L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959,  n 449, e  le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni   e   successive  modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme  di   pericolosita'  sociale,  e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto  1982, n.  576 e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 17  marzo 1995, n 174,  di attuazione
della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto il decreto ministeriale del  27 luglio 1992 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo l
ed assicurativa  nel ramo V ed  il provvedimento ISVAP n.  478 del 16
gennaio   1997    di   autorizzazione   ad    estendere   l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nel ramo  VI  di  cui alla  tabella  A)
dell'allegato  I  al  decreto  legislativo 17  marzo  1995,  n.  174,
rilasciati  alla Ticino  Vita compagnia  italiana di  assicurazioni e
riassicurazioni S.p.a., con sede in  Roma via S. Giovanni della Croce
n. 3;
  Vista l'istanza presentata dalla  Ticino Vita compagnia italiana di
assicurazioni e riassicurazioni  S.p.a. in data 10  febbraio 1998 con
la  quale l'impresa  ha chiesto  di essere  autorizzata ad  estendere
l'esercizio  dell'attivita' assicurativa  nel  ramo III  di cui  alla
tabella A) dell'allegato  I al decreto legislativo 17  marzo 1995, n.
174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la delibera  con la  quale il  consiglio di  amministrazione
dell'Istituto,  nella   seduta  del  23  luglio   1998,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso previsti  dall'art.  15  del
decreto  legislativo   17  marzo  1995,   n.  174,  si   e'  espresso
favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla
Ticino  Vita compagnia  italiana di  assicurazioni e  riassicurazioni
S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Ticino Vita  compagnia  italiana  di assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via S. Giovanni della Croce
n.  3,   e'  autorizzata  ad  estendere   l'esercizio  dell'attivita'
assicurativa nel ramo  III di cui alla tabella A)  dell'allegato I al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 agosto 1998
                                             Il presidente: Manghetti