A tutte le regioni
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  AIMA
                                  AlI'Inca
                                  All'Unaproa
                                  All'Uiapoa
                                  All'Unacoa
                                  All'Anicav
                                  All'Assitrapa
                                  AlI'Aiipa
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'Agci
                                  AlI'Unci
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Cia
                                  Al   Comando  generale  guardia  di
                                  finanza - Ufficio operazioni
                                  Al Comando generale carabinieri
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Al Comando dei carabinieri - Tutela
                                  norme      comunitarie           ed
                                  agroalimentari presso il MIPA
  Il reg. (CE) n. 504/97 della  Commissione del 15 marzo 1997 recante
modalita' di applicazione del reg.  (CE) n. 2201/96 del Consiglio del
28 ottobre  1996 e'  stato recentemente modificato  con reg.  (CE) n.
1590/98 del 23 luglio 1998.
  Sono stati, inoltre, da ultimo,  modificati il reg. (CE) n. 1709/84
della Commissione  del 19  giugno 1984 relativo  ai prezzi  minimi da
pagare ai  produttori ed all'importo dell'aiuto  alla produzione, per
taluni ortofrutticoli trasformati con il  reg. (CE) n. 1591/98 del 23
luglio 1998 e il reg. (CE) n. 1764/86 della Commissione del 27 maggio
1986, relativo ai requisiti qualitativi  minimi che i prodotti a base
di  pomodori  devono  presentare   per  beneficiare  dell'aiuto  alla
produzione con il reg. (CE) n. 1593/98 del 23 luglio 1998.
  Per quanto sopra, al fine  di chiarire le modalita' di applicazione
delle  norme   comunitarie  sopra  citate,  anche   alla  luce  della
esperienza  fatta nel  primo  anno di  applicazione  della nuova  OCM
ortofrutta trasformata  di cui al  predetto reg. (CE) n.  2201/96, si
ritiene opportuno  annullare le  precedenti disposizioni di  cui alla
circolare dell'11 luglio 1997, n. 5 e della ministeriale del 6 agosto
1997,  n.  E/922  emanando   direttive  e  precisazioni  che  possano
consentire  a  tutti  gli  operatori del  settore  di  operare  nella
migliore  chiarezza possibile  sia  dal punto  di  vista tecnico  che
amministrativo ed offrire agli  organismi di controllo le indicazioni
necessarie.
  Tutto cio' premesso si dispone quanto segue:
             Prodotti che rientrano nel regime di aiuto
             e relative campagne di commercializzazione
  All'art. 1 del reg. (CE) n.  504/97 e del successivo regolamento di
modifica sono riportate le produzioni  che rientrano nel regime degli
aiuti alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli.
  Per i cocktails di frutta,  tenuto conto che la trasformazione puo'
avvenire in  tempi diversi,  i prodotti destinati  alla fabbricazione
delle  macedonie di  frutta  saranno condizionati  in un  imballaggio
adeguato in attesa del definitivo condizionamento.
  Per tali cocktails e' quindi  possibile la lavorazione separata dei
componenti, purche' trattasi di  cocktails mediterranei con almeno il
60% di pesche e pere williams.
  Per quanto riguarda i pomodori  pelati interi e non interi, nonche'
le  "salse pronte"  si richiama  l'attenzione su  quanto disposto  al
paragrafo  4 dell'art.  1 del  reg. (CE)  n. 504/97  relativamente al
regime di aiuto ed al peso del prodotto finito.
                   Comunicazioni dei trasformatori
 Nuovi trasformatori.
  I trasformatori di  cui all'art. 3 del reg. (CE)  n. 504/97 nonche'
quelli  di cui  agli articoli  3 e  6 del  reg. (CE)  n. 661/97,  che
intendono per la  prima volta beneficiare del regime  di aiuto devono
fare domanda entro  il 15 gennaio precedente la  campagna nella quale
verra' chiesto il sostegno comunitario, al Ministero per le politiche
agricole (MIPA) - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V,
ed alle regioni competenti per territorio.
