Ai prefetti della Repubblica (escluse le province della regione Sicilia) A tutte le province (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia) A tutti i comuni (esclusi gli enti delle regioni Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia) e per conoscenza, Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del Tesoro - Servizio II Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Divisione normativa e procedurale Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Alla Cassa depositi e prestiti Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica All'Associazione bancaria italiana 1. Premessa. La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche nonche' i convitti e le istituzioni educative statali. Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle speseper provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti. La ridefinizione delle competenze degli enti locali in ordine alla materia in questione ha comportato un cambiamento nella titolarita' della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore. In particolare mentre nel periodo antecedente la legge n. 23 del 1996 lo Stato, i comuni e le province provvedevano entrambe alla fornitura degli edifici per il settore relativo alla istruzione secondaria superiore in relazione alla tipologia degli istituti e delle scuole ad essi affidati, per il futuro le province hanno competenza generale in materia di edilizia scolastica per l'intera istruzione secondaria superiore. In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 ha disciplinato il passaggio della gestione degli edifici a cio' destinati alle province ed il connesso aspetto delle risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove competenze. A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996 disciplina dettagliatamente il passaggio in proprieta' od in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato in favore delle province, al fine di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima evidenziate, il successivo art. 9 detta disposizione in favore delle stesse province per i finanziamenti necessari alla gestione degli edifici che verranno ad esse trasferiti. In particolare l'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano determinati gli oneri di parte corrente, con esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria, comunque sostenuti da ciascun comune in media nell'arco del triennio finanziario precedente, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge. In adempimento di tale disposizione sono stati emanati i decreti del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997. Il comma 3 dello stesso art. 9 prevede poi che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996. In attuazione della richiamata disposizione e' stato emanato il decreto del 26 febbraio 1998. Secondo il disposto del successivo comma 4 del sopra richiamato art. 9 le somme cosi' determinate vengono trasferite dallo Stato, dalle istituzioni e dai comuni alle province mediante apposita convenzione da stipulare tra gli enti interessati. Per agevolare il trasferimento dei fondi alle province ed in considerazione delle nuove funzioni attribuite a queste ultime sono state emanate disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che prevede essenzialmente tre misure qui di seguito analizzate. 2. Normativa di attuazione del trasferimento dei fondi ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 191 del 1998. L'art. 5, comma 1, della legge n. 191 del 1998 ha modificato le modalita' di erogazione delle risorse a favore delle province. La richiamata disposizione prevede che a decorrere dall'anno 1998 il passaggio delle somme dai comuni alle province, dovute secondo le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 23 del 1996, venga effettuato attraverso il sistema dei trasferimenti erariali, rendendo cosi' piu' immediata la procedura. In particolare i trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province saranno rispettivamente diminuiti ed aumentati dell'importo pari a quello stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998 la suddetta procedura terra' conto delle somme gia' eventualmente trasferite dai comuni alle province nell'anno 1998 e delle spese sostenute dai comuni sempre nell'anno 1998 nelle more della stipulazione delle convenzioni. A decorrere dall'anno 1999 oggetto del trasferimento sara' solo la somma che deve essere trasferita dai comuni alle province secondo i decreti interministeriali emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero risultante dalle convenzioni stipulate tra comuni e province. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 191 del 1998, i comuni e le province dovranno trasmettere entro il termine del 30 settembre 1998 alle prefetture territorialmente competenti apposita certificazione, secondo il modello di cui agli allegati A e B della presente circolare. Nel modello di cui all'allegato A i comuni dovranno indicare i dati relativi a: 1) l'importo delle somme che ciascun comune deve trasferire alla provincia cosi' come stabilito dai decreti interministeriali di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero nella convenzione stipulata dai predetti enti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della predetta legge; 2) l'importo delle somme gia' trasferite nell'anno 1998, per la competenza del medesimo anno, da ciascun comune alla provincia; 3) l'importo delle spese sostenute da ciascun comune nelle more della stipula delle convenzioni di cui alla legge n. 23 del 1996. Nel modello di cui all'allegato B le province dovranno indicare: 1) l'importo delle somme che le province devono ricevere da ciascun comune cosi come stabilito dai decreti interministeriali di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 ovvero nella convenzione stipulata dai predetti enti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della citata legge; 2) la data a decorrere dalla quale le province sostengono gli oneri per il funzionamento degli edifici scolastici trasferiti dai comuni ai sensi della legge n. 23 del 1996. Va evidenziato che i comuni e le province della regione Friuli-Venezia Giulia non sono interessati alla procedura in questione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ai trasferimenti erariali agli enti locali provvede la stessa regione e non il Ministero dell'interno. Pertanto i predetti enti non devono trasmettere alcuna certificazione. Nel caso in cui gli enti non provvedano a trasmettere le richieste certificazioni entro il termine del 30 settembre 1998, il Ministero dell'interno attuera' la procedura del trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province basandosi sui dati finanziari risultanti dai decreti del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997 emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della predetta legge. Si fa presente che a breve termine sara' emanato un ulteriore decreto che tiene conto delle rettifiche trasmesse dai comuni rispetto a quanto dichiarato in precedenza in ordine alle spese correnti sostenute nel triennio 1993/1995. 3. Nuovi contributi alle province ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 191 del 1998 prevede a favore delle province un contributo straordinario di lire 38,457 miliardi per il solo anno 1998 destinato a finanziare i maggiori oneri conseguenti alla riforma introdotta dalla legge n. 23 del 1996 in materia di edilizia. Il contributo in questione, come detta la norma, sara' ripartito in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune cosi' come determinate dai citati decreti interministeriali del 7 febbraio 1997 e 24 novembre 1997 emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 e di quello emanando cui si e' fatto cenno in precedenza. Il riparto di tali fondi sara' oggetto di apposita successiva circolare. 4. Normativa di attuazione di trasferimento dei fondi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Per quanto riguarda le somme dovute dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche alle province, cosi' come previsto all'art. 5, comma 3, della legge n. 191 del 1998, a decorrere dall'anno 1999 sara' il Ministero dell'interno a provvedere al trasferimento di dette somme a favore delle province. A tale riguardo saranno stabiliti contatti con il Ministero della pubblica istruzione al fine di acquisire i necessari dati finanziari. Il trasferimento di tali fondi sara' oggetto di successiva circolare. 5. Adempimenti dei comuni, delle province e delle prefetture. I comuni e le province devono trasmettere alle prefetture la certificazione di cui al paragrafo 2 secondo i modelli allegati alla presente circolare entro il termine del 30 settembre 1998. Entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine a disposizione dei comuni e delle province per l'invio delle certificazioni, le prefetture dovranno trasmettere la predetta documentazione al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi, via A. De Pretis - 00184 Roma. Le predette certificazioni dovranno essere anticipatamente trasmesse per mezzo telefax al seguente numero: 06/46549616. Il direttore generale dell'amministrazione civile Gelati