IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 23 aprile  1959, n. 189, recante  l'ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza;
  Visti  gli articoli  3,  14,  17 e  20  del  decreto legislativo  3
febbraio  1993, n.  29, e  successive modificazioni  ed integrazioni,
riguardante l'attuazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n.  421, recante  delega al  Governo  per la  razionalizzazione e  la
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista la legge 1 aprile 1981,  n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 marzo 1986, n.
189,  recante  il regolamento  di  amministrazione  della Guardia  di
finanza;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 5 giugno 1995, n. 241,
concernente regolamento recante norme  per l'istituzione del servizio
per il controllo interno;
  Ritenuta la  necessita' di  stabilire i termini  e le  modalita' di
attuazione del procedimento di  verifica dei risultati dell'attivita'
svolta dagli ufficiali di livello dirigenziale non generale;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 3-3863 del 13 luglio 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Ministro  delle finanze effettua, ai sensi e  per gli effetti
di  cui all'articolo  20,  commi 2  e 8,  del  decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e  successive modificazioni ed integrazioni, la
verifica dei risultati dell'attivita' svolta dagli ufficiali di grado
equiparato  alle qualifiche  dirigenziali preposti  a comandi,  enti,
uffici e servizi  del Corpo della Guardia di  finanza, con esclusione
dei dirigenti generali.
  2. Per la  verifica periodica della corretta  ed economica gestione
delle   risorse,   della   realizzazione  degli   obiettivi   nonche'
dell'imparzialita' e  del buon andamento  dell'azione amministrativa,
il Ministro, avvalendosi anche  del Comandante generale della Guardia
di finanza:
  a) determina annualmente i parametri di riferimento del controllo;
  b)  stabilisce  i  termini  e  le  modalita'  delle  operazioni  di
verifica;
  c) accerta  la rispondenza dell'attivita' di  gestione finanziaria,
tecnica  ed  amministrativa  alle   prescrizioni  ed  agli  obiettivi
stabiliti  dalle disposizioni  normative e  dalle direttive  generali
emanate ai sensi  dell'articolo 14 del decreto legislativo  n. 29 del
1993, e successive modificazioni ed integrazioni;
  d)  individua  le  cause  dell'eventuale  mancata  rispondenza  dei
risultati agli obiettivi e  valuta eventuali connesse responsabilita'
a carico  dei dirigenti, promuovendo le  conseguenti iniziative anche
di natura organizzativa e procedurale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del
          Corpo della guardia di finanza".
            - Il testo degli articoli 3, 14, 17 e  20  del  D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art.  2  della  legge 23 ottobre 1992, n.  421), e' il
          seguente:
            "Art. 3  (Indirizzo  politicoamministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita').  - 1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli
          obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli  altri
          atti  rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in  particolare:    a)  le  decisioni  in
          materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
          indirizzo interpretativo ed applicativo;
            b)   la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione;
            c)  la  individuazione  delle risorse umane, materiali ed
          economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita'  e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale;
            d)  la  definizione  dei  criteri  generali in materia di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
            e)  le  nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
            f) le richieste di pareri alle  autorita'  amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato;
            g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
            2.   Ai   dirigenti   spetta   l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
            3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto  ad  opera  di  specifiche
          disposizioni legislative.
            4.  Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
            "Art.  14  (Indirizzo  politicoamministrativo).  -  1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui  all'art. 16:  a) definisce obiettivi, priorita', piani
          e programmi da attuare ed emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
            b)   effettua,   ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n.  279, ad esclusione delle risorse  necessarie  per
          il  funzionamento  degli uffici di cui al comma 2; provvede
          alle  variazioni  delle  assegnazioni  con   le   modalita'
          previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,    tenendo   altresi'   conto   dei   procedimenti   e
          subprocedimenti   attribuiti   ed    adotta    gli    altri
          provvedimenti ivi previsti.
            2.  Per  l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge
          23  agosto  1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari  professionita'  e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata e continuativa. Per  i  dipendenti  pubblici  si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, e'  determinato,  in  attuazione  dell'art.  12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dalla data di  entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate le norme del regio decreto-legge 10  luglio  1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni  altra  norma  riguardante  la   costituzione   e   la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare  o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza  dei  dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il  dirigente  deve  adottare  gli  atti o i provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinino pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro  puo'  nominare,  salvi  i  casi di urgenza previa
          contestazione, un commissario ad acta, dando  comunicazione
          al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del relativo
          provvedimento. Resta salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma  3,  lettera  p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del  testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni  ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo
          regolamento emanato con regio decreto  6  maggio  1940,  n.