  La  domanda contenente  l'indicazione  della  quantita' di  materia
prima  del  prodotto che  si  intende  trasformare (per  il  pomodoro
precisandone la  destinazione) deve  essere corredata  della seguente
documentazione:
  planimetria dello  stabilimento con la dislocazione  degli impianti
di trasformazione;
  relazione  tecnica  recante  apposita indicazione  della  capacita'
lavorativa di ogni singola linea di lavorazione;
  documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello
stabilimento (la  proprieta' e'  indispensabile per le  industrie del
pomodoro) nonche'  copie delle fatture quietanzate  dell'acquisto dei
macchinari;
  solidita'  finanziarie atte  a  garantire il  pagamento del  prezzo
minimo per i quantitativi che si intendono trasformare;
   atto costitutivo e statuto della societa';
  certificato  di iscrizione  alla Camera  di commercio,  industria e
artigianato;
   certificato di vigenza;
  certificato  sanitario con  esplicito  riferimento alle  condizioni
igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione
delle acque di scarico.
  La predetta  documentazione deve essere  inviata in originale  o in
copia   conforme.   Le   domande   non   corredate   della   predetta
documentazione  non sono  prese in  considerazione; la  carenza degli
elementi   necessari   alla   valutazione  della   nuova   iniziativa
determinera' il  parere negativo dell'ufficio,  senza l'effettuazione
del  sopralluogo congiunto  con gli  uffici regionali  competenti per
territorio.
  Tale sopralluogo sara' disposto, invece, in tutti gli altri casi.
 Cessione o fusione di imprese.
  Le   alienazioni  e   le   fusioni  relative   alle  industrie   di
trasformazione del pomodoro  come previsto dall'art. 8  del reg. (CE)
n.  661/97,  devono  essere  autorizzate dal  Ministero.  Pertanto  i
soggetti  interessati  devono  far pervenire  apposita  domanda,  con
allegata  la  necessaria  documentazione, prima  della  presentazione
della domanda  di aiuto, al MIPA  - DG delle politiche  comunitarie e
internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio.
  Nel  caso  di  imprese  di trasformazione  della  frutta  qualsiasi
modifica  della titolarita'  dell'impresa  dovra' essere  notificata,
prima  della presentazione  della  domanda di  aiuto,  al MIPA,  alle
regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA.
 Comunicazioni dell'attivita' di trasformazione.
  All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - DG
politiche comunitarie  ed internazionali  - Div.  V, ed  alle regioni
competenti per territorio tutte le informazioni richieste dall'art. 4
del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti.
  Alla fine  di ciascuna campagna  di trasformazione, nei modi  e nei
tempi previsti dal  sopracitato regolamento CE n. 504/97  e delle sue
modificazioni, i trasformatori  inviano al MIPA -  DG delle politiche
comunitarie e internazionali - Div. V, tutti i dati richiesti.
                           Contrattazione
 Precontratti.
  Per quanto riguarda  la trasformazione del pomodoro,  la fase della
precontrattazione o  dei preimpegni di conferimento  deve concludersi
entro il 16 febbraio di  ogni anno salvo proroghe, che eventualmente,
per  cause  particolari,   l'amministrazione  intende  adottare  come
previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504/97.
  I   nuovi   trasformatori   autorizzati   possono   effettuare   la
precontrattazione od il preimpegno di  conferimento entro il 16 marzo
di ogni anno.
  Nel precontratto o preimpegno  di conferimento deve essere indicata
la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro.
  Le organizzazioni dei produttori (OP) comunicano al MIPA - DG delle
politiche  comunitarie e  internazionali -  Div. V,  ed alle  regioni
competenti per territorio, entro il  30 maggio di ogni anno, l'esatta
individuazione delle  superfici investite a pomodoro  con certificati
catastali o documentazione equipollente.
  Le  regioni  provvederanno,  campagna   per  campagna,  a  svolgere
accertamenti diretti sui predetti appezzamenti per un campione almeno
pari al 5% della superficie totale.
 Contratti.
  I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni
dell'art. 7 del reg. (CE) n. 504/97, e copia degli stessi deve essere
inviata al MIPA  - DG delle politiche comunitarie  e internazionali -
Div.  V, alle  regioni competenti  per territorio,  alle associazioni
degli  industriali,  alle unioni  delle  OP  ed alle  centrali  delle
cooperative, nei tempi previsti dall'art. 8 dello stesso regolamento.
  Nel contratto  e nell'impegno di conferimento  deve essere indicato
il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale
indicazione  e'  da considerarsi  vincolante  per  entrambe le  parti
contraenti.
