IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive
modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi
giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o
trattenuti alle armi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2,
comma 1;
Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento ed
addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto
agli obblighi militari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 1997 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
centonovantasei ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari
di truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari
a circa ventidue ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa
in ragione d'anno;
quarantotto ufficiali e quattordici sottufficiali della Marina
militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa quattro
ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare,
riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa tre ufficiali e
tre sottufficiali in ragione d'anno.