Ai    prefetti  della    Repubblica
                                  (escluse    le  province      della
                                  regione Sicilia)
                                  A  tutte  le province (esclusi  gli
                                  enti delle regioni    Val  d'Aosta,
                                  Trentino-Alto Adige e Sicilia)
                                  A    tutti i   comuni (esclusi  gli
                                  enti delle  regioni Val    d'Aosta,
                                  Trentino-Alto Adige e Sicilia)
                                     e per conoscenza,
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri -  Dipartimento    per  la
                                  funzione   pubblica  e  gli  affari
                                  regionali
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  Al  Ministero   del   tesoro,   del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica   - Dipartimento    della
                                  ragioneria generale  dello Stato  -
                                  I.GE.S.P.A.   -   Dipartimento  del
                                  Tesoro - Servizio II
                                  Alla     Banca      d'Italia      -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti  con il Tesoro - Divisione
                                  normativa e procedurale
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli     uffici   regionali      di
                                  riscontro      amministrativo   del
                                  Ministero dell'interno - Presso  le
                                  prefetture    dei   capoluoghi   di
                                  regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Associazione bancaria italiana
 1. Premessa.
  La legge 11 gennaio 1996, n.  23, disciplina in maniera organica le
competenze degli  enti locali in  materia di edilizia  scolastica. In
particolare, ai sensi dell'art. 3,  comma 1, lettera a), della citata
legge,  i  comuni  provvedono  alla fornitura  ed  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole
materne, elementari  e medie. Alle  province, invece, in  forza dello
stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa
manutenzione degli edifici  da destinare a sede di  istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, compresi  i licei artistici e gli
istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti
superiori  per  le  industrie  artistiche nonche'  i  convitti  e  le
istituzioni  educative statali.  Inoltre, ai  sensi del  comma 2  del
citato art.  3, i comuni e  le province sono tenuti  a provvedere, in
ordine  alle competenze  di cui  sopra, alle  spese varie  d'ufficio,
all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle
speseper provvista  di acqua e  gas, al riscaldamento ed  ai relativi
impianti.  La ridefinizione  delle  competenze degli  enti locali  in
ordine alla materia  in questione ha comportato  un cambiamento nella
titolarita' della  gestione degli  edifici scolastici  destinati alla
istruzione secondaria  superiore. In  particolare mentre  nel periodo
antecedente la legge n. 23 del 1996  lo Stato, i comuni e le province
provvedevano  entrambe alla  fornitura degli  edifici per  il settore
relativo  alla  istruzione  secondaria superiore  in  relazione  alla
tipologia  degli istituti  e delle  scuole ad  essi affidati,  per il
futuro le province  hanno competenza generale in  materia di edilizia
scolastica per l'intera istruzione  secondaria superiore. In ordine a
tale  problematica  la  legge  n.  23 del  1996  ha  disciplinato  il
passaggio della gestione degli edifici a cio' destinati alle province
ed il  connesso aspetto  delle risorse finanziarie  di cui  le stesse
province necessitano per le nuove  competenze. A tale riguardo mentre
l'art.   8   della  citata   legge   n.   23  del   1996   disciplina
dettagliatamente il passaggio in proprieta'  od in uso gratuito degli
immobili dei comuni  e dello Stato in favore delle  province, al fine
di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima
evidenziate, il successivo art. 9  detta disposizione in favore delle
stesse  province per  i finanziamenti  necessari alla  gestione degli
edifici che  verranno ad  esse trasferiti.  In particolare  l'art. 9,
comma  2, della  legge n.  23 del  1996 prevede  che con  decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con  i Ministri del tesoro e della
pubblica istruzione,  siano determinati gli oneri  di parte corrente,
con esclusione  di quelli  relativi alla  manutenzione straordinaria,
comunque sostenuti da ciascun comune  in media nell'arco del triennio
finanziario   precedente,   per   il  funzionamento   degli   edifici
scolastici, la  cui competenza a  provvedere spetta alle  province ai
sensi  dell'art. 3,  comma  1,  lettera b),  della  citata legge.  In
adempimento di tale  disposizione sono stati emanati i  decreti del 7
febbraio 1997  e 24  novembre 1997.  Il comma 3  dello stesso  art. 9
prevede poi  che con decreto  del Ministro delle finanze  di concerto
con  i  Ministri   del  tesoro  e  della   pubblica  istruzione  sono
determinati  gli   oneri  comunque   sostenuti,  esclusi   quelli  di
manutenzione  ordinaria,  dallo  Stato  e,  nel  caso  in  cui  siano
proprietari  dell'immobile,  dalle  istituzioni  scolastiche  per  il
funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere
spetta alle province ai sensi dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996.
