IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento CEE N. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968
e  successive  modifiche,  relativo alla  organizzazione  comune  dei
mercati nel settore delle carni bovine;
  Visto il  regolamento CEE  n. 1208/81 del  Consiglio del  28 aprile
1981 che  stabilisce la tabella comunitaria  di classificazione delle
carcasse di bovini  adulti, modificato da ultimo  dal regolamento CEE
n. 1026/91 del 22 aprile 1991;
  Visto  il regolamento  CEE n.  1186/90 del  Consiglio del  7 maggio
1990, che estende il campo  di applicazione della tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
  Visto  il regolamento  CEE n.  1892/87 del  Consiglio del  2 luglio
1987, relativo alla  constatazione dei prezzi di  mercato nel settore
delle carni bovine;
  Visto  il  regolamento CEE  n.  2930/81  della Commissione  del  12
ottobre  1981,  che  stabilisce  le  disposizioni  complementari  per
l'applicazione  della tabella  comunitaria  di classificazione  delle
carcasse di bovini  adulti, modificato da ultimo  dal regolamento CEE
n. 2237/91;
  Visto il regolamento  CEE n. 563/82 della Commissione  del 10 marzo
1982,  che reca  modalita'  di applicazione  del  regolamento CEE  n.
1208/81 ai fini della constatazione  dei prezzi di mercato dei bovini
adulti sulla base della  tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2090/93;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 344/91  della  Commissione  del  13
febbraio  1991  e  successive   modificazioni  ed  integrazioni,  che
stabilisce le  modalita' d'attuazione del regolamento  CEE n. 1186/90
del Consiglio;
  Visto il regolamento CE n. 295/96 della Commissione del 16 febbraio
1996,  recante  modalita'  di  applicazione del  regolamento  CEE  n.
1892/87 del Consiglio riguardo alla rilevazione dei prezzi di mercato
dei bovini adulti, sulle base  della tabella di classificazione delle
carcasse;
  Visto il decreto ministeriale n.  482 del 6 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 218 del  17 settembre 1996 con  il quale
sono stati attribuiti alle regioni  i compiti di controllo presso gli
stabilimenti  di  macellazione  che  sono  tenuti  a  classificare  e
rilevare i prezzi di mercato dei bovini abbattuti;
  Vista  la   legge  n.  213   dell'8  luglio  1997,   relativa  alla
classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di
bovini adulti;
  Considerata  la  necessita'  di   emanare  le  norme  nazionali  di
applicazione  dei   regolamenti  comunitari,  nonche'   le  modalita'
esplicative della legge n. 213/1997 succitata;
  Ritenuta  l'opportunita' di  rivedere  le  competenze del  Comitato
nazionale  bovini, istituito  con decreto  ministeriale del  2 agosto
1984,  organo  tecnico per  l'applicazione,  in  maniera organica  ed
omogenea su tutto il  territorio nazionale, della tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti;
  Considerato  che   occorre  prevedere   le  norme  minime   per  la
rilevazione  dei  prezzi di  mercato  delle  carcasse bovine  e  che,
pertanto, gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE nonche'
le persone  fisiche o  giuridiche interessate devono  effettuare tale
operazione ai sensi del regolamento CE n. 295/96;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. M/1462 del 2 dicembre 1997;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi  dell'articolo 1  del regolamento  CEE n.  1186/90 del
Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213,
tutti  gli stabilimenti  di  macellazione riconosciuti  ai sensi  del
decreto  legislativo  del  18  aprile   1994,  n.  286  e  successive
modificazioni, denominati  in seguito "stabilimenti",  classificano e
identificano  le carcasse  o mezzene  di bovini  adulti conformemente
alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del
Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.
  2. Sono esentati dall'obbligo della classificazione:
  a)  gli stabilimenti  che  provvedono a  disossare  tutti i  bovini
macellati;
  b) i commercianti al minuto che  acquistano animali vivi e li fanno
macellare per proprio conto.
  3. Possono ottenere deroghe  dall'obbligo della classificazione gli
stabilimenti che, in  media annuale, non macellano piu'  di 75 bovini
adulti per settimana, previa apposita richiesta.
  4. Deroghe  temporanee possono  essere accordate  agli stabilimenti
che  si  limitano  a  macellare,  in  media  annuale,  come  previsto
all'articolo  2, paragrafo  1, del  regolamento CEE  n. 344/91  della
Commissione del 13  febbraio 1991, un numero di bovini  adulti pari a
150 capi per settimana, previa apposita richiesta.
  5. Le richieste di  deroga di cui ai commi 3  e 4 vanno indirizzate
al  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di  seguito  denominato
Ministero,  -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali  -  Ufficio  carni, che  valuta  l'opportunita'  della
concessione del nulla osta alle richieste pervenute.
  6. Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato
luogo alle  richieste di deroga di  cui al comma 4,  la comunicazione
all'esecutivo  comunitario,  per  i provvedimenti  di  competenza  in
ordine all'accettazione delle deroghe stesse.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  I  regolamenti  comunitari   citati nelle premesse del
          provvedimento  sono    immediatamente      applicabili    e
          attengono     alle       norme    sulla  classificazione  e
          rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine.
            -  Il D.M.  n. 482  del 6  maggio 1996,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale   n.  218    del  17    settembre  1996,
          attribuisce  alle    regioni  funzioni  di  controllo sulla
          classificazione e rilevazione dei prezzi di  mercato  delle
          carcasse bovine.
            -  La  legge 8  luglio  1997,  n.  213, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  14  luglio 1997, n.   162, impone
          sanzioni per coloro che contravvengano  all'obbligo   della
          classificazione   delle   carcasse bovine  e alla  relativa
          rilevazione  dei prezzi   o   che operino   in  difformita'
          della  normativa   comunitaria e   nazionale. La  succitata
          legge   prevede,   all'art.   2,    l'emanazione   di    un
          regolamento      di   attuazione,   oggetto  della  prsente
          pubblicazione.
            -  Il comma  3 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".