IL DIRETTORE GENERALE della cooperazione Visto l'art. 2544 del codice civile; Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della societa' cooperativa edilizia "Emmaus - Societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata", con sede in Treviglio (Bergamo), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha depositato i bilanci d'esercizio; Considerato che il sodalizio non e' in grado di conseguire gli scopi sociali; Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Ravvisata la necessita' di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali; Decreta: Art. 1. La societa' cooperativa edilizia "Emmaus - Societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata", con sede in Treviglio, costituita con atto notaio Gustavo Palmieri in Treviglio (Bergamo), in data 23 marzo 1975, repertorio n. 209 iscritta al n. 10138 del registro delle societa' del tribunale di Bergamo, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.