A tutte le capitanerie di porto
                                  e, per conoscenza:
                                   Al   Comando  generale  del  Corpo
                                  delle capitanerie di porto
                                   Alle associazioni professionali di
                                  categoria
  Con  la  presente  circolare  esplicativa si  intende  fornire  uno
strumento per  l'applicazione del  decreto ministeriale  in argomento
nel  rispetto  di  quei  criteri  di  semplificazione  e  snellimento
dell'attivita' amministrativa  che hanno  determinato la  nascita del
nuovo regolamento in materia di fermo definitivo.
  Si precisa che, trattandosi  di contributi parzialmente comunitari,
il Ministero costituira'  l'esclusivo interlocutore della commissione
europea, sia ai fini della verifica della disponibilita' finanziaria,
sia  in  ordine  alla valutazione  dell'opportunita'  d'investire  la
commissione  di   questioni  applicative  che   presentino  carattere
sovranazionale o comunque aventi carattere generale.
  1. Le  modalita' di ritiro  del motopesca  (articoli 1 e  2 decreto
ministeriale n. 36/1998).
  Le  modalita' di  ritiro non  differiscono da  quelle previste  dai
previgenti  regolamenti decreto  ministeriale n.  611/1994 e  decreto
ministeriale n.  226/1991, se non per  qualche aspetto chiarificatore
della  portata  del  Regolamento  (CE)  n.  3699/93,  in  particolare
dell'art. 8.
  Le  modalita'  che  intendono essere  attuate  dall'istante  devono
essere espressamente indicate nella domanda.
  Innanzitutto,  viene  eliminato   l'affondamento  volontario  quale
modalita'  di ritiro  alternativo  alla demolizione  cosi' come  sono
banditi  dall'ambito di  applicazione  della nuova  norma  i casi  di
perdita  accidentale del  motopesca: cio'  che puo'  essere preso  in
considerazione ai fini dell'accesso al  premio ai sensi della lettera
a)  dell'art.   1  e'  soltanto  la   demolizione  volontaria,  cioe'
riconducibile ad  un atto  di volonta' del  proprietario, conseguente
alla presentazione della domanda di  accesso al premio all'ufficio di
iscrizione del motopesca  e fermo restando il  rispetto dell'art. 160
cod. nav.
  Non possono fruire del premio i  titolari di navi che hanno formato
oggetto  di  arresto  definitivo  in   data  anteriore  a  quella  di
presentazione  della domanda  di  ammissione, salvo  quanto si  dira'
appresso in ordine all'art. 8.
  In merito alla modalita' di ritiro di cui alla lettera b) dell'art.
1, essa consta semplicemente della riconsegna della licenza di pesca,
con  contestuale  redazione  di   apposito  processo  verbale  ed  il
passaggio  ad altra  attivita' diversa  dalla pesca  con annotazione,
sulla matricola/registri  navi minori  e galleggianti  di iscrizione,
del  vincolo  irrevocabile che  detta  nave  non potra'  essere  piu'
adibita all'attivita' di pesca.
  Con la lettera c) dell'art. 1  la norma nazionale si e' adeguata al
Regolamento  (CE)   n.  3699/93,  stabilendo  che   il  trasferimento
definitivo  in  un Paese  non  appartenente  all'Unione europea  puo'
essere  considerato   modalita'  di  ritiro  soltanto   qualora  tale
trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale, non
arrechi pregiudizio alla  gestione delle risorse ittiche  e non venga
effettuato  in  Paesi le  cui  navi  insistono sulle  stesse  risorse
ittiche oggetto di attivita' di  pesca da parte della flotta italiana
(ad esempio Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta e Tunisia).
  Viene ribadita  la disposizione, che non  pone particolari problemi
interpretativi,  per cui  le  navi  di stazza  lorda  inferiore a  25
tonnellate (o  27 gross tonnage -  GT) possono accedere al  premio di
arresto definitivo soltanto mediante demolizione.
  Le  modalita'  di ritiro  menzionate  nell'art.  1 hanno  carattere
tassativo.
  Il requisito  relativo all'eta'  della nave,  di oltre  dieci anni,
deve essere inteso nel senso che  i dieci anni devono decorrere dalla
data (giorno, mese ed anno) di entrata in servizio o, in sua assenza,
dall'ultimo  giorno  dell'anno  di  costruzione. Per  la  nozione  di
entrata  in  servizio   si  applica  il  disposto   dell'art.  6  del
Regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986.