  Ai sensi dell'art. 7, par. 1),  lettera b) del reg. (CE) n. 504/97,
l'impegno  di   conferimento  e'  ammesso   nel  solo  caso   in  cui
l'organizzazione dei produttori o l'associazione di organizzazione di
produttori agiscano in qualita' di trasformatori.
                     Determinazione dello scarto
              e limiti di accettabilita' di una partita
  In  sede  di  verifica  qualitativa il  prodotto  sara'  accettato,
decurtando  come   scarto  sull'intera  partita  la   percentuale  di
difettosita'  e corpi  estranei  riscontrati nel  campione (al  netto
delle  franchigie riconosciute),  a condizione  che tale  percentuale
totale non superi il 15% e che le percentuali limiti per ogni singolo
difetto vengano rispettate.
  Oltre al  15% totale di  cui sopra, e  nel caso di  superamento del
limite  massimo  specifico di  almeno  un  difetto, il  carico  sara'
respinto.
  Nel  caso  di  non  accordo  fra le  parti,  circa  la  valutazione
qualitativa  della partita,  su richiesta  anche unilaterale,  verra'
convocata   l'apposita   Commissione   regionale,  che   a   giudizio
insindacabile valutera' il carico in oggetto.
  La  percentuale  media  di difettosita'  riscontrata  (compresa  la
presenza   di   corpi   estranei),   per  la   singola   azienda   di
trasformazione, nel corso dell'intera campagna non dovra' superare il
10% (escluso le franchigie).
             Modalita' di pagamento della materia prima
  Il pagamento della materia  prima idonea alla trasformazione, sulla
base delle  disposizioni dell'art. 9  del reg. (CE) n.  504/97, sara'
effettuato da parte  delle industrie alle OP con  bonifico bancario o
postale per  il prodotto consegnato  in esecuzione dei  contratti. In
detti bonifici devono essere chiaramente indicati il numero e la data
del contratto cui si riferiscono.
  Il prezzo minimo e' riferito  al prodotto franco azienda produttore
nel  caso di  contratto  stipulato  con singoli  e  franco centro  di
raccolta  nel  caso di  contratto  stipulato  con  OP. Le  OP,  entro
quindici giorni  lavorativi dal  ricevimento dei saldi  del pagamento
dall'industria, versano integralmente gli  importi relativi al prezzo
minimo ai propri soci o ai produttori che ad esse si sono appoggiati,
attraverso bonifico  bancario o postale  per il prodotto  idoneo al1a
trasformazione  conferito  sulla  base  della  bolletta  di  consegna
all'impresa di trasformazione.
  Le  OP che  autotrasformano  il prodotto  dei  propri soci  possono
effettuare  il  pagamento del  prezzo  minimo  per la  materia  prima
conferita  dai  propri  associati  anche  attraverso  l'accredito  in
bilancio.
  Tutti  gli eventuali  servizi  resi dalle  OP  ai propri  associati
devono essere regolati da partite contabili a parte.
  E' responsabilita' delle  OP controllare inoltre che  ai soci delle
cooperative  ad   esse  aderenti  vengano  corrisposti   gli  importi
spettanti sulla base della materia prima conferita.
  Per i  derivati del pomodoro  per i  quali il pagamento  del prezzo
minimo e' stabilito a residuo,  e' necessario annotare sulla bolletta
di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di
lavorazione, sia il relativo prezzo unitario.
  Il trasformatore  deve curare che, da  parte dell'Istituto bancario
presso il  quale trattiene o intende  trattenere rapporti finanziari,
sia  trasmesso  alle  regioni   l'elenco  dei  pagamenti  effettuati;
ugualmente  le OP  curano  che l'istituto  bancario  presso il  quale
trattengono  o intendono  trattenere  rapporti finanziari,  trasmetta
alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci.
  Gli importi  che le industrie  pagano ai produttori (OP  e singoli)
per il prodotto conferito in  esecuzione dei contratti debbono essere
rendicontati  dal  legale  rappresentante  della  medesima  industria
all'AIMA.
  Le OP,  che non  effettuano i versamenti  nei confronti  dei propri
soci con  le modalita' sopraindicate,  non potranno piu'  accedere ai
benefici comunitari previsti dalla regolamentazione vigente.
