IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996,
con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e' stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca
di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996,
limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro
per il coordinamento della protezione civile in data antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione
degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 818/FPC/ZA del 24 ottobre 1986, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre
1986, con la quale e' stato assegnato alla regione Toscana un
contributo speciale di L. 18.000.000.000 per la realizzazione delle
opere dirette ad eliminare la situazione di rischio dovuta
all'abbassamento dell'alveo del fiume Arno;
Vista la nota n. 104/11266/17.0.3.H del 9 marzo 1998, con la quale
la regione Toscana dichiara un'economia complessiva di L. 175.585.890
a valere sulla predetta assegnazione di L. 18.000.000.000;
Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7593 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 175.585.890 assegnata alla regione Toscana con l'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 818/FPC/ZA
del 24 ottobre 1986.
2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 1998
Il Sottosegretario di Stato: Barberi