IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  dei  vini "Soave"  e  "Recioto  di  Soave" ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  legge  1  marzo   1975,  n.  46,  recante  tutela  della
denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone";
  Visti i  decreti del Presidente della  Repubblica 1 marzo 1975  e 6
maggio  1976  con  i  quali sono  state  apportate  modificazioni  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Soave" e "Recioto di Soave";
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno  1992 con il quale e' stato
approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione;
  Visto il  decreto ministeriale 2 giugno  1993 recante modificazioni
al disciplinare  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine
controllata "Soave" e "Recioto di Soave";
  Viste le  domande presentate dal  consorzio per la tutela  dei vini
Soave  e  Recioto di  Soave  intese  ad ottenere  rispettivamente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Recioto di  Soave" per i  vini gia' riconosciuti a  denominazione di
origine  controllata  "Recioto  di   Soave"  con  il  citato  decreto
presidenziale 21 agosto 1968 e  successive modifiche e le contestuali
modifiche della predetta denominazione di origine controllata "Soave"
e  "Recioto di  Soave"  in  "Soave" e  del  relativo disciplinare  di
produzione;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla  prima delle sopracitate domande e
la  proposta   di  riconoscimento  della  denominazione   di  origine
controllata   e  garantita   "Recioto  di   Soave"  e   del  relativo
disciplinare di produzione formulata  dal Comitato stesso, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998;
  Visti il parere  favorevole del predetto Comitato  sulla domanda di
modifica  della  denominazione  di   origine  controllata  "Soave"  e
"Recioto di Soave" in "Soave" e la proposta del relativo disciplinare
di produzione,  conseguenti al parere  e alla proposta di  cui sopra,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1998;
  Considerato  che e'  pervenuta, nei  termini e  nei modi  previsti,
istanza dell'associazione degli industriali della provincia di Verona
intesa ad ottenere  integrazioni degli articoli 7 e  8 della predetta
proposta di  disciplinare di produzione  dei vini a  denominazione di
origine controllata "Soave",  rispettivamente mediante l'eliminazione
dell'obbligo,  nella   designazione  e  presentazione  dei   vini  in
argomento,  dell'indicazione dell'anno  di produzione  delle uve  per
tutte le tipologie di detti  vini e con l'estensione dell'obbligo per
dette tipologie del confezionamento in recipienti di vetro;
  Preso atto  dell'avviso favorevole  espresso, dal consorzio  per la
tutela  dei   vini  Soave   e  Recioto  di   Soave,  all'eliminazione
dell'obbligo dell'indicazione dell'anno di  produzione delle uve e di
quello   contrario   all'obbligatorieta'   del   confezionamento   in
recipienti di vetro, per tutte  le tipologie del vino a denominazione
di origine controllata "Soave";
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini di doversi mantenere  fermo il criterio
dell'obbligatorieta' della indicazione  dell'anno di produzione delle
uve, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, di cui
all'art.  7 del  citato disciplinare  di produzione,  conformemente a
quanto  deliberato   con  riguardo   a  precedenti   disciplinari  di
produzione approvati e tenuto  conto che tale indicazione rappresenta
una migliore informazione per il consumatore;
  Visto  il parere  espresso  dal predetto  Comitato  di non  doversi
procedere all'integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione
proposto, in quanto  il testo di esso riproduce  quello approvato con
decreto  ministeriale  2 giugno  1993,  vigente  fino all'entrata  in
vigore del presente decreto, ove si eccettui il riferimento al vino a
denominazione di origine controllata "Recioto di Soave", riconosciuto
quale vino  a denominazione  di origine  controllata e  garantita con
decreto dirigenziale 7 maggio 1998;
  Considerato  pertanto  necessario  procedere  alla  modifica  della
denominazione di origine controllata per i vini "Soave" e "Recioto di
Soave"  in "Soave"  e all'approvazione  del relativo  disciplinare di
produzione  in  conformita'  ai   pareri  espressi  e  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile
del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto
di Soave",  riconosciuta con decreto del  Presidente della Repubblica
21 agosto 1968 e successive modifiche, e' modificata in "Soave" ed e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  "Soave" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti nel
disciplinare di produzione  di cui al comma 1  del presente articolo,
le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.