  L'armamento,  inteso  come  effettivo esercizio  dell'attivita'  di
pesca, deve riferirsi ad almeno settantacinque giorni in ciascuno dei
due periodi di dodici mesi  precedenti la presentazione della domanda
di  ammissione   al  premio.   In  altri   termini,  dalla   data  di
presentazione della domanda  o dalla data del  timbro postale apposto
sulla domanda dovra' calcolarsi a  ritroso un primo periodo di dodici
mesi (non  anno solare) nel  quale dovra' accertarsi  l'armamento per
almeno settantacinque giorni e poi  un secondo periodo di dodici mesi
nel quale dovra' farsi altrettanto.
   2. I vincoli di incumulabilita' con altre misure SFOP (art. 3).
  Come gia'  previsto nella previgente normativa,  l'art. 3 statuisce
l'incumulabilita'  del   premio  di  arresto  definitivo   con  altre
contributi nazionali,  comunitari o  regionali riguardanti  lo stesso
motopesca.
  La durata temporale del vincolo e' prevista dalla normativa vigente
la  quale  disciplina  rispettivamente   l'erogazione  dei  premi  di
ammodernamento   del  motopesca,   nuova  costruzione,   associazione
temporanea  d'impresa e  societa'  miste, nonche'  nelle varie  leggi
regionali in materia.
  L'accertamento del vincolo e la  data di decorrenza dello stesso e'
in primo  luogo rimessa  alla dichiarazione sostitutiva  dell'atto di
notorieta'  che dovra'  essere  presentata  (in bollo)  all'autorita'
marittima   unitamente  alla   domanda  di   ammissione  al   premio;
dichiarazione  che potra'  essere  resa  anche innanzi  all'autorita'
marittima in conformita' allo schema allegato al decreto stesso.
  In  corso   d'istruttoria,  l'autorita'   marittima  e'   tenuta  a
verificare  la veridicita'  della dichiarazione  in questione,  per i
contributi  regionali, attraverso  idonea richiesta  alla regione  di
appartenenza dell'ufficio di  iscrizione della nave e/o  di quello di
provenienza,  nel   caso  di   trasferimento  da  altro   ufficio  di
iscrizione.
  Per  quanto  concerne  i  contributi nazionali  e/o  comunitari  di
competenza di  questo ministero, l'accertamento di  eventuali vincoli
ostativi verra'  effettuato d'ufficio  da questo ministero  una volta
ricevuta la  comunicazione di  ammissibilita' di  cui all'art.  4 del
decreto ministeriale n. 36/1998.
  L'innovazione normativa  di cui alla  seconda parte dell'art.  3 va
intesa nel senso che, ove  durante l'ambito temporale di operativita'
del vincolo sia presentata domanda di ammissione al premio di arresto
definitivo, l'istante puo' optare  per quest'ultimo contributo: se il
diverso  contributo  sia  gia'   stato  erogato,  all'istante  verra'
corrisposta la  differenza tra la  somma gia' percepita e  il maggior
importo  che gli  spetta a  titolo  di fermo  definitivo; qualora  il
diverso contributo  non sia  stato erogato,  l'esercizio dell'opzione
dara'  titolo alla  ammissione  o  corresponsione dell'intero  premio
optato.
  A  tal fine,  l'autorita'  marittima dovra'  invitare l'istante  ad
esercitare,  entro  un  termine   ordinatorio  fissato  dalla  stessa
autorita',  il  diritto di  opzione  mediante  atto posto  in  essere
dal/dai proprietari dell'imbarcazione.
          3. La fase istruttoria del procedimento (art. 4).
  La principale innovazione legislativa consiste nell'aver decentrato
la  fase istruttoria  del  procedimento alle  autorita' marittime  di
iscrizione   del   motopesca;   detta  fase,   anche   con   riguardo
all'istruttoria di cui al punto 7 della presente circolare, e' quindi
di  competenza  degli  uffici marittimi,  l'amministrazione  centrale
riservandosi   la    predisposizione   dei    provvedimenti   formali
consequenziali  che,   onde  evitare  una  inutile   duplicazione  di
interventi, saranno adottati sulla base delle risultanze degli uffici
marittimi periferici, evitando la ripetizione dell'istruttoria.
