IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate da enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  al  sopracitato  art.   8  del  decreto-legge  n.  576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2183/FPC del 4 dicembre  1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 287 del  7 dicembre
1991, con la quale e'  stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di
L. 4.500.000.000 a favore della regione Sicilia per gli interventi di
somma urgenza ed  urgenti relativi a danni  causati dalle eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;
  Visto  il   decreto  del  Ministero  per   il  coordinamento  della
protezione civile  n. 844 di rep.  del 4 dicembre 1993,  con il quale
sono stati ripartiti i fondi  gia' assegnati alla regione Sicilia con
l'ordinanza n. 2183/FPC;
  Vista la nota  n. 1699 del 3  giugno 1998, con la  quale la regione
Sicilia  trasmette   la  documentazione  richiesta   per  l'ordinanza
suindicata,  dalla  quale  risulta   un  importo  disponibile  di  L.
3.000.000.000   a   valere   sulla  predetta   assegnazione   di   L.
4.500.000.000;
  Considerato che tale somma tuttora disponibile sul capitolo7595 del
centro responsabilita' "Protezione civile"  dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 3.000.000.000  assegnata alla regione Sicilia  con l'ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del
4  dicembre  1991  e  ripartita  con  decreto  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile n. 844 del 4 dicembre 1993.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 agosto 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi