IL GOVERNATORE Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87/1992, nonche' di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23; Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8, lettere c) e d) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale la Banca d'Italia puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie siano redatti in migliaia di euro, oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate; Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari; Dispone: A) Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385), sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che modificano le istruzioni emanate con precedente provvedimento del 16 gennaio 1995. B) Le differenze di cambio rilevate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono incluse nella voce 60 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Alle operazioni fuori bilancio "di copertura" denominate in valute aderenti all'euro (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute) si applicano le istruzioni fissate dal provvedimento del 16 gennaio 1995 per le operazioni "di copertura", allocando i relativi proventi e oneri "prorata temporis" nelle voci 10 e 20 del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati". La riserva non distribuibile nella quale possono essere accreditate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le differenze di cambio positive relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine, va inserita nella sottovoce del passivo dello stato patrimoniale 140.d "altre riserve" (170.d dello stato patrimoniale consolidato). Le differenze di cambio, positive e negative, inerenti ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate alle riserve, a norma dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, devono essere incluse nella voce 60 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie" negli esercizi in cui vengono trasferite al conto economico. C) Delle attivita', delle passivita' e delle operazioni fuori bilancio denominate nelle valute aderenti all'euro (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute), nonche' degli interessi (attivi e passivi) su tali attivita' e passivita' va indicato in nota integrativa l'ammontare, se di importo apprezzabile. Tali informazioni devono essere riportate, rispettivamente, in calce alle tavole 11.7 ("Attivita' e passivita' in valute") e 10.5 ("Operazioni a termine") della parte B della nota integrativa e alle voci 1.3 e 1.4 (Dettaglio della voce 10 "interessi attivi e proventi assimilati"; Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati") della parte C della nota. Decorrenze. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B) si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998, salvo le innovazioni concernenti l'utilizzo dell'euro quale moneta di redazione e di pubblicazione che decorrono dal primo bilancio riferito a una data successiva al 31 dicembre 1998. Le disposizioni di cui al paragrafo C) si applicano esclusivamente ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998. Periodo transitorio. Durante il periodo transitorio (compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001) le istruzioni contenute nel provvedimento del 16 gennaio 1995 e riguardanti l'utilizzo della lira quale moneta di redazione e di pubblicazione del bilancio restano in vigore parallelamente alle corrispondenti istruzioni del presente provvedimento concernenti l'uso dell'euro. Alle banche e ai gruppi bancari con un totale di bilancio (comprensivo delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi) pari o superiore a 10 miliardi di euro, che nel periodo transitorio non si avvalgono della facolta' di utilizzare l'euro quale moneta di redazione e di pubblicazione del bilancio, viene consentito di redigere la nota integrativa e il bilancio consolidato in miliardi di lire. Roma, 7 agosto 1998 Il Governatore: Fazio