IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715, concernente la delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze, da parte dei capi dell'Amministrazione centrale finanziaria; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 8, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, istitutivo dell'Autorita' informatica nella pubblica amministrazione e recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante le norme attuative della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi; Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte dei soggetti pubblici; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le dichiarazioni sono presentate all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un'agenzia della Poste italiane S.p.a., convenzionate; Visto l'art. 12, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le banche e le Poste devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse; Visto l'art. 12, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 12 si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi; Visto l'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 11, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che la dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 12, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro; Rilevato che nell'adunanza del 7 aprile 1998, prot. n. 258/1998, la terza sezione del Consiglio di Stato, ha espresso parere favorevole in ordine allo schema della predetta convenzione, a condizione che: venisse esteso ai soggetti esterni, eventualmente incaricati di svolgere il servizio, l'obbligo di riservatezza sui dati trattati; fosse inserita una nuova clausola arbitrale nella quale prevedere la facolta', per la parte convenuta nel giudizio arbitrale, di declinatoria della competenza degli arbitri; Considerato che in sede di stipula della convenzione, in linea con le suddette osservazioni, in uno con la riformulazione dell'art. 9 della convenzione in parola, viene disciplinato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati anche da parte dei soggetti esterni e, all'art. 19, viene prevista una clausola arbitrale con esplicita facolta' per la parte convenuta nel giudizio arbitrale di declinatoria della competenza degli arbitri; Visto il parere favorevole espresso dall'AIPA nella adunanza del 7 maggio 1998, prot. n. 37/1998, con le osservazioni di cui in motivazione; Visto il parere favorevole, comunicato con nota n. 8639/1998 del 20 maggio 1998, espresso dall'U.T.E. sulla congruita' tecnicoeconomica delle operazioni previste dalla convenzione; Viste le considerazioni formulate, con riguardo alle osservazioni espresse dall'AIPA nell'adunanza del 7 maggio 1998, dal Dipartimento delle entrate con nota n. 76568/1998 del 20 maggio 1998; Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del 21 maggio 1998, prot. n. 81199, con il quale e' stata conferita delega alla firma della convenzione di che trattasi al Direttore centrale per gli affari amministrativi; Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale; Considerato che in data 29 maggio 1998 e' stata stipulata tra l'Amministrazione finanziaria e l'ABI, quale associazione delle banche operanti sul territoio nazionale, una Convenzione che regolamenta le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione e conseguente trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni e degli altri documenti da parte delle banche nonche' la misura e le modalita' di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio stesso. Decreta: Art. 1. E' approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale), riportata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale sono state stabilite le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, la misura e le modalita' di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio stesso.