A tutte le capitanerie di porto e, per conoscenza: Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Alle associazioni professionali di categoria Con la presente circolare esplicativa si intende fornire uno strumento per l'applicazione del decreto ministeriale in argomento nel rispetto di quei criteri di semplificazione e snellimento dell'attivita' amministrativa che hanno determinato la nascita del nuovo regolamento in materia di fermo definitivo. Si precisa che, trattandosi di contributi parzialmente comunitari, il Ministero costituira' l'esclusivo interlocutore della commissione europea, sia ai fini della verifica della disponibilita' finanziaria, sia in ordine alla valutazione dell'opportunita' d'investire la commissione di questioni applicative che presentino carattere sovranazionale o comunque aventi carattere generale. 1. Le modalita' di ritiro del motopesca (articoli 1 e 2 decreto ministeriale n. 36/1998). Le modalita' di ritiro non differiscono da quelle previste dai previgenti regolamenti decreto ministeriale n. 611/1994 e decreto ministeriale n. 226/1991, se non per qualche aspetto chiarificatore della portata del Regolamento (CE) n. 3699/93, in particolare dell'art. 8. Le modalita' che intendono essere attuate dall'istante devono essere espressamente indicate nella domanda. Innanzitutto, viene eliminato l'affondamento volontario quale modalita' di ritiro alternativo alla demolizione cosi' come sono banditi dall'ambito di applicazione della nuova norma i casi di perdita accidentale del motopesca: cio' che puo' essere preso in considerazione ai fini dell'accesso al premio ai sensi della lettera a) dell'art. 1 e' soltanto la demolizione volontaria, cioe' riconducibile ad un atto di volonta' del proprietario, conseguente alla presentazione della domanda di accesso al premio all'ufficio di iscrizione del motopesca e fermo restando il rispetto dell'art. 160 cod. nav. Non possono fruire del premio i titolari di navi che hanno formato oggetto di arresto definitivo in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione, salvo quanto si dira' appresso in ordine all'art. 8. In merito alla modalita' di ritiro di cui alla lettera b) dell'art. 1, essa consta semplicemente della riconsegna della licenza di pesca, con contestuale redazione di apposito processo verbale ed il passaggio ad altra attivita' diversa dalla pesca con annotazione, sulla matricola/registri navi minori e galleggianti di iscrizione, del vincolo irrevocabile che detta nave non potra' essere piu' adibita all'attivita' di pesca. Con la lettera c) dell'art. 1 la norma nazionale si e' adeguata al Regolamento (CE) n. 3699/93, stabilendo che il trasferimento definitivo in un Paese non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato modalita' di ritiro soltanto qualora tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale, non arrechi pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche e non venga effettuato in Paesi le cui navi insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attivita' di pesca da parte della flotta italiana (ad esempio Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta e Tunisia). Viene ribadita la disposizione, che non pone particolari problemi interpretativi, per cui le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate (o 27 gross tonnage - GT) possono accedere al premio di arresto definitivo soltanto mediante demolizione. Le modalita' di ritiro menzionate nell'art. 1 hanno carattere tassativo. Il requisito relativo all'eta' della nave, di oltre dieci anni, deve essere inteso nel senso che i dieci anni devono decorrere dalla data (giorno, mese ed anno) di entrata in servizio o, in sua assenza, dall'ultimo giorno dell'anno di costruzione. Per la nozione di entrata in servizio si applica il disposto dell'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986. L'armamento, inteso come effettivo esercizio dell'attivita' di pesca, deve riferirsi ad almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al premio. In altri termini, dalla data di presentazione della domanda o dalla data del timbro postale apposto sulla domanda dovra' calcolarsi a ritroso un primo periodo di dodici mesi (non anno solare) nel quale dovra' accertarsi l'armamento per almeno settantacinque giorni e poi un secondo periodo di dodici mesi nel quale dovra' farsi altrettanto. 