IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varieta' di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data; Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varieta' di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1998/99 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia, relativamente ai vitigni seguenti: Aleatico Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Chardonnay Fiano Greco di Tufo Incrocio Manzoni Merlot Moscatello Selvatico Moscato B. Pinot bianco Pinot nero Primitivo Riesling Italico Riesling Renano Sauvignon Semillon Sylvaner verde Traminer Aromatico. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 10 agosto 1998 Il Ministro: Pinto