IL GOVERNATORE
  Visto l'art. 5,  comma 1, del decreto legislativo  27 gennaio 1992,
n.  87,  come modificato  dall'art.  157  del decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere
di emanare  disposizioni relativamente  alle forme tecniche,  su base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei
conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonche'
alle modalita' e ai termini  della pubblicazione delle situazioni dei
conti;
  Visto l'art. 5,  comma 2, del decreto legislativo  27 gennaio 1992,
n.  87,  come modificato  dall'art.  157  del decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, che  conferisce alla Banca d'Italia il potere
di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal
medesimo  decreto  n.  87/1992,  nonche' di  adeguare  la  disciplina
nazionale  all'evolversi  della  disciplina,  dei  principi  e  degli
orientamenti comunitari;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213  recante
disposizioni per l'introduzione  dell'euro nell'ordinamento nazionale
e in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23;
  Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8, lettere c) e
d) del decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213,  in base al quale
la Banca d'Italia  puo' imporre che la nota  integrativa del bilancio
d'impresa e  il bilancio  consolidato delle  banche e  delle societa'
finanziarie siano  redatti in migliaia  di euro, oppure  consentire o
imporre  un grado  di  sintesi maggiore  delle  migliaia, sentita  la
Consob per le societa' quotate;
  Considerata  l'esigenza  di  integrare la  disciplina  delle  forme
tecniche  dei  bilanci  bancari   per  tenere  conto  dell'evoluzione
intervenuta nella operativita' degli intermediari;
                              Dispone:
  A) Il bilancio dell'impresa e  il bilancio consolidato delle banche
e delle societa' finanziarie di cui  all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 87 (societa' finanziarie
capogruppo dei gruppi  bancari iscritti nell'albo di  cui all'art. 64
del decreto legislativo  del 1 settembre 1993, n.  385), sono redatti
secondo le  istruzioni allegate,  che costituiscono  parte integrante
del presente provvedimento e che modificano le istruzioni emanate con
precedente provvedimento del 16 gennaio 1995.
  B)  Le differenze  di cambio  rilevate ai  sensi dell'articolo  21,
comma 2,  primo periodo  del decreto legislativo  24 giugno  1998, n.
213,  sono  incluse  nella  voce 60  del  conto  economico  "profitti
(perdite) da operazioni finanziarie".  Alle operazioni fuori bilancio
"di  copertura" denominate  in valute  aderenti all'euro  (o comunque
variabili  in funzione  dell'andamento dei  tassi di  cambio di  tali
valute) si applicano  le istruzioni fissate dal  provvedimento del 16
gennaio 1995 per  le operazioni "di copertura",  allocando i relativi
proventi e  oneri "prorata  temporis" nelle  voci 10  e 20  del conto
economico  "interessi  attivi  e proventi  assimilati"  e  "interessi
passivi e oneri assimilati".
  La   riserva  non   distribuibile   nella   quale  possono   essere
accreditate, ai sensi dell'art. 21,  comma 4, del decreto legislativo
24 giugno  1998, n.  213, le differenze  di cambio  positive relative
alle immobilizzazioni  finanziarie, materiali  e immateriali  che non
sono coperte ne' globalmente ne'  specificamente sul mercato a pronti
o su quello a termine, va  inserita nella sottovoce del passivo dello
stato  patrimoniale   140.d  "altre   riserve"  (170.d   dello  stato
patrimoniale consolidato).
  Le differenze di cambio, positive e negative, inerenti ai titoli di
debito immobilizzati che  siano state imputate alle  riserve, a norma
dell'art. 21, comma 4, lettera  a), del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, devono essere incluse nella voce 60 del conto economico
"profitti (perdite) da operazioni  finanziarie" negli esercizi in cui
vengono trasferite al conto economico.
  C)  Delle  attivita', delle  passivita'  e  delle operazioni  fuori
bilancio  denominate  nelle  valute  aderenti  all'euro  (o  comunque
variabili  in funzione  dell'andamento dei  tassi di  cambio di  tali
valute), nonche' degli interessi (attivi e passivi) su tali attivita'
e  passivita' va  indicato  in nota  integrativa  l'ammontare, se  di
importo  apprezzabile.  Tali  informazioni devono  essere  riportate,
rispettivamente, in  calce alle tavole 11.7  ("Attivita' e passivita'
in valute") e 10.5 ("Operazioni a  termine") della parte B della nota
integrativa e alle voci 1.3 e 1.4 (Dettaglio della voce 10 "interessi
attivi  e proventi  assimilati"; Dettaglio  della voce  20 "interessi
passivi e oneri assimilati") della parte C della nota.
 Decorrenze.
  Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B) si applicano
a  partire  dal  bilancio  dell'impresa e  dal  bilancio  consolidato
relativi all'esercizio chiuso  o in corso al 31  dicembre 1998, salvo
le  innovazioni  concernenti  l'utilizzo dell'euro  quale  moneta  di
redazione  e  di  pubblicazione  che  decorrono  dal  primo  bilancio
riferito a una data successiva al 31 dicembre 1998.
  Le disposizioni di cui al  paragrafo C) si applicano esclusivamente
ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
 Periodo transitorio.
  Durante il periodo transitorio (compreso tra il 1 gennaio 1999 e il
31 dicembre  2001) le istruzioni  contenute nel provvedimento  del 16
gennaio  1995 e  riguardanti l'utilizzo  della lira  quale moneta  di
redazione  e   di  pubblicazione  del  bilancio   restano  in  vigore
parallelamente   alle   corrispondenti    istruzioni   del   presente
provvedimento concernenti l'uso dell'euro.
  Alle  banche  e  ai  gruppi  bancari  con  un  totale  di  bilancio
(comprensivo  delle garanzie  rilasciate  e degli  impegni a  erogare
fondi)  pari o  superiore  a 10  miliardi di  euro,  che nel  periodo
transitorio  non si  avvalgono  della facolta'  di utilizzare  l'euro
quale  moneta di  redazione e  di pubblicazione  del bilancio,  viene
consentito di redigere la nota  integrativa e il bilancio consolidato
in miliardi di lire.
   Roma, 7 agosto 1998
                                                Il Governatore: Fazio