IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni sulla "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 con il quale e' stato istituito il Ministero per le politiche agricole; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 3 e dell'articolo 18, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione amministrativa e della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Udito il parere del ConsigIio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 marzo 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 940 C.V. del 5 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento determina l'organizzazione, le competenze ed il funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "3. Il Comitato e' composto da una sezione interprofessionale costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria". - Il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 164/1992 e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675". Nota all'art. 1: - La legge n. 164 del 10 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 reca: "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini".