IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 152, concernente la disciplina della preparaziohe e del commercio dei mangimi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo, nella parte relativa agli allegati, dal proprio decreto 6 maggio 1998, con il quale e' stata recepita la direttiva 97/72/CE; Visto, in particolare, l'art. 12 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede la possibilita' di sospendere provvisoriamente o limitare nel territorio l'impiego di additivi elencati nell'allegato I, qualora possano comportare un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 98/19/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I; Considerato che la Germania ha vietato sul proprio territorio l'impiego del "ronidazolo" nell'alimentazione dei tacchini, motivando tale decisione con il sospetto che tale additivo possa avere proprieta' mutagene, cancerogene e genotossiche; Considerato che la Germania ha evidenziato che l'utilizzazione di tale additivo nell'alimentazione degli animali da' luogo alla presenza di residui nei tessuti animali, anche con un periodo di attesa di sei giorni conformemente alla normativa vigente e che, pertanto, non si puo' escludere un rischio per la salute dei consumatori, anche qualora venga osservato il periodo di attesa previsto; Considerato che la Commissione ha consultato il Comitato scientifico per l'alimentazione animale, il quale, dopo un esame approfondito della problematica, ha concluso che, anche se le argomentazioni scientifiche presentate dalla Germania per giustificare il divieto del ronidazolo non possono essere accettate nella lora totalita', rimangono da chiarire alcune questioni importanti e che, in mancanza di dati supplementari, non puo' essere fissata una dose giornaliera accettabile di residui di ronidazolo per garantire la sicurezza dei consumatori; Considerato che, alla luce delle conclusioni tratte dalla Commissione, e' opportuno, al fine di tutelare la salute dei consumatori, vietare l'impiego del ronidazolo come additivo per l'alimentazione dei tacchini; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e' modificato conformemente all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 30