IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38,  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge  20 maggio 1993, n 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite  massimo di  emissione  dei prestiti  pubblici  per l'anno  in
corso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 24
agosto 1998, ammonta,  al netto dei rimborsi gia'  effettuati, a lire
74.133  miliardi, e  tenuto  conto dei  rimborsi  di titoli  pubblici
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data  23 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27
luglio 1998,  con i quali  e' stata disposta l'emissione  delle prime
otto tranches  dei certificati  di credito  del Tesoro  al portatore,
della durata di sette anni, con godimento 1 maggio 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una nona  tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Visto il decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.  213, recante, fra
l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
nona tranche dei  certificati di credito del Tesoro  al portatore con
godimento 1 maggio 1998, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo  di  nominali   lire  3.500  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  23 aprile  1998,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite  dal citato decreto ministeriale  23 aprile 1998,
come  modificato dal  decreto ministeriale  27 luglio  1998, entrambi
citati nelle premesse.