  Sono fatti salvi i casi di pagamenti relativi alla presentazione di
domanda di aiuto anticipato, ex art. 13 del reg. 504/97, che dovranno
avvenire nei termini e secondo  le modalita' previste dalla normativa
comunitaria.
           Ridistribuzione dei quantitativi non impegnati
  Le  imprese   che  intendono  procedere  alla   trasformazione  dei
quantitativi resisi  disponibili, debbono presentare  richiesta entro
il 31 agosto  per la campagna in  corso ed entro il 31  luglio per le
campagne  successive, specificando  le  destinazioni delle  ulteriori
quantita'  richieste e  fornendo a  sostegno tutta  la documentazione
ritenuta  necessaria  sulla  capacita' lavorativa,  collocazione  dei
prodotti, innovazione della tecnologia ecc.
  Tali richieste vanno presentate al MIPA - Direzione delle politiche
comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per
territorio.
  Sentite le regioni  e le organizzazioni agricole  e industriali, il
MIPA, ove ritenuto utile  e necessario, provvede alla ridistribuzione
delle quantita' disponibili  entro il 30 settembre  della campagna in
corso,  tenendo  conto  tra  l'altro   della  tutela  dei  bacini  di
produzione delle quantita' disponibili, della correttezza consolidata
dei rapporti  con la parte  agricola fornitrice della  materia prima,
delle potenzialita' commerciali e  delle tecnologie di trasformazione
delle  imprese richiedenti,  nonche'  della  garanzia della  qualita'
delle produzioni  e della  differenziazione nella gamma  dei prodotti
finiti.
  Per gli  ulteriori quantitativi  assegnati le  imprese beneficiarie
dovranno  stipulare contratti  ex novo  con la  parte agricola  fermo
restando che  non e' assolutamente possibile  utilizzare le quantita'
precontrattate e trasformate fuori quota  seppure con il rispetto del
prezzo minimo.
                          Domande di aiuto
  Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 -
Roma, domanda di produzione, secondo  le modalita' e i tempi previsti
dagli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504/97.
  Le domande di aiuto, devono essere corredate di:
  bonifico bancario o postale portante numero e data del contratto;
  certificazione regionale attestante i controlli effettuati;
  certificazione  dell'INCA attestante  il  rispetto  delle norme  di
qualita' del prodotto finito;
  certificazione  delle unioni  attestante  il  pagamento del  prezzo
minimo.  Nel  caso  delle  prugne  secche e  dei  fichi  secchi  tale
attestato sara' rilasciato dalle regioni;
  attestazione  delle associazioni  industriali o  delle associazioni
nazionali  di  tutela,  rappresentanza ed  assistenza  del  movimento
cooperativo sulla congruita'  del rapporto fra le  ore prestate dalla
manodopera e la quantita' del prodotto finito ottenuto;
  dichiarazione della  regione competente per  territorio riguardante
la   regolarita'  della   contabilita'   di   magazzino  tenuta   dal
trasformatore.
  Nel  caso di  organizzazione  di produttori  o  di associazione  di
organizzazioni di produttori che agisce in qualita' di trasformatore,
la  domanda  deve contenere  oltre  agli  elementi sopraindicati,  la
seguente documentazione:
  dichiarazione del presidente sul riconoscimento della OP;
  elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai
fini  dell'aiuto, con  l'indicazione  dei  quantitativi del  prodotto
trasformato;
  impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta
attestante che la  OP ha corrisposto od ha accreditato  in bilancio a
favore dei  propri soci un prezzo  pari almeno al prezzo  minimo, nei
termini e con le modalita' prescritte;
  copia  notarile  del  bilancio consuntivo  e  preventivo  approvati
dall'assemblea nei  quali siano  stati esposti le  quantita' globali,
distinte per  varieta' di  prodotto, ed il  prezzo attribuito  o gia'
corrisposto.  Qualora le  OP siano  impossibilitate ad  allegare alla
domanda  i  bilanci  consuntivo   e  preventivo,  e'  consentita,  in
sostituzione,  la presentazione  di  una copia  notarile di  bilancio
provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo
dovra'  contenere,  alla data  del  bilancio  provvisorio stesso,  le
indicazioni prescritte  nel presente comma e  le risultanze peculiari
dei bilanci consuntivi.  Su tale copia e' necessaria  la verifica del
revisore contabile, iscritto nel  registro dei revisori; il controllo
deve  essere  limitato  alla   determinazione  della  posta  relativa
all'avvenuto  accredito  del  prezzo  minimo a  favore  dei  soci  e,
pertanto,  tale  accertamento  non  puo'  assumere  il  carattere  di
certificazione dell'intero bilancio che,  per sua natura, concerne il
bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali;
  al  bilancio  dovra'  essere  allegato  un  elenco,  facente  parte
integrante dello stesso,  nel quale siano elencati  i soci conferenti
con a  margine l'esposizione  delle quantita' conferite  distinte per
varieta'   di  prodotto   ed   il  prezzo   minimo  garantito   dalla
regolamentazione CE, liquidato o accreditato  in bilancio dalla OP ai
soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto;
  copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con
gli allegati, parte integranti dello stesso.
