IL DIRETTORE GENERALE
                         della cooperazione
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione
provinciale  del  lavoro  di  Bergamo nei  confronti  della  societa'
cooperativa  edilizia  "Emmaus  -  Societa'  cooperativa  edilizia  a
responsabilita' limitata",  con sede in Treviglio  (Bergamo), risulta
trovarsi nelle  condizioni previste dal  citato art. 2544  del codice
civile;
  Preso atto  che l'ente, per oltre  un biennio, non ha  depositato i
bilanci d'esercizio;
  Considerato  che il  sodalizio non  e' in  grado di  conseguire gli
scopi sociali;
  Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative
di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
  Ravvisata la necessita' di procedere  alla nomina di un commissario
liquidatore  per  l'accertamento  e  la  definizione  delle  pendenze
patrimoniali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' cooperativa  edilizia "Emmaus  - Societa'  cooperativa
edilizia  a   responsabilita'  limitata",  con  sede   in  Treviglio,
costituita con  atto notaio Gustavo Palmieri  in Treviglio (Bergamo),
in data  23 marzo 1975,  repertorio n. 209  iscritta al n.  10138 del
registro delle societa' del tribunale di Bergamo, e' sciolta ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile.