IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite  massimo di  emissione  dei prestiti  pubblici  per l'anno  in
corso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 6
agosto 1998, ammonta,  al netto dei rimborsi gia'  effettuati, a lire
59.149  miliardi, e  tenuto  conto dei  rimborsi  di titoli  pubblici
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 22  giugno, 10 e 27 luglio 1998, con
i quali  e' stata disposta  l'emissione delle prime sei  tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1 luglio 1998/2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una settima  tranche dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto il decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.  213, recante, fra
l'altro disposizioni sulla dematerializzazione  dei titoli di Stato e
ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
31  luglio 1998,  emanato  in attuazione  dell'art.  40 dello  stesso
decreto legislativo e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 183 del
7  agosto  1998,  di  continuare  a  provvedere  alle  operazioni  di
reimpiego  di  capitali di  titoli  nominativi  rimborsabili, di  cui
all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' alle operazioni
di investimenti  di capitali in  titoli nominativi per conto  di enti
morali,   utilizzando  gli   importi   di   dette  operazioni   nella
sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di  una settima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  4,50%  -  1 luglio  1998/2001,  fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  3.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  22 giugno  1998,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite  dal citato decreto ministeriale  22 giugno 1998,
come  modificato dal  decreto ministeriale  27 luglio  1998, entrambi
citati nelle premesse, ed, in  particolare, quelle di cui all'art. 1,
quinto comma, e  all'art. 17, riguardanti le  operazioni di reimpiego
di titoli  nominativi rimborsabili o  di investimenti di  capitali di
cui  alle  premesse,   che  avranno  inizio  il  19   agosto  1998  e
termineranno  il giorno  precedente la  data di  iscrizione nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione o comunque  il 22 settembre 1998 data di  entrata in vigore
del decreto  ministeriale 31 luglio  1998 citato nelle  premesse. Sui
titoli rilasciati in  dipendenza di tali operazioni  non sono ammesse
operazioni di riunione ne' di divisione ne' di tramutamento.