IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette, del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 13 settembre 1997, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette ed e' stata individuata la delimitazione di massima della riserva naturale statale da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n 394, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Viste le ordinanze del TAR Lazio sezione 2-bis n. 37/1998 e n. 38/1998 dell'8 gennaio 1998 con le quali, da un lato vengono ritenuti sussistere i presupposti per disporre l'accoglimento delle istanze incidentali di sospensione presentate, rispettivamente, dalla provincia di Latina e dal comune di Ponza nei confronti della delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, aggiornamento programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, nelle parti in cui viene prevista, secondo le procedure e nei tempi ivi indicati, la istituzione della riserva naturale statale delle isole di Ponza e Palmarola e dall'altro viene disposto il riesame della delibera 2 dicembre 1996 sopracitata; Considerato che la stessa ordinanza del TAR Lazio potrebbe essere interpretata nel senso di aver sospeso l'operativita' delle misure di salvaguardia che l'art. 6, comma 3, della legge 394/1991 impone sull'area individuata con il citato aggiornamento 1996 del P.T.A.P.; Rilevato che le isole di Ponza e Palmarola costituiscono una "Zona di protezione speciale" ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dichiarata con nota n. SCN/ST/1996/12383 del 27 settembre 1996 del Ministro dell'ambiente alla Commissione delle Comunita' europee, in considerazione della presenza di valori naturalistici meritevoli di conservazione, con particolare riferimento all'importanza delle isole sopra citate in quanto siti di sosta e rifugio per l'avifauna migratoria nonche' di riproduzione per talune specie rare e minacciate di avifauna stanziale; Rilevato altresi' che le isole di Ponza e Palmarola sono state proposte quale "Sito di importanza comunitaria" IT6004019 ai sensi della direttiva 42/1993/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, a seguito delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Bioitaly e per conto della regione Lazio - dalle Universita' di Roma e Viterbo, che hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree; Visto l'esito del sopralluogo effettuato nell'isola di Ponza dal rappresentante del Ministero dell'ambiente con il sindaco di Ponza in data 2 luglio 1998, nel corso del quale sono stati acquisiti elementi per la delimitazione delle aree in cui adottare misure di salvaguardia degli habitat naturali; Vista la nota prot. n. SCN/9363/DG/1998 in data 19 giugno 1998 con cui il direttore del servizio conservazione natura ha incaricato la segreteria tecnica per le aree protette, che vi ha provveduto, di presentare una proposta di delimitazione dell'area naturale protetta da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola da sottoporre, previa acquisizione del parere della provincia di Latina all'iter procedimentale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, e dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ritenuto urgente e necessario, nelle more della definizione del procedimento sopraindicato, garantire la tutela dei valori naturalistici delle isole di Ponza e Palmarola al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre; Ordina: Art. 1. Nel territorio dell'isola di Ponza, cosi' come delimitato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, nonche' dell'intera isola di Palmarola, vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo seguente. Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la relativa cartografia in scala 1:10.000 recante la perimetrazione dell'ambito territoriale interessato insistente, sull'isola di Ponza.