IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  concernente disposizioni  comuni in materia  di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, che prevede  che i possessori di redditi di  lavoro dipendente e
assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del
testo  unico delle  imposte sui  redditi, approvato  con decreto  del
Presidente della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,  e successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando  ai   soggetti  eroganti   i  redditi   stessi,  apposita
dichiarazione redatta  su stampato conforme al  modello approvato con
decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395,  con il quale  e' stato approvato il  regolamento concernente
l'assistenza fiscale  ai lavoratori dipendenti e  assimilati da parte
dei  sostituti di  imposta  e dei  centri  autorizzati di  assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78,  comma 18, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413;
  Visto il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241, concernente
norme di  semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede
di  dichiarazione dei  redditi  e dell'imposta  sul valore  aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del  sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto legislativo 2  settembre 1997, n. 313, concernente
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, concernente
l'istituzione  dell'imposta  regionale, sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visto il decreto legislativo 23  marzo 1998, n. 56, contenente, tra
l'altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
  Visti i decreti  del Presidente del consiglio dei Ministri  23 e 24
marzo  1998,  concernenti  i   termini  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni per l'anno 1998;
  Vista  la legge  31 dicembre  1996, n.  675, concernente  la tutela
delle persone  e di altri  soggetti rispetto al trattamento  dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  9  gennaio  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 14 del
19  gennaio 1998,  con  il quale  e' stato  approvato  il modello  di
dichiarazione 730;
  Visto  il  decreto  15  gennaio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 16 del
21  gennaio 1998,  con  il quale  e' stato  approvato  il modello  di
dichiarazione IVA;
  Visto  il  decreto  25   marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 73 del
28  marzo  1998, con  il  quale  e'  stato  approvato il  modello  di
dichiarazione 760, nonche' le relative istruzioni e buste;
  Visto  il  decreto  30   marzo  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 77 del
2  aprile  1998, con  il  quale  e'  stato  approvato il  modello  di
dichiarazione UNICO, nonche' le relative istruzioni e buste;
  Visti  i decreti  del  7 aprile  1998,  pubblicati nel  supplemento
ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 84 del
10  aprile 1998,  con  i  quali sono  stati  approvati  i modelli  di
dichiarazione 750, 760-bis, nonche' le relative istruzioni e buste;
  Visto  il  decreto  9   aprile  1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n.  68 alla  Gazzetta Ufficiale  - serie  generale -  n. 85
dell'11 aprile 1998,  con il quale sono stati approvati  i modelli da
utilizzare per la determinazione  dell'acconto dovuto per l'anno 1998
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  135,  recante
disposizioni in materia  di trattamento di dati  particolari da parte
di soggetti pubblici;
  Visto   il  decreto   1  luglio   1998,  concernente   contenuto  e
caratteristiche  tecniche, per  la  trasmissione  in via  telematica,
all'Amministrazione finanziaria,  dei dati  contenuti nei  modelli di
dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale,
della  "Poste   italiane  S.p.a."   e  delle   banche  convenzionate,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998.
  Visto  l'art.  12,  comma  11, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalita'
di attuazione delle disposizioni dello  stesso art. 12 sono stabilite
con decreto del  Ministro delle finanze da  pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visti  gli articoli  3, comma  2, e  16 del  decreto legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  concernenti l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Visto il  decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 80,  recante nuove
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di rapporti  di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche,  di giurisdizione nelle controversie
di lavoro  e di  giurisdizione amministrativa, emanate  in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Sentito il  Garante per la  protezione dei dati personali  ai sensi
dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Considerato che occorre stabilire  le modalita' di attuazione della
trasmissione telematica delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Definizioni generali
  1.  Il   presente  decreto  definisce  le   modalita'  tecniche  di
trasmissione  telematica delle  dichiarazioni. Ai  fini del  presente
decreto si intende:
  a) per  "servizio telematico", il sistema  informatico che consente
all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la
consegna delle  ricevute che attestano l'avvenuta  trasmissione delle
stesse;
  b) per "dichiarazione  telematica", la rappresentazione informatica
delle dichiarazioni trasmesse da soggetti di cui all'art. 2;
  c) per  "costituzione", la creazione dell'archivio  elettronico che
contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui
al successivo art. 3;
  d) per  "file", l'archivio  elettronico che  contiene un  gruppo di
dichiarazioni  telematiche  della  stessa  tipologia  o  le  ricevute
trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;
  e)  per "utenti  del servizio  telematico", i  soggetti individuati
nell'art.  2   che  effettuano   la  trasmissione   telematica  della
dichiarazione.
  2. Le  specifiche tecniche  del servizio telematico  sono riportate
nell'allegato tecnico al presente decreto.