  L'autorita' marittima provvede, nel  rispetto dell'art. 4, comma 2,
ad  assegnare  al fascicolo  apposito  numero  di identificazione  in
ordine cronologico  al fine di procedere  all'istruttoria rispettando
la priorita' cronologica di presentazione della domanda.
  L'incombente  preliminare e'  quello di  verificare la  sussistenza
prima facie dei requisiti di ammissibilita' della domanda di cui agli
articoli  1,  2  e  3  (eta'  del  motopesca  superiore  a  10  anni,
indicazione della modalita' di ritiro, demolizione quale modalita' di
ritiro esclusiva  soltanto per  navi di stazza  lorda inferiore  a 25
tonnellate,  armamento   per  i  periodi   precedentemente  indicati,
presentazione      di       apposita      dichiarazione      relativa
all'esistenza/inesistenza dei vincoli).
  I  richiedenti che  hanno  aderito  al piano  spadare  di cui  alla
normativa  vigente  e che  hanno  indicato  nell'apposita istanza  di
adesione   al  piano   la  fuoriuscita   della  nave   dalla  flotta,
acquisiscono  la priorita'  cronologica dell'istruttoria  rispetto ad
altre domande  di arresto  definitivo precedentemente  avanzate anche
rispetto a  domande presentate  ai sensi dei  regolamenti governativi
previgenti.  Dette istanze  saranno  assoggettate  alla normativa  di
arresto definitivo vigente all'atto della presentazione delle stesse.
Istanze di  arresto definitivo  collegate al piano  spadare pervenute
dopo  la data  del 31  marzo 1998  non beneficeranno  della priorita'
dinanzi indicata.
  Laddove, invece, la  domanda risulti ad un  primo esame documentale
sprovvista dei  requisiti normativi, l'autorita' marittima  porra' in
essere un provvedimento motivato di archiviazione, da comunicarsi per
conoscenza  al   ministero,  evidenziando  gli  eventuali   mezzi  di
impugnazione esperibili  dall'interessato con la  precisa indicazione
dei   termini   per   il  ricorso   gerarchico,   giurisdizionale   e
straordinario.
  Il  successivo adempimento  e' costituito  dalla comunicazione  per
iscritto  all'interessato,   contestuale  alla   presentazione  della
domanda  o  successivamente  con raccomandata  a.  r.,  dell'avvenuta
assegnazione  del numero  identificativo,  che  dovra' essere  citato
dall'istante in qualsiasi  richiesta rivolta all'autorita' marittima,
e  dell'inizio del  procedimento  amministrativo  e del  responsabile
dello stesso.
  La  fase   istruttoria  procede  attraverso   l'acquisizione  della
documentazione non in possesso  dell'ufficio necessaria alla verifica
dei requisiti di ammissibilita' al premio di arresto definitivo.
  In particolare, sono necessari i seguenti documenti:
  certificato rilasciato dalla camera di commercio (per le societa');
  certificato  RINA  attestante  la  lunghezza  delle  perpendicolari
(qualora non risulti gia' in possesso dell'ufficio).
  Conclusa  la  fase  istruttoria, l'autorita'  marittima  porra'  in
essere,   secondo  i   casi,  un   provvedimento  amministrativo   di
archiviazione a rilevanza esterna ovvero la comunicazione di cui alla
seconda parte del comma 1 dell'art. 4.
  Avverso il provvedimento  di archiviazione, adeguatamente motivato,
potra' essere  esperito il  ricorso gerarchico al  Direttore generale
del ministero  per le politiche  agricole - direzione  generale della
pesca e dell'acquicoltura, nonche'  il ricorso giurisdizionale al TAR
ovvero   ricorso  straordinario   al   Presidente  della   Repubblica
(successivamente  al decorso  dei  termini per  la presentazione  del
ricorso gerarchico) nei termini  stabiliti dalla normativa vigente in
materia.
  4.  La  fase  di  concessione.  Gli  adempimenti  conseguenti  alla
concessione (art. 5).