          635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
          motivi di legittimita'".
            "Art.  17  (Funzioni  dei  dirigenti).  - 1. I dirigenti,
          nell'ambito di quanto stabilito  dall'art.  3,  esercitano,
          fra  gli  altri, i seguenti compiti e poteri:  a) formulano
          proposte ed esprimono  pareri  ai  dirigenti  degli  uffici
          dirigenziali generali;
            b)  curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad
          essi assegnati  dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e  di
          acquisizione delle entrate;
            c)  svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
            d) dirigono, coordinano e controllano  l'attivita'  degli
          uffici  che  da  essi  dipendono  e  dei  responsabili  dei
          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi
          in caso di inerzia;
            e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
          finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".
            "Art.   20   (Verifica   dei  risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
            2.   Nelle   amministrazioni   pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
            4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono  composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente  per  piu'   amministrazioni,   convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
            5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai   documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto, informazioni agli  uffici  pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali  di  direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni
          e  i  comitati  metropolitani  di  cui  all'art.   18   del
          decreto-legge  24  novembre  1990,  n. 344, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  e  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
            7. All'istituzione degli uffici di  cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
            8.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400".
            - Il testo dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
          revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
          e' il seguente:
            "Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge uno  o  piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del pubblico impiego, al  miglioramento  dell'efficienza  e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:  a) prevedere, con  uno  o  piu'
          decreti,  salvi  i  limiti collegati al perseguimento degli
          interessi generali cui l'organizzazione  e  l'azione  delle
          pubbliche  amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti
          di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
          dello Stato e degli altri enti  di  cui  agli  articoli  1,
          primo  comma,  e 26, primo comma della legge 29 marzo 1983,
          n. 93, siano ricondotti sotto  la  disciplina  del  diritto
          civile  e  siano  regolati mediante contratti individuali e
          collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea  ad
          assicurare  la graduale sostituzione del regime attualmente
          in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base
          al   presente   articolo;   prevedere   nuove   forme    di
          partecipazione  delle  rappresentanze del personale ai fini
          dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
            b) prevedere criteri di rappresentativita'  ai  fini  dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme    costituzionali;   prevedere   strumenti   per   la
          rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma  ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante  in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri;  stabilire   che   l'ipotesi   di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi   degli   oneri   finanziari,   sia    trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo o  negativo  entro  un  termine  non  superiore  a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata; prevedere  che  la  legittimita'  e  la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano sottoposte al controllo della Corte  dei  conti,  che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
            c) prevedere l'affidamento delle controversie  di  lavoro
          riguardanti  i  pubblici  dipendenti,  cui  si  applica  la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi  o  amministrativi,  le seguenti materie:   1) le
          responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli  operatori
          nell'espletamento   di  procedure  amministrative;  2)  gli
          organi,  gli  uffici,  i   modi   di   conferimento   della
          titolarita'  dei  medesimi;  3)  i principi fondamentali di
          organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione
          per l'accesso al lavoro e di avviamento  al  lavoro;  5)  i
          ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
          complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica
          sono  definite  previa  informazione  alle   organizzazioni
          sindacali   interessate  maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale;  6)  la  garanzia   della   liberta'   di
          insegnamento  e l'autonomia professionale nello svolgimento
          dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;  7)  la
          disciplina  della  responsabilita' e delle incompatibilita'
          tra l'impiego pubblico ed  altre  attivita'  e  i  casi  di
          divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
            d)  prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici di cui alla  lettera  a)  garantiscano  ai  propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
            e)  mantenere  la   normativa   vigente,   prevista   dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari e  amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,  al  personale  delle   carriere   diplomatica   e
          prefettizia;
            f)  prevedere  la  definizione  di criteri di unicita' di
          ruolo dirigenziale, fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di accesso; prevedere criteri generali per  la  nomina  dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'           didatticoscientifiche           e
          gestionaliorganizzative;
            g)  prevedere:    1)  la  separazione  tra  i  compiti di
          direzione politica e quelli  di  direzione  amministrativa;
          l'affidamento  ai  dirigenti  - nell'ambito delle scelte di
          programma degli obiettivi e  delle  direttive  fissate  dal
          titolare  dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
          vigilanza e di controllo, in  particolare  la  gestione  di
          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee
          tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e  la
          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli  uffici  dipendenti;  2)  la
          verifica   dei   risultati   mediante  appositi  nuclei  di
          valutazione composti da dirigenti generali  e  da  esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati  particolarmente  qualificati  nel   controllo   di
          gestione; 3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi  prestabiliti della gestione; 4) i tempi e i modi
          per l'individuazione,  in  ogni  pubblica  amministrazione,
          degli  organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla
          rilevanza e complessita' delle funzioni e  della  quantita'
          delle  risorse  umane,  finanziarie, strumentali assegnate;
          tale  individuazione  dovra'  comportare  anche   eventuali
          accorpamenti   degli   uffici  esistenti;  dovranno  essere
          previsti i criteri per l'impiego e  la  graduale  riduzione
          del  numero  dei  dirigenti  in  servizio  che risultino in
          eccesso rispetto agli uffici  individuati  ai  sensi  della
          presente   norma;   5)   una  apposita,  separata  area  di
          contrattazione per il personale dirigenziale  non  compreso
          nella   lettera   e),  cui  partecipano  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          e  le  organizzazioni  sindacali  del personale interessato
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          assicurando  un  adeguato  riconoscimento  delle specifiche
          tipologie professionali; la  definizione  delle  qualifiche
          dirigenziali  e  delle relative attribuzioni; l'istituzione
          di un'area  di  contrattazione  per  la  dirigenza  medica,
          stabilendo   che  la  relativa  delegazione  sindacale  sia
          composta da rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali
          del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale;
            h)  prevedere procedure di contenimento e controllo della
          spesa globale  per  i  dipendenti  pubblici,  entro  limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
            i) prevedere che la struttura  della  contrattazione,  le
          aree  di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli
          siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;
            l)  definire  procedure  e  sistemi  di   controllo   sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
            m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
            n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in
          deroga   all'art.   2103  del  codice  civile,  l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
            o)  procedere  alla  abrogazione  delle  disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
            p)  prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti
          della pubblica amministrazione possa  essere  conferito  in
          casi  rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere
          che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica  che
          hanno  conferito  al  personale  dipendente da una pubblica
          amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, entro  sei  mesi  dell'emanazione
          dei  decreti legislativi di cui al presente articolo, siano
          tenuti a comunicare alle  amministrazioni  di  appartenenza
          del   personale  medesimo  gli  emolumenti  corrisposti  in
          relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire  la
          completa   attuazione   dell'anagrafe   delle   prestazioni
          prevista dallo stesso art. 24;
            q) (al fine del contenimento  e  della  razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          pubblico, prevedere l'abrogazione  delle  disposizioni  che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo che contemporaneamente  l'intera  materia  venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando i  limiti  massimi  delle  aspettative  e  dei
          permessi  sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo  delegato  e
          le  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento della funzione pubblica il numero  complessivo
          ed  i  nominativi  dei  beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui   sopra,   che   ai    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93);
            r)  prevedere,  al  fine  di   assicurare   la   migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi temporanei di permanenza dei  dipendenti  pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo  di  effettiva  permanenza  nella  sede  di   prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e, qualora non ottemperi, sia collocato  in  disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
            s) prevedere che, fatte salve le  disposizioni  di  leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
            t)   prevedere   una   organica   regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'  la  possibilita',   in   determinati   casi,   di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psicoattitudinali  avvalendosi  di  sistemi  automatizzati;
          prevedere  altresi'  il   decentramento   delle   sedi   di
          svolgimento dei concorsi;
            u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I
          della  legge  2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte
          dello Stato, delle  aziende  e  degli  enti  pubblici,  per
          chiamata   numerica   degli   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento sulla base delle graduatorie  stabilite  dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
            v)  al  fine  di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere che il  personale  appartenente  alle  qualifiche
          funzionali  possa  essere utilizzato, occasionalmente e con
          criteri di flessibilita', per lo  svolgimento  di  mansioni
          relative  a  profili  professionali di qualifica funzionale
          immediatamente inferiore;
            z)  prevedere,  con  riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario delle scuole di  ogni  ordine  e  grado  di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio  di  ruolo   del   predetto   personale   docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa vigente; prevedere  il  passaggio  del  personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  utilizzato   presso   gli   uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche funzionali, nei profili  professionali  e  nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle dotazioni organiche  dei  ruoli  dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero    della     pubblica     istruzione     previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