  La domanda  di aiuto  non e'  ricevibile da  parte dell'AIMA  se il
prezzo minimo  non e' stato  interamente pagato per tutta  la materia
prima oggetto  di tutti  i contratti  relativi alla  preparazione dei
prodotti finiti oggetto della domanda di aiuto.
  Nel caso di  domanda di aiuto anticipato per  la trasformazione del
pomodoro di  cui all'art. 13 del  reg. (CE) n. 504/97,  il versamento
dell'aiuto da  parte dell'AIMA al trasformatore  viene effettuato nel
termine  di quarantacinque  giorni  (per la  corrente  campagna e  la
successiva 1999/2000)  a decorrere dalla data  di presentazione della
domanda medesima, come previsto dal paragrafo 2, comma 3 del predetto
articolo.
             Controlli dell'attivita' di trasformazione
 Trasformatore.
  Al momento  dell'entrata della materia prima  nello stabilimento di
trasformazione  deve essere  compilata una  bolletta di  consegna per
ciascuna partita, con  l'indicazione della data e  della quantita' di
prodotto netto accettato, detratti quindi:
  la  tara  che  a  bilico  libero  deve  risultare  controllata  dal
coltivatore o dal vettore;
   il peso dei contenitori;
  lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione
cui e' destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.).
  Copia  della bolletta  deve  essere consegnata  al produttore  (OP,
cooperative, singoli) venditore della materia prima.
  Il trasformatore  predispone appositi  registri di  lavorazione, di
cui  reg. (CE)  n. 504/97  e successive  modificazioni, dove  vengono
riportate tutte  le informazioni prescritte, oltre  alle quantita' di
prodotto  ottenuto giornalmente  dalla  trasformazione della  materia
prima, espressa in peso netto, detratti cioe' gli scarti e le perdite
di   trasformazione  industriale   non   riutilizzati  nel   processo
produttivo, che debbono necessariamente essere contabilizzati.
 Controlli.
  Le  regioni  competenti  per  territorio  controllano,  secondo  le
modalita' e i tempi previsti dall'art.  15 del reg. (CE) n. 504/97, i
registri dell'impresa ed  in particolare la materia  prima entrata in
azienda, le bollette  di consegna del prodotto, la  resa, le giacenze
ed   ogni  altro   elemento   utile   alla  valutazione   complessiva
dell'attivita' di produzione, conferimento e trasformazione.
  L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la
rispondenza  del  prodotto finito  alle  norme  di qualita'  con  una
frequenza  di  almeno  due  visite  settimanali.  Qualora  non  venga
riscontrata rispondenza  nella qualita' del prodotto  finito ottenuto
dalla materia prima  pagata a prezzo minimo,  i relativi quantitativi
sono detratti dal regime di aiuto.
  Le  unioni delle  OP accertano  l'effettivo avvenuto  pagamento del
prezzo minimo del  prodotto consegnato ed accettato  dalle imprese di
trasformazione (compreso il pomodoro trasformato fuori quota) nonche'
il versamento dei  relativi importi ai singoli  produttori soci della
OP e/o  ai singoli  produttori soci  delle cooperative  aderenti alla
medesima OP.
  Le unioni  provvedono a  trasmettere al trasformatore,  all'AIMA ed
alla regione competente, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento,
una certificazione in tal senso.
  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della  domanda  la  regione
rilascia  la  propria  certificazione che  deve  riguardare  l'intero
quantitativo di  materia prima  accettata che  ha formato  oggetto di
precontraffazione e contrattazione a  prezzo minimo e il quantitativo
totale del prodotto finito ottenuto.
