IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16,
concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la
programmazione   economica,   nonche'  le   successive   disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Vista la legge  7 agosto 1990, n. 241 ed  in particolare l'art. 24,
concernente l'accesso ai documenti amministrativi;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20 ed  in particolare l'art. 3,
recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;
  Visti la legge  15 marzo 1997, n. 59 recante  delega al Governo per
il conferimento di funzioni e  compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali ed il conseguente  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  concernente fra  l'altro la  definizione e  l'ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che,
nel disporre l'accorpamento del Ministero  del tesoro e del Ministero
del bilancio e  della programmazione economica, delega  il Governo ad
emanare  appositi  decreti  legislativi  per  la  ridefinizione,  fra
l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
  Visto l'art. 1  del decreto legislativo 5 dicembre 1997,  n. 430 ed
in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento
del regolamento  interno del  CIPE, sentita la  Conferenza permanente
per i  rapporti fra lo  Stato, le regioni  e le province  autonome di
Trento e Bolzano;
  Vista  la   propria  deliberazione  del  13   luglio  1993  recante
disposizioni  organizzative  relative  alle  attivita'  dei  Comitati
interministeriali;
  Vista la successiva deliberazione del 26 giugno 1996 concernente il
regolamento interno del CIPE;
  Tenuto conto  delle nuove attribuzioni di  questo Comitato previste
dall'art. l, commi l e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430;
  Ritenuto  di dover  adeguare  il proprio  regolamento interno  alle
disposizioni contenute nel predetto art. 1,  commi 3 e 5, lettere a),
b)  e c),  prevedendo fra  l'altro, che  le questioni  di particolare
complessita'  ed  a  valenza   intersettoriale,  siano  esaminate  da
apposite  commissioni  istituite  in  seno al  CIPE  e  composte  dai
Sottosegretari competenti  per materia, assicurando cosi',  fin dalla
fase  predeliberativa,  il  necessario  coordinamento  tra  le  varie
Amministrazioni interessate;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo  Stato, le regioni e  le province autonome il  25 giugno 1998,
sul relativo  schema di deliberazione,  il cui esame  preliminare era
gia' stato avviato  nelle due precedenti riunioni  di questo Comitato
del 17 marzo e del 6 maggio 1998;
  Su   proposta   del  Ministro   del   tesoro,   bilancio  e   della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E'  approvato, ai  sensi della  normativa indicata  in oggetto,  il
seguente regolamento  interno di  questo Comitato che  sostituisce le
precedenti disposizioni  di cui alle  proprie delibere del  13 luglio
1993 e del 26 giugno 1996.
                               Art. 1.
              Partecipazione alle riunioni del Comitato
  1.  Il  Comitato,  competente   per  l'individuazione  delle  linee
generali di  politica economicofinanziaria,  si riunisce,  almeno due
volte  l'anno,  in occasione  della  presentazione  del Documento  di
programmazione economicofinanziaria e  della Relazione previsionale e
programmatica.
  2. Alle riunioni del Comitato partecipano i Ministri previsti dalla
normativa  vigente e  i Ministri  invitati in  ragione delle  materie
oggetto di trattazione; partecipa inoltre  il Ministro per gli affari
regionali in qualita' di presidente della Conferenza Statoregioni.
  3. La  partecipazione alle  riunioni del  Comitato e'  riservata ai
Ministri, ai  Sottosegretari di  Stato alla Presidenza  del Consiglio
dei  Ministri  in rappresentanza  del  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri ed  ai Sottosegretari di  Stato delegati dal  Presidente del
Consiglio dei Ministri. Ove un Ministro si trovi nella impossibilita'
di partecipare  alla riunione, comunica la  circostanza al segretario
del Comitato, delegando eventualmente un Sottosegretario di Stato. In
caso  di  assenza  del  Ministro, il  Presidente  del  Comitato  puo'
disporre comunque  il rinvio  della trattazione  della materia  o, in
relazione alla  particolare rilevanza della materia  o alla imminente
scadenza di  termini normativi, la  sua discussione anche  in assenza
del rappresentante del Ministero il cui Ministro e' impossibilitato a
intervenire.
  4.  Quando la  riunione del  CIPE  e' presieduta  dal Ministro  del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, alla riunione
partecipa un Sottosegretario  di Stato del Ministero  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica, in  rappresentanza dello
stesso Ministero.
  5. In occasione dell'esame  di documenti programmatici di interesse
regionale partecipa alla riunione  il presidente della Conferenza dei
presidenti delle giunte regionali  e province autonome. Qualora siano
all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di una regione
o  provincia  autonoma su  invito  del  Presidente, partecipano  alla
discussione  i   presidenti  regionali  o   provinciali  interessati.
Partecipano alle riunioni su invito  del Presidente, il Governatore o
il Direttore generale della  Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT
e  il  presidente della  cabina  di  regia. Possono  altresi'  essere
invitati  dal  Presidente  i  presidenti di  altri  enti  o  istituti
pubblici  quando   vengono  trattati   problemi  che   interessino  i
rispettivi enti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli
invitati  ai  sensi  del  presente  comma  non  possono  delegare  la
partecipazione alla riunione.
  6.  Un  Sottosegretario  di  Stato al  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e  della programmazione  economica nominato  dal Presidente,
svolge le  funzioni di  Segretario; dette  funzioni, in  sua assenza,
sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.
  7. Puo'  assistere alle riunioni, per  ognuna delle Amministrazioni
presenti nel Comitato,  un funzionario, di norma  quello delegato per
la riunione preparatoria del CIPE, con compiti di supporto tecnico ai
partecipanti  e  limitatamente ai  punti  dell'ordine  del giorno  di
competenza.
  8.  Il Comitato  si riunisce  presso il  Ministero del  tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica, salvo che  il Presidente
disponga altrimenti.
  9. Il  Servizio centrale di segreteria  del CIPE di cui  all'art. 3
del decreto del  Presidente della Repubblica 28 aprile  1998, n. l54,
assicura il necessario  supporto alle sedute del  Comitato, nonche' a
quelle delle commissioni di cui al successivo art. 2.