IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante disposizioni sulla
"Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348 con il quale e' stato emanato il "Regolamento recante  disciplina
del procedimento di riconoscimento  di  denominazione  d'origine  dei
vini"; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 con il quale  e'
stato istituito il Ministero per le politiche agricole; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  adottare,  ai  sensi  del   combinato
disposto dell'articolo 17, comma 3 e dell'articolo 18, comma 2, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164 il regolamento per l'organizzazione ed
il funzionamento della sezione amministrativa e della segreteria  del
Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini; 
  Udito il parere del ConsigIio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 23 marzo 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato articolo 17 della legge  23  agosto  1998,  n.  400,
effettuata con nota n. 940 C.V. del 5 maggio 1998; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1.  Il  presente   regolamento   determina   l'organizzazione,   le
competenze ed il funzionamento della sezione  amministrativa  e,  nel
suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per  la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini,  di  cui  all'articolo  17
della legge 10 febbraio 1992, n. 164. 
 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio.  Restano  invariati  il  valore
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo del  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.
          164/1992 e' il seguente: 
            "3.   Il   Comitato   e'   composto   da   una    sezione
          interprofessionale  costituita   dal   Presidente   e   dai
          componenti  di  cui  al  comma  5,   e   da   una   sezione
          amministrativa,  costituita  da  personale  dipendente  dal
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  che  svolge
          anche i compiti di segreteria". 
            - Il testo del  comma  2  dell'art.  18  della  legge  n.
          164/1992 e' il seguente: 
            "2. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la
          composizione, l'organizzazione ed  il  funzionamento  della
          segreteria del Comitato, tenuto conto di  quanto  stabilito
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  22  novembre
          1965, n. 1675". 
 
            Nota all'art. 1: 
            - La legge n. 164 del 10 febbraio  1992,  pubblicata  nel
          supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26  febbraio
          1992 reca: "Nuova disciplina delle denominazioni di origine
          dei vini".