  L'impresa non  puo' trasformare ulteriori quantitativi  per i quali
non  e'  previsto  il  pagamento  del prezzo  minimo  prima  di  aver
completato la  trasformazione del  quantitativo contrattato  a prezzo
minimo e  prima che  sia stata  effettuata la  verifica da  parte del
competente servizio  di controllo  della regione.  Di tale  visita di
controllo  deve essere  redatto apposito  verbale da  conservare agli
atti e da presentare a corredo della domanda di aiuto.
  Il  MIPA e  le regioni  competenti per  territorio si  riservano la
facolta' di effettuare controlli  in qualsiasi momento della campagna
di trasformazione.
  Le  associazioni nazionali  di  rappresentanza  delle industrie  di
trasformazione e le associazioni  nazionali di tutela, rappresentanza
ed assistenza  del movimento cooperativo attestano  la congruita' dei
consumi di carburante, dell'energia  elettrica, della banda stagnata,
delle ore lavorative  impiegate con la quantita'  del prodotto finito
ottenuto, e  trasmettono alle  imprese interessate, all'AIMA  ed alle
regioni  tale   attestazione  entro   trenta  giorni   dalla  domanda
dell'impresa.
  Nel caso  sia di  accordi contrattuali  annuali che  pluriennali le
unioni nazionali  delle OP e le  associazioni industriali svolgeranno
attivita'  di  assistenza alle  parti  in  causa e  provvederanno  ad
inviare al MIPA - DG Politiche  comunitarie e internazionali - Div. V
ed  alle  regioni  competenti  per territorio,  relazioni  annuali  a
consuntivo  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  conseguiti  in
esecuzione dei medesimi accordi.
  Le  associazioni industriali  avranno cura  di seguire,  durante la
campagna  di commercializzazione,  i prezzi  di vendita  del prodotto
finito ponendoli  a confronto con  i costi  di produzione al  fine di
segnalare le anomalie eventualmente  riscontrate, al MIPA - Direzione
generale delle  politiche comunitarie ed  internazionali - Div.  V ed
alle regioni competenti per territorio.
  Da parte  delle unioni delle  OP deve essere posta  una particolare
attenzione  sul   pagamento  del  prezzo  minimo   e  sulla  regolare
distribuzione degli importi dovuti  ai singoli soci produttori, anche
se  aderenti  a cooperative  socie  della  medesima  OP; in  caso  di
rilevate infrazioni le  unioni predispongono circostanziate relazioni
da  inviare  al  MIPA,  all'AIMA   ed  alle  regioni  competenti  per
territorio.
  Per il  controllo della  contrattazione e per  la verifica  di ogni
attivita'    connessa     alla    produzione,     trasformazione    e
commercializzazione  del prodotto  finito,  le  regioni si  avvalgono
dell'attivita' degli organismi nazionali di rappresentanza delle OP e
degli  organismi   nazionali  di  rappresentanza  delle   imprese  di
trasformazione.
                              Sanzioni
  Le regioni, qualora nel corso dell'attivita' di controllo accertino
inadempienze  da  parte delle  imprese  di  trasformazione, ne  danno
immediata notizia  all'AIMA, la quale adottera'  le sanzioni previste
dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504/97.
                    Ente preposto all'erogazione
                       degli aiuti comunitari
  Alla corresponsione  degli aiuti previsti all'art.  2, paragrafo 1,
del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia  (FEOGA),  sezione  garanzia,
provvede l'Azienda di  Stato per gli interventi  nel mercato agricolo
(AIMA).
  L'AIMA,  a  fronte della  certificazione  di  tutti i  quantitativi
trasformati  con  avvenuto pagamento  della  materia  prima a  prezzo
minimo,   eroghera'  l'aiuto   per   i  quantitativi   corrispondenti
all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA.
  Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE)
n. 504/97 l'AIMA  comunica al MIPA entro  il 20 marzo di  ogni anno i
dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione.
  La circolare  ministeriale n.  5 dell'11  luglio 1997  e' annullata
unitamente alla  nota di chiarimento del  MIPA n. E/922 del  6 agosto
1997.
  La presente  circolare entra in  vigore il giorno stesso  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 164