IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1997 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: centonovantasei ufficiali, nove sottufficiali e ventisette militari di truppa dell'Esercito, riferiti a richiami di quaranta giorni, pari a circa ventidue ufficiali, un sottufficiale e tre militari di truppa in ragione d'anno; quarantotto ufficiali e quattordici sottufficiali della Marina militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno; trenta ufficiali e trenta sottufficiali dell'Aeronautica militare, riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa tre ufficiali e tre sottufficiali in ragione d'anno.