            aa)  prevedere  per  il  personale   docente   di   ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica finale, aventi  valore  abilitante,  l'accesso  ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai fenomeni di diminuzione della popolazione  scolastica  e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;  prevedere   nell'ambito   delle   trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale  ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in ruolo solo i posti che residuano dopo le  operazioni  di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
            bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
          dotazioni  organiche aggiuntive per le scuole materne e per
          gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica,
          fino al raggiungimento del 3 per  cento  della  consistenza
          organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo
          comma,  della  legge  20 maggio 1982, n.  270, e successive
          modificazioni ed integrazioni; sopprimere,  con  decorrenza
          dall'anno  scolastico  1993-94, i commi decimo e undicesimo
          dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n.  270,  e
          prevedere  norme  dirette alla progressiva abolizione delle
          attuali  disposizioni   che   autorizzano   l'impiego   del
          personale  della  scuola  in  funzioni diverse da quelle di
          istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova
          regolamentazione di tutte le  forme  di  utilizzazione  del
          personale  della  scuola  per  garantirne  l'impiego, anche
          attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita'
          di particolare utilita' strettamente attinenti  al  settore
          educativo  e  per fini di istituto anche culturali previsti
          da leggi in vigore.   Tale  nuova  regolamentazione  potra'
          consentire  una  utilizzazione complessiva di personale non
          superiore alle mille unita';
            cc) prevedere che le dotazioni  dell'organico  aggiuntivo
          siano   destinate   prevalentemente  alla  copertura  delle
          supplenze  annuali.      Cio'   nell'ambito   delle   quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.   14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
            dd) procedere alla revisione delle norme  concernenti  il
          conferimento  delle  supplenze  annuali e temporanee per il
          personale docente, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario,
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali solo per  la  copertura  dei  posti  effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato personale  ad  altro  titolo  per  l'intero  anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee al solo periodo di  effettiva  permanenza  delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che riprende servizio dopo l'aspettativa per  infermita'  o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile ed a seguito di un periodo di assenza non  inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della continuita' didattica e i docenti di  ruolo  che  non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
            ee)  procedere  alla  revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei  criteri  di   costituzione   e   funzionamento   delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di accelerazione,  efficienza  e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu' razionale  accorpamento  delle  classi  di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti delle commissioni fra  il  personale  docente  e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto
          1986,  e  successive  modificazioni,  ed   assicurando   un
          adeguato  compenso  ai  componenti delle commissioni stesse
          nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal  servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli  oneri  eventualmente da sostenere per la sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
            ff) procedere alla  revisione,  nell'ambito  dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
            gg) prevedere l'individuazione di parametri di  efficacia
          della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in rapporto ai
          risultati del sistema scolastico con  particolare  riguardo
          alla  effettiva  fruizione  del  diritto  allo studio ed in
          rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e
          al  non  adempimento  dell'obbligo,  individuando strumenti
          efficaci per il loro superamento;
            hh)  prevedere  criteri   e   progetti   per   assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
            ii)  prevedere  l'adeguamento  degli  uffici e della loro
          organizzazione al fine di garantire  l'effettivo  esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            ll)  i  dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti
          al  Parlamento  nazionale,  al  Parlamento  europeo  e  nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza;
            mm)   al   fine   del   completamento   del  processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
            2.  Le  disposizioni  del presente articolo e dei decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme   fondamentali   di  riforma  economicosociale  della
          Repubblica.
            3. Restano salve  per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque salva,  per  la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti   nel
          pubblico impiego.
            4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
            5.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle Commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
            -  La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,   reca:   "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
            -  Il  D.P.R.  20 marzo 1986, n. 189, reca: "Approvazione
          del  regolamento  di  amministrazione  per  la  Guardia  di
          finanza".
            -  Il  testo  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere   emanati   regolamenti   per   disciplinare:     a)
          l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
            c)  le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  (l'organizzazione  del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali).
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri  che seguono:   a) riordino degli uffici di diretta
          collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
          stabilendo che tali uffici hanno  esclusive  competenze  di
          supporto  dell'organo  di  direzione politica e di raccordo
          tra questo e l'amministrazione;
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  Il  decreto  ministeriale 5 giugno 1995, n. 241, reca:
          "Regolamento recante norme per l'istituzione  del  servizio
          per il controllo interno".'.
          Nota all'art. 1:
            - Per gli articoli 14 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421); vedi note alle premesse.