2. I vincoli di incumulabilita' con altre misure SFOP (art. 3). Come gia' previsto nella previgente normativa, l'art. 3 statuisce l'incumulabilita' del premio di arresto definitivo con altre contributi nazionali, comunitari o regionali riguardanti lo stesso motopesca. La durata temporale del vincolo e' prevista dalla normativa vigente la quale disciplina rispettivamente l'erogazione dei premi di ammodernamento del motopesca, nuova costruzione, associazione temporanea d'impresa e societa' miste, nonche' nelle varie leggi regionali in materia. L'accertamento del vincolo e la data di decorrenza dello stesso e' in primo luogo rimessa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che dovra' essere presentata (in bollo) all'autorita' marittima unitamente alla domanda di ammissione al premio; dichiarazione che potra' essere resa anche innanzi all'autorita' marittima in conformita' allo schema allegato al decreto stesso. In corso d'istruttoria, l'autorita' marittima e' tenuta a verificare la veridicita' della dichiarazione in questione, per i contributi regionali, attraverso idonea richiesta alla regione di appartenenza dell'ufficio di iscrizione della nave e/o di quello di provenienza, nel caso di trasferimento da altro ufficio di iscrizione. Per quanto concerne i contributi nazionali e/o comunitari di competenza di questo ministero, l'accertamento di eventuali vincoli ostativi verra' effettuato d'ufficio da questo ministero una volta ricevuta la comunicazione di ammissibilita' di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 36/1998. L'innovazione normativa di cui alla seconda parte dell'art. 3 va intesa nel senso che, ove durante l'ambito temporale di operativita' del vincolo sia presentata domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, l'istante puo' optare per quest'ultimo contributo: se il diverso contributo sia gia' stato erogato, all'istante verra' corrisposta la differenza tra la somma gia' percepita e il maggior importo che gli spetta a titolo di fermo definitivo; qualora il diverso contributo non sia stato erogato, l'esercizio dell'opzione dara' titolo alla ammissione o corresponsione dell'intero premio optato. A tal fine, l'autorita' marittima dovra' invitare l'istante ad esercitare, entro un termine ordinatorio fissato dalla stessa autorita', il diritto di opzione mediante atto posto in essere dal/dai proprietari dell'imbarcazione. 3. La fase istruttoria del procedimento (art. 4). La principale innovazione legislativa consiste nell'aver decentrato la fase istruttoria del procedimento alle autorita' marittime di iscrizione del motopesca; detta fase, anche con riguardo all'istruttoria di cui al punto 7 della presente circolare, e' quindi di competenza degli uffici marittimi, l'amministrazione centrale riservandosi la predisposizione dei provvedimenti formali consequenziali che, onde evitare una inutile duplicazione di interventi, saranno adottati sulla base delle risultanze degli uffici marittimi periferici, evitando la ripetizione dell'istruttoria. L'autorita' marittima provvede, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, ad assegnare al fascicolo apposito numero di identificazione in ordine cronologico al fine di procedere all'istruttoria rispettando la priorita' cronologica di presentazione della domanda. L'incombente preliminare e' quello di verificare la sussistenza prima facie dei requisiti di ammissibilita' della domanda di cui agli articoli 1, 2 e 3 (eta' del motopesca superiore a 10 anni, indicazione della modalita' di ritiro, demolizione quale modalita' di ritiro esclusiva soltanto per navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, armamento per i periodi precedentemente indicati, presentazione di apposita dichiarazione relativa all'esistenza/inesistenza dei vincoli). I richiedenti che hanno aderito al piano spadare di cui alla normativa vigente e che hanno indicato nell'apposita istanza di adesione al piano la fuoriuscita della nave dalla flotta, acquisiscono la priorita' cronologica dell'istruttoria rispetto ad altre domande di arresto definitivo precedentemente avanzate anche rispetto a domande presentate ai sensi dei regolamenti governativi previgenti. Dette istanze saranno assoggettate alla normativa di arresto definitivo vigente all'atto della presentazione delle stesse. Istanze di arresto definitivo collegate al piano spadare pervenute dopo la data del 31 marzo 1998 non beneficeranno della priorita' dinanzi indicata. Laddove, invece, la