IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  15 febbraio 1963, n. 281, modificata  dalla legge 8
marzo 1968, n.  399 e dal decreto del Presidente  della Repubblica 31
marzo 1988 n. 152, concernente la disciplina della preparaziohe e del
commercio dei mangimi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, con il quale e'  stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo,
nella  parte relativa  agli allegati,  dal proprio  decreto 6  maggio
1998, con il quale e' stata recepita la direttiva 97/72/CE;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  12  del  suindicato  decreto  del
Presidente  della   Repubblica,  che   prevede  la   possibilita'  di
sospendere provvisoriamente  o limitare  nel territorio  l'impiego di
additivi  elencati nell'allegato  I,  qualora  possano comportare  un
pericolo per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la direttiva  98/19/CE  della Commissione,  che modifica  la
direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I;
  Considerato  che  la Germania  ha  vietato  sul proprio  territorio
l'impiego del "ronidazolo" nell'alimentazione dei tacchini, motivando
tale  decisione  con  il  sospetto  che  tale  additivo  possa  avere
proprieta' mutagene, cancerogene e genotossiche;
  Considerato che  la Germania ha evidenziato  che l'utilizzazione di
tale  additivo  nell'alimentazione  degli   animali  da'  luogo  alla
presenza  di residui  nei tessuti  animali, anche  con un  periodo di
attesa  di sei  giorni conformemente  alla normativa  vigente e  che,
pertanto,  non  si  puo'  escludere  un rischio  per  la  salute  dei
consumatori,  anche  qualora venga  osservato  il  periodo di  attesa
previsto;
  Considerato   che  la   Commissione  ha   consultato  il   Comitato
scientifico  per l'alimentazione  animale,  il quale,  dopo un  esame
approfondito  della  problematica,  ha  concluso  che,  anche  se  le
argomentazioni   scientifiche    presentate   dalla    Germania   per
giustificare il  divieto del ronidazolo non  possono essere accettate
nella  lora   totalita',  rimangono  da  chiarire   alcune  questioni
importanti e che, in mancanza  di dati supplementari, non puo' essere
fissata una dose giornaliera accettabile di residui di ronidazolo per
garantire la sicurezza dei consumatori;
  Considerato  che,   alla  luce   delle  conclusioni   tratte  dalla
Commissione,  e'  opportuno,  al  fine  di  tutelare  la  salute  dei
consumatori,  vietare  l'impiego  del ronidazolo  come  additivo  per
l'alimentazione dei tacchini;
  Visto  l'art. 6,  sub u),  della legge  23 dicembre  1978, n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato I  del decreto del  Presidente della Repubblica  1 marzo
1992,   n.  228,   e'  modificato   conformemente  all'allegato   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo  di legittimita'  ed entra  in vigore  il giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 30