IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  1 della legge 18  marzo 1968, n. 309,  che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 1  della legge 7 aprile 1997, n.  96, che autorizza la
coniazione e l'emissione di monete nei tagli da lire mille e duemila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Visto  il decreto  ministeriale del  23 settembre  1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1997;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere la prima coniazione speciale di
tre dittici celebrativi dell'anno Duemila con due monete d'argento da
L. 2.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Tesoro dello  Stato e'  autorizzato ad  emettere un  dittico di
monete d'argento  da L. 2.000  celebrativo dell'anno Duemila -  i cui
soggetti si ispirano l'uno al tema  laico e l'altro al tema religioso
-  da  fornire, in  appositi  contenitori,  ad enti,  associazioni  e
privati italiani o stranieri.