IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  regolamento  (CE)  del  Consiglio dell'Unione europea n.
3381/94  e  la  decisione  94/942/PESC,  Politica estera di sicurezza
comunitaria,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  L  367  del  31  dicembre  1994,  che istituiscono un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
  Vista la decisione 96/613/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee L 278 del 30 ottobre 1996;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni
per   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  45,  comma  3, secondo cui la
concessione  delle  formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6
del citato regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata
con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997, n. 89, recante
attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  e della decisione n.
94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 70479 del 20 maggio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'esportazione  ed  il transito dei beni a duplice uso indicati
nell'allegato  I  alla  decisione  del  Consiglio dell'Unione europea
96/613  PESC,  come  modificata  dalla  decisione  97/100/PESC del 20
gennaio  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  L  34  del  4  febbraio  1997,  puo'  aver  luogo  anche con
autorizzazione  generale  limitatamente  alle destinazioni ed ai beni
indicati   rispettivamente   negli   allegati   1  e  2  al  presente
regolamento.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
          il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

           Note alle premesse:
            -  Il  regolamento  (CE)  n. 3381/94 del Consiglio del 19
          dicembre  1994  istituisce  un     regime  comunitario   di
          controllo  delle esportazioni di beni a duplice uso.
            -  La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
          94/942 PESC del 19 dicembre  1994,  reca  azione    comune,
          adottata dal Consiglio in base all'art.  J.3  del  trattato
          dell'Unione    europea,    riguardante   il controllo delle
          esportazioni di beni a duplice uso.
            - La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
          96/613  PESC  del  22    ottobre      1996,   modifica   la
          decisione     94/942   PESC   relativa  all'azione  comune,
          adottata  dal Consiglio  in base all'art.  J.3 del trattato
          dell'Unione    europea,    riguardante     il     controllo
          dell'esportazione di beni a duplice uso.
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni  per l'adempiemento   di obblighi    derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alla  Comunita' europea -
          legge comunitaria 1994.
            - Il comma 3 dell'art.  45  della  suddetta  legge  cosi'
          recita:
            "3.    La  concessione   delle   formalita'  semplificate
          prevista dall'articolo 6  del regolamento  (CE) n.  3381/94
          del  Consiglio, e' disciplinata con  decreto  del  Ministro
          del commercio con l'estero".
            -  L'art.    6  del  regolamento    (CE) n.   3381/94 del
          Consiglio  del 19 dicembre 1994 cosi' recita:
            "Art.  6. -  1. Per  ogni   operazione di    esportazione
          soggetta    al  presente    regolamento      e'   richiesta
          un'autorizzazione  specifica.  Tuttavia  gli  Stati  membri
          possono  concedere    le    agevolazioni    di   formalita'
          semplificate come previsto ai punti seguenti:
            a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria
          di beni a duplice uso, in conformita' alle  disposizioni di
          cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;
            b)   un'autorizzazione      globale   ad  un  determinato
          esportatore per un tipo  o  una  categoria  di   beni     a
          duplice   uso,  valida  per  le esportazioni dirette ad una
          o piu' destinazioni specifiche;
            c) procedure semplificate  nel  caso  in  cui  uno  Stato
          membro richieda un'autorizzazione in forza dell'articolo 5.
            2.   Se   del   caso,   un'autorizzazione  d'esportazione
          puo'  essere subordinata   a   determinati   requisiti    e
          condizioni.  Le  autorita' competenti di  uno Stato  membro
          possono,  in   particolare, richiedere una    dichiarazione
          sull'utilizzazione   finale   e  imporre   altre condizioni
          riguardanti  l'utilizzazione finale c/o  la  riesportazione
          dei beni.
            3.   L'autorizzazione     di  esportazione     e'  valida
          nell'insieme delle Comunita'".
            - Il decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n.  89,  reca
          attuazione  del  regolamento    (CE)  n.    3381/94 e della
          decisione n.   94/942 PESC,  sull'esportazione  di  beni  a
          duplice uso.
            La  legge  23  agosto  1988,    n.  400,  reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
            Il  comma  3  dell'art.  17  della  suddetta legge, cosi'
          recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro e di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.   Taliregolamenti,
          per materie di competenza, di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  governo. Essi  debbono
          essere  comunicati  alla    Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  L'allegato    I  della     decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea 96/613 PESC cosi' recita:
            "Elenco  di    cui  all'articolo    2 della   decisione e
          all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3381/94
          (Elenco comune dei beni a duplice uso la  cui  esportazione
          dalla Comunita' europea e' soggetta a controllo).
                         ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO
            Il  presente    elenco  costituisce   la concretizzazione
          tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni
          a duplice uso, compresi il regime Wassenaar, il  regime  di
          controllo  della tecnologia relativa ai missili, il  gruppo
          di fornitori di articoli nucleari  e il  gruppo  Australia.
          Non   e' stato  tenuto conto degli  articoli che  gli Stati
          membri desiderano iscrivere in un   elenco  di  esclusione.
          Non  e'  stato  tenuto    conto dei   controlli   nazionali
          (controlli    non  effettuati    a  titolo  di  un  regime)
          eventualmente mantenuti da Stati membri.
                         NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO 1
            1.   Per    l'autorizzazione  di    beni  progettati    o
          modificati   per uso  militare  si  vedano    i  pertinenti
          elenchi  dei singoli   Stati membri. I riferimenti  "Vedere
          anche  elenco  dei materiali  di armamento"   del  presente
          allegato rimandano agli stessi elenchi.
            2.   E' sottoposta  ad autorizzazione  per l'esportazione
          qualsiasi merce  (compresi gli  impianti) non   specificata
          nel    presente elenco qualora   in  tale  merce  (compresi
          gli    impianti)     siano     contenuti  componenti      -
          specificati    nell'elenco    -   che    ne   costituiscano
          l'elemento  principale    e  da  questa  possano     essere
          facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
            N.B.:  Per  giudicare  se  i  componenti  specificati nel
          presente  elenco  devono    essere  considerati    elementi
          principali    occorre  tener    conto della loro quantita',
          valore e contenuto tecnologico nonche' di altri  fattori  e
          circostanze particolari che potrebbero far individuare tali
          componenti   come  l'elemento  principale  della  merce  in
          esportazione.
            3. L'autorizzazione all'esportazione    delle  tecnologie
          elencate   nel   presente  elenco  e'  limitata  alle  sole
          tecnologie in forma tangibile.
            4. Le merci specificate nel    presente  elenco  sono  da
          intendersi sia nuove che usate".