IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto   il    regio   decreto   18   novembre    1923,   n.   2440,
sull'amministrazione  del patrimonio  e  sulla contabilita'  generale
dello Stato, ed  il relativo regolamento approvato  con regio decreto
23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni;
  Visto  il regio  decreto 12  maggio  1938, n.  715, concernente  la
delega  all'assunzione di  impegni sul  bilancio del  Ministero delle
finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 16 del citato  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  nel testo  sostituito dall'art.  11 del  decreto legislativo  31
marzo  1998, n.  8, concernente  nuove disposizioni  in materia,  tra
l'altro,   di  organizzazione   e   di  rapporti   di  lavoro   nelle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il  decreto legislativo 12  febbraio 1993, n.  39, istitutivo
dell'Autorita' informatica  nella pubblica amministrazione  e recante
norme  in   materia  di   sistemi  informativi   automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto  legislativo 17  marzo 1995,  n. 157,  recante le
norme  attuative della  direttiva  92/50/CEE, in  materia di  appalti
pubblici di servizi;
  Visto l'art.  3, comma 134, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi   contenenti  disposizioni   volte  a   semplificare  gli
adempimenti dei  contribuenti, a modernizzare il  sistema di gestione
delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti;
  Vista la  legge 31 dicembre  1996, n. 675, recante  disposizioni in
materia  di tutela  delle persone  e  di altri  soggetti rispetto  al
trattamento dei dati personali;
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazioni  dei   redditi  e  sul  valore   aggiunto,  nonche'  di
modernizzazione del sistema di  gestione delle dichiarazioni, emanato
ai sensi  del predetto  art. 3,  comma 134,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  135,  recante
disposizioni in materia  di trattamento di dati  particolari da parte
dei soggetti pubblici;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n.  600, come sostituito  dall'art. 7,
del decreto  legislativo 9 luglio 1997,  n. 241, in base  al quale le
dichiarazioni sono presentate all'Amministrazione finanziaria, per il
tramite di  una banca  o di un'agenzia  della Poste  italiane S.p.a.,
convenzionate;
  Visto l'art. 12,  comma 6, del citato decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le banche e le
Poste  devono   trasmettere  in   via  telematica   le  dichiarazioni
all'Amministrazione  finanziaria  entro  cinque mesi  dalla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse;
  Visto l'art. 12, comma 12,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, il  quale stabilisce  che le
disposizioni   del  medesimo   art.  12   si  applicano   anche  alla
presentazione  delle  dichiarazioni riguardanti  imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi;
  Visto l'art.  37, secondo comma,  del decreto del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 11, del
decreto legislativo  9 luglio 1997, n.  241, il quale prevede  che la
dichiarazione annuale dei contribuenti  con esercizio coincidente con
l'anno solare agli effetti della  imposizione sui redditi deve essere
presentata  norma  dell'art.  12  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Visto l'art. 12, comma 11,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, in base al  quale le modalita'
di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte
delle banche  e della Poste  italiane S.p.a., comprese la  misura del
compenso  spettante e  le conseguenze  derivanti dalle  irregolarita'
commesse  nello svolgimento  del  servizio,  sono stabilite  mediante
distinte  convenzioni, da  approvare con  decreto del  Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro;
  Rilevato che nell'adunanza del 7 aprile 1998, prot. n. 258/1998, la
terza sezione del  Consiglio di Stato, ha  espresso parere favorevole
in ordine allo schema della predetta convenzione, a condizione che:
  venisse  esteso ai  soggetti esterni,  eventualmente incaricati  di
svolgere il servizio, l'obbligo di riservatezza sui dati trattati;
  fosse inserita  una nuova clausola arbitrale  nella quale prevedere
la  facolta',  per la  parte  convenuta  nel giudizio  arbitrale,  di
declinatoria della competenza degli arbitri;
  Considerato che in sede di  stipula della convenzione, in linea con
le suddette  osservazioni, in uno  con la riformulazione  dell'art. 9
della  convenzione   in  parola,  viene  disciplinato   l'obbligo  di
riservatezza dei dati trattati anche da parte dei soggetti esterni e,
all'art.  19, viene  prevista  una clausola  arbitrale con  esplicita
facolta'   per  la   parte  convenuta   nel  giudizio   arbitrale  di
declinatoria della competenza degli arbitri;
  Visto il parere favorevole espresso  dall'AIPA nella adunanza del 7
maggio  1998,  prot.  n.  37/1998,  con le  osservazioni  di  cui  in
motivazione;
  Visto il parere favorevole, comunicato con nota n. 8639/1998 del 20
maggio 1998,  espresso dall'U.T.E. sulla  congruita' tecnicoeconomica
delle operazioni previste dalla convenzione;
  Viste le  considerazioni formulate, con riguardo  alle osservazioni
espresse dall'AIPA nell'adunanza del  7 maggio 1998, dal Dipartimento
delle entrate con nota n. 76568/1998 del 20 maggio 1998;
  Visto  il decreto  del  Direttore generale  del dipartimento  delle
entrate del  21 maggio 1998,  prot. n. 81199,  con il quale  e' stata
conferita  delega alla  firma della  convenzione di  che trattasi  al
Direttore centrale per gli affari amministrativi;
  Considerato che il Ministero delle  finanze ha interesse a definire
le  modalita'   di  svolgimento  del  servizio   di  ricezione  delle
dichiarazioni  da  parte  delle  banche secondo  criteri  uniformi  a
livello nazionale;
  Considerato  che in  data 29  maggio  1998 e'  stata stipulata  tra
l'Amministrazione  finanziaria  e  l'ABI,  quale  associazione  delle
banche  operanti   sul  territoio  nazionale,  una   Convenzione  che
regolamenta le modalita'  di svolgimento del servizio  di ricezione e
conseguente   trasmissione   all'Amministrazione  finanziaria   delle
dichiarazioni e degli  altri documenti da parte  delle banche nonche'
la misura  e le modalita' di  erogazione del compenso spettante  e le
conseguenze derivanti dalle  irregolarita' commesse nello svolgimento
del servizio stesso.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  Convenzione  stipulata tra  il  Ministero  delle
finanze e  l'ABI (Associazione  delle banche operanti  sul territorio
nazionale),  riportata  in  allegato,   che  fa  parte  integrante  e
sostanziale del presente  decreto, con la quale  sono state stabilite
le modalita' di svolgimento del  servizio di ricezione e trasmissione
telematica  delle   dichiarazioni,  la  misura  e   le  modalita'  di
erogazione del  compenso spettante  e le conseguenze  derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio stesso.