  Completata  l'istruttoria,   l'autorita'  marittima   trasmette  al
Ministero  la  comunicazione di  cui  all'art.  4, comma  1,  redatta
secondo  lo   schema  allegato,  comunicando  la   lunghezza  tra  le
perpendicolari  dell'unita'  da ritirare  (ai  fini  del computo  del
premio),   qualora  tale   dato  non   risulti  dall'estratto   della
matricola/RR.NN.MM.GG.
  L'amministrazione    centrale   verifichera'    la   disponibilita'
finanziaria   seguendo   l'ordine   cronologico   di   arrivo   delle
comunicazioni da parte delle autorita' marittime, una volta assegnato
alle stesse un numero progressivo di identificazione.
  La  comunicazione  di  ammissione  al  beneficio,  inviata  tramite
l'autorita' marittima,  non costituisce un decreto  di concessione, a
differenza  di  quanto  avveniva  sotto la  vigenza  dei  decreti  n.
611/1994  e n.  226/1991, ma  soltanto un  provvedimento a  rilevanza
esterna,  ampliativo della  sfera  giuridica  dell'istante, il  quale
attribuisce un interesse legittimo alla prosecuzione del procedimento
subordinatamente al  rispetto dei termini  e delle condizioni  di cui
allo stesso art. 5.
  Tale  differente  ricostruzione   giuridica  del  provvedimento  di
ammissione  al beneficio,  ispirato  ai  principi si  semplificazione
dell'azione  amministrativa, consente  di superare  la necessita'  di
acquisire  in questa  prima fase  istruttoria le  certificazioni c.d.
antimafia e  fallimentare, le quali  saranno invece richieste  per la
pronuncia   del   provvedimento   finale   di   formalizzazione   del
riconoscimento del diritto di concessione al premio e di liquidazione
dello stesso.
  Dalla data di comunicazione di  ammissione al beneficio (a tal fine
fara'  fede la  data  di notifica  della  stessa tramite  l'autorita'
marittima), decorreranno i termini di cui  ai commi 2 e 3 dell'art. 5
(riconsegna della licenza di pesca e ritiro del natante).
  Della  riconsegna  della  licenza   di  pesca  o  dell'attestazione
provvisoria dovra'  redigersi apposito  processo verbale.  Qualora la
licenza o l'attestazione provvisoria sia gia' giacente, per qualsiasi
motivo, presso gli uffici  dell'autorita' marittima. l'istante dovra'
comunque provvedere  a richiedere  la redazione del  processo verbale
dal quale risulti la data a decorrere dalla quale la licenza di pesca
o   l'attestazione  provvisoria   e'  giacente   presso  gli   uffici
dell'autorita' marittima.
  Il termine  di cui al  comma 2 e' perentorio:  l'inosservanza dello
stesso determina  la decadenza  dall'ammissione al  beneficio, tranne
che nei  casi di forza  maggiore su  richiesta di proroga  motivata e
documentata dal beneficiario prima della scadenza del termine.
  Nonostante non  sia precisato  nell'ultimo comma dell'art.  5, deve
ritenersi che  per gli stessi  motivi possa essere concessa  anche la
restituzione in termini, cioe' dopo la scadenza del termine.
  Le  richieste  di  proroga  o  di  restituzione  in  termini  vanno
presentate (in  bollo) all'autorita' marittima la  quale decidera' in
merito  con apposito  provvedimento da  notificare per  conoscenza al
Ministero.
  Dalla data  di redazione del  processo verbale di  riconsegna della
licenza di  pesca o dell'attestazione provvisoria  decorre il termine
di  quindici mesi  per procedere  al ritiro  secondo le  modalita' in
precedenza indicate.
  L'inosservanza del termine, questa volta ordinatorio, non determina
ipso  iure  la decadenza  dall'ammissione  al  beneficio. Il  mancato
rispetto   del  temine   non  comporta   quindi  alcuna   conseguenza
sfavorevole per  l'interessato, il  quale in  questo caso  non avra',
nonostante il tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 5, l'onere
di richiedere lo  proroga o la restituzione  in termini all'autorita'
marittima.
  Rimane  in  questa ipotesi  a  carico  dell'interessato il  rischio
connesso    all'indisponibilita'    finanziaria   conseguente    alla
liquidazione, nelle more,  di premi di arresto  definitivo relative a
pratiche i  cui procedimenti  si siano  conclusi. Cio'  significa, in
altri termini, che  con l'ammissione al premio  la scrivente assicura
all'aspirante  beneficiario  la  disponibilita'  finanziaria  per  un
periodo di  quindici mesi  dalla riconsegna  della licenza  di pesca,
decorsi i  quali senza  che sia avvenuto  il ritiro,  la liquidazione
potra' avvenire subordinatamente alla capienza dei fondi disponibili.