In  attuazione  della richiamata  disposizione  e'  stato emanato  il
decreto  del 26  febbraio 1998.  Secondo il  disposto del  successivo
comma  4 del  sopra  richiamato  art. 9  le  somme cosi'  determinate
vengono trasferite dallo  Stato, dalle istituzioni e  dai comuni alle
province  mediante apposita  convenzione  da stipulare  tra gli  enti
interessati. Per  agevolare il trasferimento dei  fondi alle province
ed in considerazione delle nuove  funzioni attribuite a queste ultime
sono state emanate disposizioni contenute  nell'art. 5 della legge 16
giugno 1998,  n. 191,  che prevede essenzialmente  tre misure  qui di
seguito analizzate.
  2. Normativa  di attuazione  del trasferimento  dei fondi  ai sensi
dell'art. 5, comma 1 della legge n. 191 del 1998.
  L'art. 5,  comma 1, della  legge n. 191  del 1998 ha  modificato le
modalita' di  erogazione delle  risorse a  favore delle  province. La
richiamata  disposizione prevede  che a  decorrere dall'anno  1998 il
passaggio delle  somme dai  comuni alle  province, dovute  secondo le
convenzioni  stipulate ai  sensi della  legge n.  23 del  1996, venga
effettuato attraverso il sistema dei trasferimenti erariali, rendendo
cosi'  piu' immediata  la procedura.  In particolare  i trasferimenti
erariali spettanti ai comuni ed alle province saranno rispettivamente
diminuiti  ed aumentati  dell'importo pari  a quello  stabilito nelle
convenzioni stipulate ai sensi della citata legge n. 23 del 1996.
  Per  il solo  anno 1998  la suddetta  procedura terra'  conto delle
somme  gia'   eventualmente  trasferite  dai  comuni   alle  province
nell'anno 1998  e delle spese  sostenute dai comuni  sempre nell'anno
1998 nelle more della stipulazione delle convenzioni.
  A decorrere dall'anno 1999 oggetto  del trasferimento sara' solo la
somma che deve  essere trasferita dai comuni alle  province secondo i
decreti  interministeriali emanati  ai  sensi dell'art.  9, comma  2,
della  legge  n. 23  del  1996  ovvero risultante  dalle  convenzioni
stipulate tra comuni e province.
  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1,  della legge  n. 191  del 1998,  i comuni  e le  province dovranno
trasmettere entro  il termine del  30 settembre 1998  alle prefetture
territorialmente  competenti  apposita   certificazione,  secondo  il
modello di  cui agli  allegati A  e B  della presente  circolare. Nel
modello  di cui  all'allegato A  i  comuni dovranno  indicare i  dati
relativi  a:  1)  l'importo  delle  somme  che  ciascun  comune  deve
trasferire   alla  provincia   cosi'  come   stabilito  dai   decreti
interministeriali di cui  all'art. 9, comma 2, della legge  n. 23 del
1996 ovvero  nella convenzione stipulata  dai predetti enti  ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della  predetta legge; 2) l'importo delle somme
gia' trasferite nell'anno 1998, per  la competenza del medesimo anno,
da ciascun comune alla provincia;  3) l'importo delle spese sostenute
da ciascun comune  nelle more della stipula delle  convenzioni di cui
alla legge n. 23 del 1996.