domanda risulti ad un primo esame documentale sprovvista dei requisiti normativi, l'autorita' marittima porra' in essere un provvedimento motivato di archiviazione, da comunicarsi per conoscenza al ministero, evidenziando gli eventuali mezzi di impugnazione esperibili dall'interessato con la precisa indicazione dei termini per il ricorso gerarchico, giurisdizionale e straordinario. Il successivo adempimento e' costituito dalla comunicazione per iscritto all'interessato, contestuale alla presentazione della domanda o successivamente con raccomandata a. r., dell'avvenuta assegnazione del numero identificativo, che dovra' essere citato dall'istante in qualsiasi richiesta rivolta all'autorita' marittima, e dell'inizio del procedimento amministrativo e del responsabile dello stesso. La fase istruttoria procede attraverso l'acquisizione della documentazione non in possesso dell'ufficio necessaria alla verifica dei requisiti di ammissibilita' al premio di arresto definitivo. In particolare, sono necessari i seguenti documenti: certificato rilasciato dalla camera di commercio (per le societa'); certificato RINA attestante la lunghezza delle perpendicolari (qualora non risulti gia' in possesso dell'ufficio). Conclusa la fase istruttoria, l'autorita' marittima porra' in essere, secondo i casi, un provvedimento amministrativo di archiviazione a rilevanza esterna ovvero la comunicazione di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 4. Avverso il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, potra' essere esperito il ricorso gerarchico al Direttore generale del ministero per le politiche agricole - direzione generale della pesca e dell'acquicoltura, nonche' il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (successivamente al decorso dei termini per la presentazione del ricorso gerarchico) nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. 4. La fase di concessione. Gli adempimenti conseguenti alla concessione (art. 5). Completata l'istruttoria, l'autorita' marittima trasmette al Ministero la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, redatta secondo lo schema allegato, comunicando la lunghezza tra le perpendicolari dell'unita' da ritirare (ai fini del computo del premio), qualora tale dato non risulti dall'estratto della matricola/RR.NN.MM.GG. L'amministrazione centrale verifichera' la disponibilita' finanziaria seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle comunicazioni da parte delle autorita' marittime, una volta assegnato alle stesse un numero progressivo di identificazione. La comunicazione di ammissione al beneficio, inviata tramite l'autorita' marittima, non costituisce un decreto di concessione, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza dei decreti n. 611/1994 e n. 226/1991, ma soltanto un provvedimento a rilevanza esterna, ampliativo della sfera giuridica dell'istante, il quale attribuisce un interesse legittimo alla prosecuzione del procedimento subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni di cui allo stesso art. 5. Tale differente ricostruzione giuridica del provvedimento di ammissione al beneficio, ispirato ai principi si semplificazione dell'azione amministrativa, consente di superare la necessita' di acquisire in questa prima fase istruttoria le certificazioni c.d. antimafia e fallimentare, le quali saranno invece richieste per la pronuncia del provvedimento finale di formalizzazione del riconoscimento del diritto di concessione al premio e di liquidazione dello stesso. Dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio (a tal fine fara' fede la data di notifica della stessa tramite l'autorita' marittima), decorreranno i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 (riconsegna della licenza di pesca e ritiro del natante). Della riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria dovra' redigersi apposito processo verbale. Qualora la licenza o l'attestazione provvisoria sia gia' giacente, per qualsiasi motivo, presso gli uffici dell'autorita' marittima. l'istante dovra' comunque provvedere a richiedere la redazione del processo verbale dal quale risulti la data a decorrere dalla quale la licenza di pesca o l'attestazione provvisoria e' giacente presso gli uffici dell'autorita' marittima. Il termine di cui al comma 2 e' perentorio: l'inosservanza dello stesso determina la decadenza dall'ammissione al beneficio, tranne che