"2. Le aziende che producono latte crudo
destinato alla fabbricazione di prodotti a base di
latte sono registrate, previ accertamenti svolti dal
servizio veterinario, entro il 31 dicembre 1998; a tal
fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, presentano domanda corredata,
ove non posseggano i requisiti previsti dall'allegato A,
capitoli II e III, dal programma di adeguamento a tali
requisiti da conseguirsi entro il 31 ottobre 1998".
Comma 3-ter - Si riporta di seguito il testo
dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 54 del 1997 e quello dell'allegato
A, capitolo II, n. 2, del medesimo decreto:
"Art. 11 (Registrazione e controllo delle aziende
di produzione). - 1. L'unita' sanitaria locale provvede
affinche':
a) le aziende di produzione siano registrate previo
accertamento del possesso dei requisiti di cui all'allegato
A, capitoli II e III;
b) gli animali delle aziende di produzione siano
sottoposti ad un controllo periodico per accertare
l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo
I; qualora sussista il fondato sospetto che le
disposizioni non siano rispettate il servizio veterinario
provvede a controllare lo stato sanitario generale degli
animali destinati alla produzione di latte e, qualora
cio' si riveli necessario, fa effettuare esami
complementari sugli animali in questione;
c) le aziende di produzione siano sottoposte a controlli
periodici intesi ad accertare l'osservanza dei requisiti
di igiene di cui all'allegato A.
2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emerga che
non tutte le prescrizioni sono rispettate, il servizio
veterinario prende gli opportuni provvedimenti".
"Allegato A
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DI LATTE CRUDO AGLI
STABILIMENTI DI TRATTAMENTO E DI TRASFORMAZIONE.
Capitolo I - (Omissis)
Capitolo II - Igiene dell'azienda
1. (Omissis).
2. I locali nei quali si effettua la mungitura o il
latte viene fatto sostare, manipolato o refrigerato,
devono essere situati e costruiti in modo da evitare
rischi di contaminazione del latte. Essi devono essere
facilmente pulibili e disinfettabili e devono almeno:
a) avere pareti e pavimenti di agevole pulizia nelle
zone in cui possono presentarsi rischi di sudiciume o
infezioni;
b) avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il
drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per
l'evacuazione dei rifiuti;
c) essere muniti di una ventilazione e di una
illuminazione adeguata;
d) disporre di un impianto adeguato e sufficiente di
erogazione di acqua potabile che rispetti i parametri
indicati negli allegati D ed E del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, da utilizzare
nelle operazioni di mungitura e di pulizia delle
attrezzature e degli strumenti specificati al capitolo
III, lettera B; nel caso di allevamenti siti in territorio
di montagna o comunque disagiato, l'acqua utilizzata,
ancorche' non riconosciuta come potabile, deve
possedere al controllo, i requisiti previsti per
l'acqua destinata al consumo umano diretto;
e) presentare un'adeguata separazione da tutte le
possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli
di letame;
f) disporre di dispositivi e attrezzature di agevole
lavaggio, pulizia e disinfezione.
Inoltre, i locali per il magazzinaggio del latte
devono essere muniti di impianti di refrigerazione
adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti
ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli
animali".
Comma 4 - Si riporta di seguito il testo degli articoli 8
e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato il responsabile dell'industria alimentare e' punito
con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3.
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non
corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui
all'art. 3, comma 2, o per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli
obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'art. 3,
comma 4.
2. L'autorita' incaricata del controllo procede
all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile
dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il
mancato o non corretto adempimento delle norme di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine
prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma
2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal
commercio previsto dall'art. 3, comma 4, e' punito, se ne
deriva pericolo per la salubrita' e la sicurezza dei
prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni".
"Art. 3 (Autocontrollo). - 1. Il responsabile
dell'industria deve garantire che la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la
fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti
alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve
individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe
rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve
garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi
dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi
dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici
individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla
sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di
controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni
di ogni processo e della tipologia d'attivita',
dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle
procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve
tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta
al controllo tutte le informazioni concernenti la
natura, la frequenza e i risultati relativi alla
procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al
comma 2, il responsabile dell'industria alimentare
constati che i prodotti possano presentare un rischio
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio
dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in
condizioni tecnologiche simili informando le autorita'
competenti sulla natura del rischio e fornendo le
informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto
ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza
e la responsabilita' dell'autorita' sanitaria locale fino
al momento in cui, previa autorizzazione della stessa,
non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal
consumo umano o trattato in modo da garantirne la
sicurezza; le spese sono a carico del titolare
dell'industria alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle
disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle
piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche'
non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;
modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con regolamento del Ministro della sanita' previo
espletamento delle procedure comunitarie".
Comma 4-bis - Si riporta di seguito il testo dell'art.
8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173:
"Art. 8 (Valorizzazione del patrimonio gastronomico). -
1. Per l'individuazione dei ''prodotti tradizionali'',
le procedure delle metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura il cui uso risulta
consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del
Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione
predispongono, con propri atti, l'elenco dei
''prodotti tradizonali''.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro per le politiche agricole e con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai
''prodotti tradizionali'' di cui al comma 1, riguardanti
l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione
comunitaria".
- La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1992, stabilisce le norme sanitarie per
la produzione e la commercializzazione di latte
crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base
di latte.
Comma 5 - Per il testo dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 155 del 1997, v. in nota al comma 4.