IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei  prodotti della vendemmia, ed, in
particolare, l'art. 2  che stabilisce che le  richieste delle regioni
devono pervenire a  questa amministrazione non prima del  10 agosto e
che,  tuttavia,  nel caso  di  coltivazioni  di  varieta' di  viti  a
maturazione  precoce,   gli  organismi  regionali   possono  chiedere
l'autorizzazione ad  effettuare le operazioni di  arricchimento anche
prima di tale data;
  Visto l'attestato dell'Assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Puglia con il quale la  regione ha certificato che nei propri
territori  si  sono verificate,  per  la  vendemmia 1998,  condizioni
climatiche sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione  del provvedimento
che autorizza le operazioni di  arricchimento per le varieta' di viti
a  maturazione  precoce destinate  a  dare  vino  da tavola,  vini  a
denominazione di origine controllata e vini base spumante;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella  campagna vitivinicola 1998/99 e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti  da uve raccolte nell'area  viticola della regione
Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:
   Aleatico
   Cabernet Franc
   Cabernet Sauvignon
   Chardonnay
   Fiano
   Greco di Tufo
   Incrocio Manzoni
   Merlot
   Moscatello Selvatico
   Moscato B.
   Pinot bianco
   Pinot nero
   Primitivo
   Riesling Italico
   Riesling Renano
   Sauvignon
   Semillon
   Sylvaner verde
   Traminer Aromatico.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 10 agosto 1998
                                                   Il Ministro: Pinto