nei casi di forza maggiore su richiesta di proroga motivata e documentata dal beneficiario prima della scadenza del termine. Nonostante non sia precisato nell'ultimo comma dell'art. 5, deve ritenersi che per gli stessi motivi possa essere concessa anche la restituzione in termini, cioe' dopo la scadenza del termine. Le richieste di proroga o di restituzione in termini vanno presentate (in bollo) all'autorita' marittima la quale decidera' in merito con apposito provvedimento da notificare per conoscenza al Ministero. Dalla data di redazione del processo verbale di riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria decorre il termine di quindici mesi per procedere al ritiro secondo le modalita' in precedenza indicate. L'inosservanza del termine, questa volta ordinatorio, non determina ipso iure la decadenza dall'ammissione al beneficio. Il mancato rispetto del temine non comporta quindi alcuna conseguenza sfavorevole per l'interessato, il quale in questo caso non avra', nonostante il tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 5, l'onere di richiedere lo proroga o la restituzione in termini all'autorita' marittima. Rimane in questa ipotesi a carico dell'interessato il rischio connesso all'indisponibilita' finanziaria conseguente alla liquidazione, nelle more, di premi di arresto definitivo relative a pratiche i cui procedimenti si siano conclusi. Cio' significa, in altri termini, che con l'ammissione al premio la scrivente assicura all'aspirante beneficiario la disponibilita' finanziaria per un periodo di quindici mesi dalla riconsegna della licenza di pesca, decorsi i quali senza che sia avvenuto il ritiro, la liquidazione potra' avvenire subordinatamente alla capienza dei fondi disponibili. Tuttavia ove il mancato ritiro del natante nei termini di cui al comma 3 dell'art. 5 sia dipeso da causa non imputabile all'interessato, lo stesso potra' avvalersi della possibilita' di proroga o restituzioni in termini, secondo le modalita' sopra indicate, di cui al comma 6 dell'art. 5, affinche' gli sia assicurata la disponibilita' finanziaria per il tempo occorrente al ritiro medesimo. Effettuati da parte dell'interessato gli adempimenti di cui all'art. 5, commi 2 e 3, l'Autorita' marittima trasmette al Ministero la documentazione di cui all'allegato B, unitamente al processo verbale di riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria e alla stessa licenza di pesca o attestazione provvisoria. Si evidenzia che la certificazione antimafia dovra' essere acquisita, in conformita' alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e successive modificazioni, dall'Autorita' marittima con modalita' differenziate a seconda dell'importo. Piu' in particolare: per importi del premio inferiori a L. 50.000.000: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in bollo, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 15/1968 che non sussistono nei confronti del beneficiario e dei propri conviventi cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal decreto legislativo n. 490/1994 (la dichiarazione in questione potra' essere resa anche innanzi all'Autorita' marittima); per importi compresi tra L. 50.000.000 e 300.000.000 l'Autorita' marittima autorizza, su espressa richiesta dell'interessato, il beneficiario a presentare richiesta di certificazione antimafia direttamente alla prefettura di appartenenza; per importi superiori a L. 300.000.000 l'Autorita' marittima richiede direttamente alla prefettura di appartenenza del/dei beneficiari la certificazione antimafia unitamente all'invio dei seguenti documenti, i quali dovranno essere richiesti dall'Autorita' marittima al/i beneficiari: certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le societa'); certificato dello stato di famiglia e di residenza in carta semplice; dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 attestante che non esistono altre persone conviventi di fatto oltre quelle iscritte nel certificato dello stato di famiglia; dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 attestante che non esistono altri responsabili oltre quelli risultanti dal certificato comunale (per le societa'). E' d'uopo segnalare la recente disposizione normativa di cui al decreto 16 dicembre 1997, n. 486 (art. 5), a tenore della quale le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni antimafia qualora riportino in calce apposita dicitura. In nessun caso, invece, il certificato fallimentare che ha validita' di sei mesi dalla data di rilascio potra' essere surrogato da analoga dicitura nei certificati delle camere di commercio, e cio' semplicemente in quanto non v'e' un'espressa disposizione normativa sul punto. Ai fini della determinazione dell'importo, necessaria per l'individuazione delle modalita' di acquisizione della certificazione antimafia si faccia riferimento all'allegato al registro (CE) n. 1624/95 del Consiglio del 29 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale - CE - n. L 155/1 del 6 luglio 1995). Si precisa che l'aspirante beneficiario, ancora prima della presentazione della domanda di ammissione al premio, potra' richiedere per iscritto all'Autorita' marittima di conoscere l'entita' dell'importo del premio, previa indicazione nella domanda dei dati del motopesca necessari (eta' del motopesca, lunghezza tra le perpendicolari, tonnellate di stazza lorda/GT). Per cio' che concerne l'anticipazione dell'importo del premio fino al 50%, la stessa potra' essere concessa, con apposito decreto di liquidazione dell'anticipazione, previa apposita domanda in bollo inoltrata al Ministero per il tramite dell'Autorita' marittima unitamente alla certificazione antimafia e fallimentare in corso di validita' e previa presentazione, allegata alla domanda, di polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione. Fino alla approvazione dello schema di cui all'art. 5, comma 5, seconda parte, la stipulazione della polizza potra' effettuarsi conformemente ai modelli reperibili presso la direzione generale della pesca ed acquicoltura. Qualora entro il termine di cui all'art. 5, comma 3, il richiedente non proceda all'arresto definitivo del motopesca, sara' tenuto a semplice richiesta del Ministero alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione unitamente agli interessi legali: in mancanza, si provvedera' ad escutere l'ente bancario o assicurativo che precedentemente ha prestato la garanzia. Il provvedimento di cui sopra verra' comunicato a cura della scrivente alla regione e all'ufficio di iscrizione del motopesca per gli adempimenti di competenza: in particolare per l'accertamento di eventuali vincoli ostativi e per l'annotazione nei registri marittimi. I requisiti di accesso all'anticipazione sono costituiti dalla prodromica comunicazione di ammissione al premio da parte del Ministero al richiedente, il quale dovra' dimostrare di aver riconsegnato la licenza di pesca o l'attestazione provvisoria, nei termini di cui all'art. 5, comma 2, e di aver attivato la procedura di arresto definitivo del motopesca di cui all'art. 160 codice della navigazione. Una volta avvenuto il ritiro del motopesca, il Ministero provvedera' alla liquidazione della differenza con decreto motivato. L'ultimo comma dell'art. 5 prevede la figura del ritiro anticipato, gia' contemplata dai previgenti decreti ministeriali n. 226/1991 e n. 611/1994. Immediatamente dopo la presentazione della domanda di ammissione al beneficio e senza attendere la comunicazione di ammissione di cui all'art. 5, comma 1, l'interessato ha facolta' di procedere alla riconsegna della licenza di pesca secondo le modalita' gia' esposte e al ritiro del motopesca. In tal caso l'Autorita' marittima, previa verifica dei requisiti di ammissibilita' al premio, procedera' d'ufficio alla trasmissione alla scrivente della comunicazione ex art. 4, comma 1, e della documentazione ex art. 5, comma 3, ai fini della contestuale ammissione e liquidazione del premio, la quale avverra' previa verifica della disponibilita' finanziaria e con priorita' rispetto alla pratiche giacenti e/o istruite secondo l'ordinario iter procedimentale. Ove l'Autorita' marittima constati l'insussistenza dei presupposti di accesso al premio, adottera' un provvedimento definitivo di archiviazione, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero. Qualora il Ministero, ricevuta la comunicazione di ammissibilita' al premio da parte dell'Autorita' marittima, rilevi la mancanza delle risorse finanziarie occorrenti ne dara' comunicazione all'interessato con riserva di procedere all'erogazione del premio allorquando tali risorse saranno nuovamente disponibili. 5. Le domande di liquidazione presentate ex art. 8 e relative a pregressi provvedimenti di archiviazione o decadenza per inosservanza dei termini. Si tratta di nuove domande, il cui presupposto materiale e' costituito dall'esistenza di un precedente provvedimento di archiviazione o decadenza esclusivamente per inosservanza dei termini perentori previsti dai decreti ministeriali n. 226/1991 e n. 611/1994 e sempreche' si sia proceduto alla demolizione prima di quel provvedimento. E' altresi' necessario che il provvedimento di archiviazione o decadenza sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto n. 36/1998. Le fattispecie alle quali l'art. 8 fa implicitamente riferimento sono le seguenti: il provvedimento di archiviazione o decadenza si fonda sul mancato rispetto del termine di sessanta giorni (art. 6 del decreto ministeriale n. 226/1991) dalla data di riconsegna della licenza di pesca o di trecentossantacinque giorni (art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 611/1994) dalla notifica del decreto di concessione per la demolizione del natante; il provvedimento di archiviazione o decadenza si fonda sul mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla data del processo verbale di riconsegna della licenza di pesca (art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 226/1991) o di trenta giorni dalla data di ritiro del motopesca (art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 611/1994) per la presentazione della domanda di liquidazione. Laddove, invece, il provvedimento di archiviazione o decadenza sia fondato solo sul mancato rispetto dei termini per la riconsegna della licenza di pesca senza che si sia proceduto alla demolizione oppure il ritiro fuori termine sia stato attuato con modalita' diverse dalla demolizione, l'art. 8 e' inapplicabile e l'interessato avra' l'onere di produrre nuova istanza di arresto definitivo, ove sussistano i requisiti previsti dal regolamento n. 36/1998. La domanda (in bollo) di corresponsione del premio va presentata direttamente al Ministero in deroga all'art. 4, comma 1, con l'indicazione del numero identificativo del decreto di archiviazione o decadenza ed allegando la certificazione fallimentare ed antimafia in corso di validita' (secondo i criteri sopra indicati). Si tratta di una domanda di liquidazione, la quale non determina la reviviscenza dei procedimenti amministrativi gia' conclusi e che, quindi, non comporta la previa revoca o annullamento dei precedenti provvedimenti. La domanda deve essere presentata dagli stessi soggetti destinatari dei precedenti provvedimenti o loro successori mortis causa. Per tali domande, che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 36/1998, i relativi procedimenti amministrativi saranno istruiti seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'istruttoria verra' eseguita tenendo conto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria vigente all'atto di presentazione dell'istanza rigettata. Verranno rigettate tutte le istanze relative a procedimenti conclusi con un provvedimento sfavorevole per l'interessato per motivi diversi dal mancato rispetto dei termini perentori previsti dai decreti ministeriali n. 226/1991 e n. 611/1994. 6. La fase transitoria: il passaggio dal decreto ministeriale n. 611/1994 al decreto ministeriale n. 36/1998. Il principio tempus regit actum, codificato all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, impone di applicare, i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 36/1998 soltanto alle domande presentate sotto la vigenza di quest'ultimo. Per i procedimenti instaurati in precedenza si applichera' il decreto ministeriale vigente al momento di presentazione dell'istanza. Ai fini di una maggiore semplificazione amministrativa e di celerita' del procedimento, ai quali tra l'altro si ispira la recente legge Bassanini (legge n. 127/1997) attraverso il favore mostrato per un fattivo decentramento amministrativo, con la presente circolare si delegano gli uffici marittimi di iscrizione del motopesca a svolgere la fase istruttoria del procedimento relativamente alle pratiche non ancora istruite dalla scrivente, le cui domande siano state presentate durante la vigenza del decreto ministeriale n. 611/1994. Con successiva comunicazione si provvedera' a trasmettere progressivamente ai rispettivi uffici marittimi di iscrizione del motopesca tali fascicoli, ai quali l'Autorita' marittima provvedera' ad assegnare un nuovo numero di identificazione. Nel contempo il Ministero comunichera' all'interessato l'avvenuto decentramento onde porre il privato in condizioni di esercitare congruamente il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990. La fase istruttoria, concessoria e liquidatoria' del procedimento verra' svolta, con riferimento a tali pratiche, con priorita' rispetto alle nuove domande ai sensi del decreto ministeriale n. 36/1998 alla stregua dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale n. 611/1994 e dai Regolamenti comunitari n. 2080/93 e n. 3699/93. L'Autorita' marittima provvedera' ad acquisire la documentazione necessaria presso l'interessato e gli altri enti pubblici, evitando ovviamente di far produrre agli interessati documenti attestanti requisiti che possono essere verificati d'ufficio dall'amministrazione (certificato R.I.P., certificato di stazza, attestazione di armamento). Per l'accertamento di eventuali vincoli valgono le disposizioni precedentemente impartite con la presente circolare, tranne che per quanto concerne quelle relative alla seconda parte dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 36/1998 (non e', in altri termini, consentita la compensazione, ma l'opzione potra' avvenire soltanto previa restituzione del contributo percepito). Completata l'istruttoria, che dovra' essere condotta nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale n. 611/1994, l'Autorita' marittima trasmettera' al Ministero la comunicazione di esistenza dei requisiti di ammissibilita' al premio di arresto definitivo secondo la modulistica allegata (allegato A), sulla base della quale il Ministero provvedera' a pronunciare il decreto di concessione. Stante la natura giuridica del decreto in esame, che costituisce vero e proprio impegno per l'amministrazione, sara' necessario che durante la fase istruttoria l'Autorita' marittima acquisisca la certificazione antimafia, secondo le modalita' in precedenza indicate, e il certificato fallimentare, da inviare al Ministero. Dalla notifica del decreto di concessione, effettuata per il tramite dell'Autorita' marittima, decorrono i termini di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 611/1994 per la riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria e per il ritiro del natante. La domanda di liquidazione, avanzata ex art. 9 del decreto ministeriale n. 611/1994, dovra' essere trasmessa al Ministero per il tramite dell'Autorita' marittima successivamente all'espletamento dell'istruttoria (ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1, si fara' riferimento alla data di presentazione della domanda all'Autorita' marittima). Anche per tale fase liquidatoria l'Autorita' marittima dovra' provvedere all'acquisizione delle certificazioni antimafia e fallimentare eventualmente scadute. Al Ministero dovra' pervenire, da parte dell'Autorita' marittima, unitamente alla domanda, la comunicazione attestante la sussistenza o meno dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 611/1994 in conformita' alla modulistica allegata (allegato B) e con la documentazione richiesta. Sulla base delle risultanze della predetta comunicazione il Ministero adottera' un provvedimento di liquidazione del premio ovvero un provvedimento negativo. L'eventuale proroga o restituzione in termini potra' essere concessa dal Ministero previa esibizione di congrua documentazione e nei soli casi di forza maggiore. Valgono le disposizioni precedentemente, esposte per il ritiro anticipato (fermo restando, in questo caso, la necessita' del rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 611/1994 per la presentazione della domanda di liquidazione) (cfr. allegato C) . Conclusivamente, l'abrogazione del decreto ministeriale n. 611/1994 di cui e' parola nell'art. 9 del decreto ministeriale n. 36/1998 ha riguardo alle fattispecie procedimentali il cui atto iniziale sia stato posto in essere il 24 marzo 1998 (data di entrata in vigore del nuovo decreto n. 36/1998) o successivamente, mentre per i procedimenti instaurati precedentemente esso conserva la propria vigenza alla stregua dei principi generali di cui agli articoli 11 e 15 disposizioni preliminari, sia pure nel rispetto delle disposizioni procedurali dettate nella presente circolare. Le autorita' marittime in indirizzo diano alla presente circolare la massima diffusione presso gli uffici dipendenti tenutari dei registri marittimi di iscrizione delle navi da pesca e al ceto peschereccio locale. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 160