La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  10.000  milioni  per
ciascuno  degli  anni  1998,   1999   e   2000   per   l'applicazione
dell'articolo J.11, comma 2,  ultimo  capoverso,  del  titolo  V  del
trattato sull'Unione europea,  ratificato  ai  sensi  della  legge  3
novembre 1992, n. 454. 
  2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata  ai  sensi  dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come
sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alla  quale  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Note all'art. 1:
            - La legge  3 novembre 1992, n. 454, reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione  del  trattato    sull'Unione  europea    con 17
          protocolli allegati  e con atto finale    che  contiene  33
          dichiarazioni, fatto a Maastricht  il 7 febbraio 1992.".
            -  Il  testo  dell'art.  11, comma   3, lettera d), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di   alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362,  e'  il
          seguente:
            "3.    La  legge    finanziaria    non  puo'   introdurre
          imposte, tasse  e contributi, ne' puo' disporre  nuove    o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              a)-c) (Omissis);
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel bilancio degli  anni considerati dal bilancio
          pluriennale per le leggi di    spesa  permanente    la  cui
          quantificazione e'  rinviata alla legge finanziaria;".