IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la  legge 10 febbraio 1962,  n. 57, e successive  modifiche e
integrazioni,  concernente  l'istituzione   dell'Albo  nazionale  dei
costruttori;
  Vista la legge 11 febbraio 1994,  n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la legge quadro  in materia di lavori pubblici,
ed  in particolare  l'articolo 9,  comma 3,  il quale  stabilisce che
mediante   decreto  del   Ministro   dei   lavori  pubblici   vengano
rideterminate  le categorie  di  iscrizione  nell'Albo nazionale  dei
costruttori, articolato in opere generali  e in opere specializzate e
vengano  dettate disposizioni  per  un piu'  stretto riferimento  tra
l'iscrizione   ad   una   categoria    e   la   specifica   capacita'
tecnicooperativa;
  Sentito il parere  reso dal comitato centrale  per l'Albo nazionale
dei costruttori nella seduta del 24 settembre e del 1 ottobre 1997;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400, e successive modifiche ed integrazioni;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato  espresso nella  adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 803/UL del 15 maggio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il sistema delle categorie  di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori  e'  articolato in  categorie  di  opere generali  ed  in
categorie di  opere specializzate e relative  declaratorie, secondo i
criteri e  le modalita' indicate  nella tabella allegata  al presente
regolamento.
  2. La  tabella di  cui al comma  precedente sostituisce  la tabella
approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 15 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
  Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 66
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota alle premesse:
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -    Il D.M.   n. 770/1982   reca:  "Nuova tabella  delle
          categorie     di   iscrizione   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori".