IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, il quale stabilisce che mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano rideterminate le categorie di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, articolato in opere generali e in opere specializzate e vengano dettate disposizioni per un piu' stretto riferimento tra l'iscrizione ad una categoria e la specifica capacita' tecnicooperativa; Sentito il parere reso dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori nella seduta del 24 settembre e del 1 ottobre 1997; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 803/UL del 15 maggio 1998); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il sistema delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e' articolato in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate e relative declaratorie, secondo i criteri e le modalita' indicate nella tabella allegata al presente regolamento. 2. La tabella di cui al comma precedente sostituisce la tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 1998 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 66 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il D.M. n. 770/1982 reca: "Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori".