IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione relativo alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  dell'olio
extravergine di  oliva "Terra  d'Otranto" ai  sensi dell'art.  17 del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  in  quanto  denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato  che  la  denominazione   di  origine  protetta  "Terra
d'Otranto" per  l'olio extravergine di  oliva e' stata  registrata ai
sensi  del richiamato  regolamento della  Commissione n.  644 del  20
marzo  1998, nel  quadro della  procedura semplificata  dell'art. 17,
registro  (CEE) n.  2081/92,  e  che tale  procedura  non prevede  la
pubblicazione del relativo disciplinare  di produzione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza impellente  di pubblicare  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione
di  origine  controllata  per  l'olio extravergine  di  oliva  "Terra
d'Otranto" affinche'  le disposizioni, contenute nel  disciplinare di
produzione  approvato in  sede  comunitaria,  siano accessibili,  per
informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  "Terra  d'Otranto",   registrata  in  sede  comunitaria,
nell'ambito  delle "Denominazioni  di  origine protetta"  dell'Unione
europea, riservata  all'olio extravergine  di oliva,  con regolamento
(CE) n. 644/98 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di  oliva   con  la  denominazione  di   origine  controllata  "Terra
d'Otranto"   possono  utilizzare,   in   sede   di  presentazione   e
designazione  del  prodotto,  anche  la  menzione  "Denominazione  di
origine protetta" in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) n.
2081/92 e  sono tenuti  al rispetto di  tutte le  condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
   Roma, 6 agosto 1998
                                                   Il Ministro: Pinto