A tutte le regioni Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA AlI'Inca All'Unaproa All'Uiapoa All'Unacoa All'Anicav All'Assitrapa AlI'Aiipa Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'Agci AlI'Unci Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Cia Al Comando generale guardia di finanza - Ufficio operazioni Al Comando generale carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al Comando dei carabinieri - Tutela norme comunitarie ed agroalimentari presso il MIPA Il reg. (CE) n. 504/97 della Commissione del 15 marzo 1997 recante modalita' di applicazione del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e' stato recentemente modificato con reg. (CE) n. 1590/98 del 23 luglio 1998. Sono stati, inoltre, da ultimo, modificati il reg. (CE) n. 1709/84 della Commissione del 19 giugno 1984 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori ed all'importo dell'aiuto alla produzione, per taluni ortofrutticoli trasformati con il reg. (CE) n. 1591/98 del 23 luglio 1998 e il reg. (CE) n. 1764/86 della Commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione con il reg. (CE) n. 1593/98 del 23 luglio 1998. Per quanto sopra, al fine di chiarire le modalita' di applicazione delle norme comunitarie sopra citate, anche alla luce della esperienza fatta nel primo anno di applicazione della nuova OCM ortofrutta trasformata di cui al predetto reg. (CE) n. 2201/96, si ritiene opportuno annullare le precedenti disposizioni di cui alla circolare dell'11 luglio 1997, n. 5 e della ministeriale del 6 agosto 1997, n. E/922 emanando direttive e precisazioni che possano consentire a tutti gli operatori del settore di operare nella migliore chiarezza possibile sia dal punto di vista tecnico che amministrativo ed offrire agli organismi di controllo le indicazioni necessarie. Tutto cio' premesso si dispone quanto segue: Prodotti che rientrano nel regime di aiuto e relative campagne di commercializzazione All'art. 1 del reg. (CE) n. 504/97 e del successivo regolamento di modifica sono riportate le produzioni che rientrano nel regime degli aiuti alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli. Per i cocktails di frutta, tenuto conto che la trasformazione puo' avvenire in tempi diversi, i prodotti destinati alla fabbricazione delle macedonie di frutta saranno condizionati in un imballaggio adeguato in attesa del definitivo condizionamento. Per tali cocktails e' quindi possibile la lavorazione separata dei componenti, purche' trattasi di cocktails mediterranei con almeno il 60% di pesche e pere williams. Per quanto riguarda i pomodori pelati interi e non interi, nonche' le "salse pronte" si richiama l'attenzione su quanto disposto al paragrafo 4 dell'art. 1 del reg. (CE) n. 504/97 relativamente al regime di aiuto ed al peso del prodotto finito. Comunicazioni dei trasformatori Nuovi trasformatori. I trasformatori di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 504/97 nonche' quelli di cui agli articoli 3 e 6 del reg. (CE) n. 661/97, che intendono per la prima volta beneficiare del regime di aiuto devono fare domanda entro il 15 gennaio precedente la campagna nella quale verra' chiesto il sostegno comunitario, al Ministero per le politiche agricole (MIPA) - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio. La domanda contenente l'indicazione della quantita' di materia prima del prodotto che si intende trasformare (per il pomodoro precisandone la destinazione) deve essere corredata della seguente documentazione: planimetria dello stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione; relazione tecnica recante apposita indicazione della capacita' lavorativa di ogni singola linea di lavorazione; documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello stabilimento (la proprieta' e' indispensabile per le industrie del pomodoro) nonche' copie delle fatture quietanzate dell'acquisto dei macchinari; solidita' finanziarie atte a garantire il pagamento del prezzo minimo per i quantitativi che si intendono trasformare; atto costitutivo e statuto della societa'; certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; certificato di vigenza; certificato sanitario con esplicito riferimento alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione delle acque di scarico. La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Le domande non corredate della predetta documentazione non sono prese in considerazione; la carenza degli elementi necessari alla valutazione della nuova iniziativa determinera' il parere negativo dell'ufficio, senza l'effettuazione del sopralluogo congiunto con gli uffici regionali competenti per territorio. Tale sopralluogo sara' disposto, invece, in tutti gli altri casi. Cessione o fusione di imprese. Le alienazioni e le fusioni relative alle industrie di trasformazione del pomodoro come previsto dall'art. 8 del reg. (CE) n. 661/97, devono essere autorizzate dal Ministero. Pertanto i soggetti interessati devono far pervenire apposita domanda, con allegata la necessaria documentazione, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio. Nel caso di imprese di trasformazione della frutta qualsiasi modifica della titolarita' dell'impresa dovra' essere notificata, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA, alle regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA. Comunicazioni dell'attivita' di trasformazione. All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - DG politiche comunitarie ed internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio tutte le informazioni richieste dall'art. 4 