La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E'  autorizzata la spesa nel  limite di lire 60.000  milioni per
consentire  la realizzazione  dei progetti  d'intervento, predisposti
dai Ministeri  competenti e coordinati dal  commissario straordinario
del Governo, volti a proseguire  il processo di ricostruzione sociale
ed economica dell'Albania.
  2. La somma  di cui al comma  1 e' attribuita quanto  a lire 13.000
milioni al  Ministero dell'interno per la  consulenza, l'assistenza e
l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni
al Ministero di grazia e  giustizia per la organizzazione del sistema
penitenziario,  la  costruzione  e il  funzionamento  delle  relative
strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000
milioni   al  Ministero   delle  finanze   per  la   riorganizzazione
dell'Amministrazione  delle dogane;  quanto a  lire 2.000  milioni al
Ministero della pubblica istruzione e  quanto a lire 2.000 milioni al
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con
le universita' albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei
lavori pubblici  per la predisposizione del  progetto di fattibilita'
del  programma,  dei  sopralluoghi,  dei  rilievi  e  delle  indagini
tecniche propedeutici ai progetti  esecutivi relativi agli interventi
nelle  strutture  penitenziarie;  quanto  a  lire  7.000  milioni  al
Ministero della  sanita' per  la predisposizione del  piano sanitario
nazionale; quanto a lire 2.500  milioni al Ministero per le politiche
agricole per  la realizzazione di  un laboratorio chimico  di analisi
dei    prodotti   alimentari    e   connessa    assistenza   tecnica,
riqualificazione  e formazione  del  personale; quanto  a lire  2.500
milioni  al  Ministero  dei  trasporti e  della  navigazione  per  la
fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma,
pari  a  lire  10.000  milioni,  e'  assegnata  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione
a   vari   Ministeri   sulla   base   di   progetti   inerenti   alla
riorganizzazione  delle   amministrazioni  statali,   agli  eventuali
interventi strutturali, nonche' alla fornitura di attrezzature.
  3.  Il funzionario  delegato  che gestisce  i  fondi trasferiti  in
Albania  ai sensi  dell'articolo  2, comma  1,  del decreto-legge  27
ottobre 1997, n.  362, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19
dicembre 1997,  n. 437, e'  autorizzato a derogare  alle disposizioni
vigenti  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato  in  materia  di
contratti.
 
                                  Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.1092, al solo  fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del decreto-legge 27
          ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1997, n.   437    (Finanziamento    della
          missione    italiana   in   Albania   per riorganizzare  le
          Forze di  polizia  albanesi  e dell'assistenza  ai profughi
          della ex Jugoslavia), e' il seguente:
            "Art.  2  (Regime   degli   interventi      a   carattere
          umanitario). - 1. Per consentire  la tempestiva  attuazione
          delle    iniziative del   presente decreto,  nonche'  delle
          altre   analoghe  iniziative  di   carattere umanitario  da
          attuarsi all'estero, comprese  quelle di cui all'art. 5 del
          decreto-legge   24   aprile  1997,   n.  108,   convertito,
          con modificazioni, dalla  legge 20 giugno  1997, n. 174, si
          applicano le disposizioni della legge 6 febbraio  1985,  n.
          15".