IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la  legge 8 luglio  1986, n. 349, "Istituzione  del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
  Visto in particolare l'art. 5, comma  2, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, che  attribuisce al Ministero dell'ambiente  la competenza ad
individuare  le   zone  di  importanza  naturalistica   nazionale  ed
internazionale,  promuovendo  in esse  la  costituzione  di parchi  e
riserve naturali;
  Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette, del 2
dicembre  1996, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  13
settembre 1997, con  la quale e' stato  approvato l'aggiornamento per
l'anno 1996 del Programma triennale  per le aree naturali protette ed
e'  stata  individuata  la  delimitazione di  massima  della  riserva
naturale statale da istituire nelle isole di Ponza e Palmarola;
  Vista la legge  quadro sulle aree protette 6 dicembre  1991, n 394,
ed in particolare l'art. 1, che  definisce le finalita' e l'ambito di
applicazione della legge;
  Viste le  ordinanze del  TAR Lazio  sezione 2-bis  n. 37/1998  e n.
38/1998 dell'8 gennaio 1998 con le quali, da un lato vengono ritenuti
sussistere i  presupposti per  disporre l'accoglimento  delle istanze
incidentali   di  sospensione   presentate,  rispettivamente,   dalla
provincia  di  Latina e  dal  comune  di  Ponza nei  confronti  della
delibera del  comitato per le  aree naturali protette del  2 dicembre
1996, aggiornamento programma triennale per le aree naturali protette
1994-1996, nelle parti in cui  viene prevista, secondo le procedure e
nei tempi ivi indicati, la istituzione della riserva naturale statale
delle  isole di  Ponza e  Palmarola  e dall'altro  viene disposto  il
riesame della delibera 2 dicembre 1996 sopracitata;
  Considerato che la  stessa ordinanza del TAR  Lazio potrebbe essere
interpretata nel senso di aver sospeso l'operativita' delle misure di
salvaguardia  che l'art.  6,  comma 3,  della  legge 394/1991  impone
sull'area individuata con il citato aggiornamento 1996 del P.T.A.P.;
  Rilevato che le isole di  Ponza e Palmarola costituiscono una "Zona
di  protezione speciale"  ai sensi  della direttiva  79/409/CEE sulla
conservazione  degli  uccelli  selvatici,   dichiarata  con  nota  n.
SCN/ST/1996/12383 del  27 settembre  1996 del  Ministro dell'ambiente
alla  Commissione delle  Comunita' europee,  in considerazione  della
presenza  di valori  naturalistici meritevoli  di conservazione,  con
particolare riferimento  all'importanza delle  isole sopra  citate in
quanto siti di  sosta e rifugio per l'avifauna  migratoria nonche' di
riproduzione  per  talune  specie   rare  e  minacciate  di  avifauna
stanziale;
  Rilevato  altresi' che  le isole  di Ponza  e Palmarola  sono state
proposte quale  "Sito di  importanza comunitaria" IT6004019  ai sensi
della  direttiva  42/1993/CEE,   relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche,
a seguito delle indagini effettuate nell'ambito del progetto Bioitaly
e  per conto  della  regione  Lazio -  dalle  Universita'  di Roma  e
Viterbo, che hanno confermato le valenze naturalistiche delle aree;
  Visto l'esito  del sopralluogo  effettuato nell'isola di  Ponza dal
rappresentante del Ministero dell'ambiente con il sindaco di Ponza in
data 2 luglio 1998, nel corso del quale sono stati acquisiti elementi
per  la   delimitazione  delle  aree   in  cui  adottare   misure  di
salvaguardia degli habitat naturali;
  Vista la nota prot. n. SCN/9363/DG/1998  in data 19 giugno 1998 con
cui il direttore  del servizio conservazione natura  ha incaricato la
segreteria tecnica  per le  aree protette, che  vi ha  provveduto, di
presentare una proposta di  delimitazione dell'area naturale protetta
da istituire nelle  isole di Ponza e Palmarola  da sottoporre, previa
acquisizione   del  parere   della  provincia   di  Latina   all'iter
procedimentale previsto dagli articoli 7  e 9 del decreto legislativo
28 agosto  1998, n. 281,  e dell'art.  77 del decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Ritenuto  urgente e  necessario, nelle  more della  definizione del
procedimento   sopraindicato,   garantire   la  tutela   dei   valori
naturalistici delle isole  di Ponza e Palmarola al  fine di prevenire
fondati  pericoli   di  danni   gravi  e   irreparabili  all'ambiente
terrestre;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nel  territorio dell'isola  di Ponza,  cosi' come  delimitato nella
planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente
ordinanza, nonche'  dell'intera isola di Palmarola,  vigono le misure
di salvaguardia di cui all'articolo seguente.
  Presso  il  Ministero  dell'ambiente   e'  depositata  la  relativa
cartografia in  scala 1:10.000 recante la  perimetrazione dell'ambito
territoriale interessato insistente, sull'isola di Ponza.