del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti. Alla fine di ciascuna campagna di trasformazione, nei modi e nei tempi previsti dal sopracitato regolamento CE n. 504/97 e delle sue modificazioni, i trasformatori inviano al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, tutti i dati richiesti. Contrattazione Precontratti. Per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro, la fase della precontrattazione o dei preimpegni di conferimento deve concludersi entro il 16 febbraio di ogni anno salvo proroghe, che eventualmente, per cause particolari, l'amministrazione intende adottare come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504/97. I nuovi trasformatori autorizzati possono effettuare la precontrattazione od il preimpegno di conferimento entro il 16 marzo di ogni anno. Nel precontratto o preimpegno di conferimento deve essere indicata la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro. Le organizzazioni dei produttori (OP) comunicano al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, entro il 30 maggio di ogni anno, l'esatta individuazione delle superfici investite a pomodoro con certificati catastali o documentazione equipollente. Le regioni provvederanno, campagna per campagna, a svolgere accertamenti diretti sui predetti appezzamenti per un campione almeno pari al 5% della superficie totale. Contratti. I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni dell'art. 7 del reg. (CE) n. 504/97, e copia degli stessi deve essere inviata al MIPA - DG delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni degli industriali, alle unioni delle OP ed alle centrali delle cooperative, nei tempi previsti dall'art. 8 dello stesso regolamento. Nel contratto e nell'impegno di conferimento deve essere indicato il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale indicazione e' da considerarsi vincolante per entrambe le parti contraenti. Ai sensi dell'art. 7, par. 1), lettera b) del reg. (CE) n. 504/97, l'impegno di conferimento e' ammesso nel solo caso in cui l'organizzazione dei produttori o l'associazione di organizzazione di produttori agiscano in qualita' di trasformatori. Determinazione dello scarto e limiti di accettabilita' di una partita In sede di verifica qualitativa il prodotto sara' accettato, decurtando come scarto sull'intera partita la percentuale di difettosita' e corpi estranei riscontrati nel campione (al netto delle franchigie riconosciute), a condizione che tale percentuale totale non superi il 15% e che le percentuali limiti per ogni singolo difetto vengano rispettate. Oltre al 15% totale di cui sopra, e nel caso di superamento del limite massimo specifico di almeno un difetto, il carico sara' respinto. Nel caso di non accordo fra le parti, circa la valutazione qualitativa della partita, su richiesta anche unilaterale, verra' convocata l'apposita Commissione regionale, che a giudizio insindacabile valutera' il carico in oggetto. La percentuale media di difettosita' riscontrata (compresa la presenza di corpi estranei), per la singola azienda di trasformazione, nel corso dell'intera campagna non dovra' superare il 10% (escluso le franchigie). Modalita' di pagamento della materia prima Il pagamento della materia prima idonea alla trasformazione, sulla base delle disposizioni dell'art. 9 del reg. (CE) n. 504/97, sara' effettuato da parte delle industrie alle OP con bonifico bancario o postale per il prodotto consegnato in esecuzione dei contratti. In detti bonifici devono essere chiaramente indicati il numero e la data del contratto cui si riferiscono. Il prezzo minimo e' riferito al prodotto franco azienda produttore nel caso di contratto stipulato con singoli e franco centro di raccolta nel caso di contratto stipulato con OP. Le OP, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dei saldi del pagamento dall'industria, versano integralmente gli importi relativi al prezzo minimo ai propri soci o ai produttori che ad esse si sono appoggiati, attraverso bonifico bancario o postale per il prodotto idoneo al1a trasformazione conferito sulla base della bolletta di consegna all'impresa di trasformazione. Le OP che autotrasformano il prodotto dei propri soci possono effettuare il pagamento del prezzo minimo per la materia prima conferita dai propri associati anche attraverso l'accredito in bilancio. Tutti gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati devono essere regolati da partite contabili a parte. E' responsabilita' delle OP controllare inoltre che ai soci delle cooperative ad esse aderenti vengano corrisposti gli importi spettanti sulla base della materia prima conferita. Per i derivati del pomodoro per i quali il pagamento del prezzo minimo e' stabilito a residuo, e' necessario annotare sulla bolletta di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di lavorazione, sia il relativo prezzo unitario. Il trasformatore deve curare che, da parte dell'Istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le OP curano che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci. Gli importi che le industrie pagano ai produttori (OP e singoli) per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della medesima industria all'AIMA. Le OP, che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalita' sopraindicate, non potranno piu' accedere ai benefici comunitari previsti dalla regolamentazione vigente. Sono fatti salvi i casi di pagamenti relativi alla presentazione di domanda di aiuto anticipato, ex art. 13 del reg. 504/97, che dovranno avvenire nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa comunitaria. Ridistribuzione dei quantitativi non impegnati Le imprese che intendono procedere alla trasformazione dei quantitativi resisi disponibili, debbono presentare richiesta entro il 31 agosto per la campagna in corso ed entro il 31 luglio per le campagne successive, specificando le destinazioni delle ulteriori quantita' richieste e fornendo a sostegno tutta la documentazione ritenuta necessaria sulla capacita' lavorativa, collocazione dei prodotti, innovazione della tecnologia ecc. Tali richieste vanno presentate al MIPA - Direzione delle politiche comunitarie e internazionali - Div. V, ed alle regioni competenti per territorio. Sentite le regioni e le organizzazioni agricole e industriali, il MIPA, ove ritenuto utile e necessario, provvede alla ridistribuzione delle quantita' disponibili entro il 30 settembre della campagna in corso, tenendo conto tra l'altro della tutela dei bacini di produzione delle quantita' disponibili, della correttezza consolidata dei rapporti con la parte agricola fornitrice della materia prima, delle potenzialita' commerciali e delle tecnologie di trasformazione delle imprese richiedenti, nonche' della garanzia della qualita' delle produzioni e della differenziazione nella gamma dei prodotti finiti. Per gli ulteriori quantitativi assegnati le imprese beneficiarie dovranno stipulare contratti ex novo con la parte agricola fermo restando che non e' assolutamente possibile utilizzare le quantita' precontrattate e trasformate fuori quota seppure con il rispetto del prezzo minimo. Domande di aiuto Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 - Roma, domanda di produzione, secondo le modalita' e i tempi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504/97. Le domande di aiuto, devono essere corredate di: bonifico bancario o postale portante numero e data del contratto; certificazione regionale attestante i controlli effettuati; certificazione dell'INCA attestante il rispetto delle norme di qualita' del prodotto finito; certificazione delle unioni attestante il pagamento del prezzo minimo. Nel caso delle prugne secche e dei fichi secchi tale attestato sara' rilasciato dalle regioni; attestazione delle associazioni industriali o delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo sulla congruita' del rapporto fra le ore prestate dalla manodopera e la quantita' del prodotto finito ottenuto; dichiarazione della regione competente per territorio riguardante la regolarita' della contabilita' di magazzino tenuta dal trasformatore. Nel caso di organizzazione di produttori o di associazione di organizzazioni di produttori che agisce in qualita' di trasformatore, la domanda deve contenere oltre agli elementi sopraindicati, la seguente documentazione: dichiarazione del presidente sul riconoscimento della OP; elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato; impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta attestante che la OP ha corrisposto od ha accreditato in bilancio a favore dei propri soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalita' prescritte; copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvati dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantita' globali, distinte per varieta' di prodotto, ed il prezzo attribuito o gia' corrisposto. Qualora le OP siano impossibilitate ad allegare alla domanda i bilanci consuntivo e preventivo, e' consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovra' contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente comma e le risultanze peculiari dei bilanci consuntivi. Su tale copia e' necessaria la verifica del revisore contabile, iscritto nel registro dei revisori; il controllo deve essere limitato alla determinazione della posta relativa all'avvenuto accredito del prezzo minimo a favore dei soci e, pertanto, tale accertamento non puo' assumere il carattere di certificazione dell'intero bilancio che, per sua natura, concerne il bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali; al bilancio dovra' essere allegato un elenco, facente parte integrante dello stesso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantita' conferite distinte per varieta' di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CE, liquidato o accreditato in bilancio dalla OP ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto; copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integranti dello stesso. La domanda di aiuto non e' ricevibile da parte dell'AIMA se il prezzo minimo non e' stato interamente pagato per tutta la materia prima oggetto di tutti i contratti relativi alla preparazione dei prodotti finiti oggetto della domanda di aiuto. Nel caso di domanda di aiuto anticipato per la trasformazione del pomodoro di cui all'art. 13 del reg. (CE) n. 504/97, il versamento dell'aiuto da parte dell'AIMA al trasformatore viene effettuato nel termine di quarantacinque giorni (per la corrente campagna e la successiva 1999/2000) a decorrere dalla data di presentazione della domanda medesima, come previsto dal paragrafo 2, comma 3 del predetto articolo. Controlli dell'attivita' di trasformazione Trasformatore. Al momento dell'entrata della materia prima nello stabilimento di trasformazione deve essere compilata una bolletta di consegna per ciascuna partita, con l'indicazione della data e della quantita' di prodotto netto accettato, detratti quindi: la tara che a bilico libero deve risultare controllata dal coltivatore o dal vettore; il peso dei contenitori; lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione cui e' destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.). Copia della bolletta deve essere consegnata al produttore (OP, cooperative, singoli) venditore della materia prima. Il trasformatore predispone appositi registri di lavorazione, di cui reg. (CE) n. 504/97 e successive modificazioni, dove vengono riportate tutte le informazioni prescritte, oltre alle quantita' di prodotto ottenuto giornalmente dalla trasformazione della materia prima, espressa in peso netto, detratti cioe' gli scarti e le perdite di trasformazione industriale non riutilizzati nel processo produttivo, che debbono necessariamente essere contabilizzati. Controlli. Le regioni competenti per territorio controllano, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'art. 15 del reg. (CE) n. 504/97, i registri dell'impresa ed in particolare la materia prima entrata in azienda, le bollette di consegna del prodotto, la resa, le giacenze ed ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva dell'attivita' di produzione, conferimento e trasformazione. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualita' con una frequenza di almeno due visite settimanali. Qualora non venga riscontrata rispondenza nella qualita' del prodotto finito ottenuto dalla materia prima pagata a prezzo minimo, i relativi quantitativi sono detratti dal regime di aiuto. Le unioni delle OP accertano l'effettivo avvenuto pagamento del prezzo minimo del prodotto consegnato ed accettato dalle imprese di trasformazione (compreso il pomodoro trasformato fuori quota) nonche' il versamento dei relativi importi ai singoli produttori soci della OP e/o ai singoli produttori soci delle cooperative aderenti alla medesima OP. Le unioni provvedono a trasmettere al trasformatore, all'AIMA ed alla regione competente, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, una certificazione in tal senso. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la regione rilascia la propria certificazione che deve riguardare l'intero quantitativo di materia prima accettata che ha formato oggetto di precontraffazione e contrattazione a prezzo minimo e il quantitativo totale del prodotto finito ottenuto. L'impresa non puo' trasformare ulteriori quantitativi per i quali non e' previsto il pagamento del prezzo minimo prima di aver completato la trasformazione del quantitativo contrattato a prezzo minimo e prima che sia stata effettuata la verifica da parte del competente servizio di controllo della regione. Di tale visita di controllo deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti e da presentare a corredo della domanda di aiuto. Il MIPA e le regioni competenti per territorio si riservano la facolta' di effettuare controlli in qualsiasi momento della campagna di trasformazione. Le associazioni nazionali di rappresentanza delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo attestano la congruita' dei consumi di carburante, dell'energia elettrica, della banda stagnata, delle ore lavorative impiegate con la quantita' del prodotto finito ottenuto, e trasmettono alle imprese interessate, all'AIMA ed alle regioni tale attestazione entro trenta giorni dalla domanda dell'impresa. Nel caso sia di accordi contrattuali annuali che pluriennali le unioni nazionali delle OP e le associazioni industriali svolgeranno attivita' di assistenza alle parti in causa e provvederanno ad inviare al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed alle regioni competenti per territorio, relazioni annuali a consuntivo sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti in esecuzione dei medesimi accordi. Le associazioni industriali avranno cura di seguire, durante la campagna di commercializzazione, i prezzi di vendita del prodotto finito ponendoli a confronto con i costi di produzione al fine di segnalare le anomalie eventualmente riscontrate, al MIPA - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. V ed alle regioni competenti per territorio. Da parte delle unioni delle OP deve essere posta una particolare attenzione sul pagamento del prezzo minimo e sulla regolare distribuzione degli importi dovuti ai singoli soci produttori, anche se aderenti a cooperative socie della medesima OP; in caso di rilevate infrazioni le unioni predispongono circostanziate relazioni da inviare al MIPA, all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio. Per il controllo della contrattazione e per la verifica di ogni attivita' connessa alla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto finito, le regioni si avvalgono dell'attivita' degli organismi nazionali di rappresentanza delle OP e degli organismi nazionali di rappresentanza delle imprese di trasformazione. Sanzioni Le regioni, qualora nel corso dell'attivita' di controllo accertino inadempienze da parte delle imprese di trasformazione, ne danno immediata notizia all'AIMA, la quale adottera' le sanzioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504/97. Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). L'AIMA, a fronte della certificazione di tutti i quantitativi trasformati con avvenuto pagamento della materia prima a prezzo minimo, eroghera' l'aiuto per i quantitativi corrispondenti all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA. Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE) n. 504/97 l'AIMA comunica al MIPA entro il 20 marzo di ogni anno i dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione. La circolare ministeriale n. 5 dell'11 luglio 1997 e' annullata unitamente alla nota di chiarimento del MIPA n. E/922 del 6 agosto 1997. La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 164