  Nel modello di cui all'allegato B le province dovranno indicare: 1)
l'importo  delle somme  che le  province devono  ricevere da  ciascun
comune  cosi  come stabilito  dai  decreti  interministeriali di  cui
all'art.  9,  comma 2,  della  legge  n.  23  del 1996  ovvero  nella
convenzione stipulata dai  predetti enti ai sensi  dell'art. 9, comma
4, della citata legge; 2) la data a decorrere dalla quale le province
sostengono gli  oneri per  il funzionamento degli  edifici scolastici
trasferiti dai comuni ai sensi della legge n. 23 del 1996.
  Va  evidenziato   che  i  comuni   e  le  province   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia   non  sono  interessati  alla   procedura  in
questione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 9, ai  trasferimenti erariali agli enti locali  provvede la stessa
regione e non il Ministero dell'interno. Pertanto i predetti enti non
devono trasmettere alcuna certificazione.
  Nel caso in cui gli enti  non provvedano a trasmettere le richieste
certificazioni entro il  termine del 30 settembre  1998, il Ministero
dell'interno  attuera' la  procedura  del  trasferimento delle  somme
dovute  dai  comuni  alle  province  basandosi  sui  dati  finanziari
risultanti dai  decreti del Ministro  dell'interno di concerto  con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione del 7 febbraio 1997 e
24  novembre  1997 emanati  ai  sensi  dell'art.  9, comma  2,  della
predetta legge. Si  fa presente che a breve termine  sara' emanato un
ulteriore  decreto che  tiene  conto delle  rettifiche trasmesse  dai
comuni  rispetto a  quanto dichiarato  in precedenza  in ordine  alle
spese correnti sostenute nel triennio 1993/1995.
  3. Nuovi  contributi alle province  ai sensi dell'art. 5,  comma 2,
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 191 del 1998 prevede a favore
delle province  un contributo  straordinario di lire  38,457 miliardi
per  il  solo anno  1998  destinato  a  finanziare i  maggiori  oneri
conseguenti alla  riforma introdotta  dalla legge n.  23 del  1996 in
materia di edilizia. Il contributo in questione, come detta la norma,
sara'  ripartito in  proporzione  al totale  provinciale delle  medie
delle  spese   correnti  sostenute  da  ciascun   comune  cosi'  come
determinate dai citati decreti  interministeriali del 7 febbraio 1997
e 24 novembre 1997 emanati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge
n.  23 del  1996  e di  quello  emanando  cui si  e'  fatto cenno  in
precedenza.  Il  riparto di  tali  fondi  sara' oggetto  di  apposita
successiva circolare.
  4.  Normativa di  attuazione di  trasferimento dei  fondi ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
  Per quanto riguarda le somme dovute dallo Stato e dalle istituzioni
scolastiche alle province,  cosi' come previsto all'art.  5, comma 3,
della legge  n. 191  del 1998,  a decorrere  dall'anno 1999  sara' il
Ministero dell'interno a provvedere al trasferimento di dette somme a
favore delle province. A tale riguardo saranno stabiliti contatti con
il  Ministero  della  pubblica  istruzione al  fine  di  acquisire  i
necessari  dati  finanziari. Il  trasferimento  di  tali fondi  sara'
oggetto di successiva circolare.
 5. Adempimenti dei comuni, delle province e delle prefetture.
  I  comuni  e le  province  devono  trasmettere alle  prefetture  la
certificazione di cui al paragrafo  2 secondo i modelli allegati alla
presente circolare entro il termine del 30 settembre 1998.
  Entro  il termine  di dieci  giorni  dalla scadenza  del termine  a
disposizione  dei   comuni  e   delle  province  per   l'invio  delle
certificazioni,  le  prefetture   dovranno  trasmettere  la  predetta
documentazione  al  seguente   indirizzo:  Ministero  dell'interno  -
Direzione generale  dell'amministrazione civile -  Direzione centrale
per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi, via
A. De Pretis - 00184 Roma. Le predette certificazioni dovranno essere
anticipatamente  trasmesse  per  mezzo telefax  al  seguente  numero:
06/46549616.
                                            Il direttore generale
                                         dell'amministrazione civile
                                                    Gelati