  Tuttavia ove  il mancato ritiro del  natante nei termini di  cui al
comma   3  dell'art.   5   sia  dipeso   da   causa  non   imputabile
all'interessato,  lo stesso  potra' avvalersi  della possibilita'  di
proroga  o  restituzioni  in  termini,  secondo  le  modalita'  sopra
indicate, di cui al comma 6 dell'art. 5, affinche' gli sia assicurata
la  disponibilita'  finanziaria per  il  tempo  occorrente al  ritiro
medesimo.
  Effettuati  da  parte  dell'interessato   gli  adempimenti  di  cui
all'art. 5, commi 2 e 3, l'Autorita' marittima trasmette al Ministero
la  documentazione  di cui  all'allegato  B,  unitamente al  processo
verbale  di riconsegna  della  licenza di  pesca o  dell'attestazione
provvisoria   e  alla   stessa  licenza   di  pesca   o  attestazione
provvisoria.
  Si  evidenzia   che  la  certificazione  antimafia   dovra'  essere
acquisita,  in conformita'  alla  legge  17 gennaio  1994,  n. 47,  e
successive  modificazioni,  dall'Autorita'  marittima  con  modalita'
differenziate a seconda dell'importo.
  Piu' in particolare:
  per  importi del  premio inferiori  a L.  50.000.000: dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di  notorieta', in  bollo, con  sottoscrizione
autenticata ai  sensi della legge  n. 15/1968 che non  sussistono nei
confronti del beneficiario e dei  propri conviventi cause di divieto,
decadenza o sospensione previste  dal decreto legislativo n. 490/1994
(la  dichiarazione  in questione  potra'  essere  resa anche  innanzi
all'Autorita' marittima);
  per importi  compresi tra  L. 50.000.000 e  300.000.000 l'Autorita'
marittima  autorizza,  su  espressa  richiesta  dell'interessato,  il
beneficiario  a  presentare  richiesta  di  certificazione  antimafia
direttamente alla prefettura di appartenenza;
  per  importi  superiori  a  L.  300.000.000  l'Autorita'  marittima
richiede  direttamente   alla  prefettura  di   appartenenza  del/dei
beneficiari  la  certificazione  antimafia unitamente  all'invio  dei
seguenti documenti, i quali  dovranno essere richiesti dall'Autorita'
marittima al/i beneficiari:
  certificato  di  iscrizione  alla   camera  di  commercio  (per  le
societa');
  certificato  dello  stato  di  famiglia e  di  residenza  in  carta
semplice;
  dichiarazione resa ai  sensi della legge n.  15/1968 attestante che
non esistono altre persone conviventi  di fatto oltre quelle iscritte
nel certificato dello stato di famiglia;
  dichiarazione resa ai  sensi della legge n.  15/1968 attestante che
non  esistono   altri  responsabili   oltre  quelli   risultanti  dal
certificato comunale (per le societa').
  E' d'uopo  segnalare la  recente disposizione  normativa di  cui al
decreto 16  dicembre 1997, n. 486  (art. 5), a tenore  della quale le
certificazioni  delle  camere  di   commercio  sono  equiparate  alle
comunicazioni antimafia qualora riportino in calce apposita dicitura.
  In  nessun  caso,  invece,   il  certificato  fallimentare  che  ha
validita' di sei mesi dalla  data di rilascio potra' essere surrogato
da analoga dicitura nei certificati delle camere di commercio, e cio'
semplicemente in  quanto non v'e' un'espressa  disposizione normativa
sul punto.
  Ai   fini  della   determinazione   dell'importo,  necessaria   per
l'individuazione delle modalita' di acquisizione della certificazione
antimafia  si faccia  riferimento  all'allegato al  registro (CE)  n.
1624/95 del Consiglio  del 29 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale  - CE -
n.  L  155/1   del  6  luglio  1995).  Si   precisa  che  l'aspirante
beneficiario,  ancora  prima  della presentazione  della  domanda  di
ammissione al  premio, potra'  richiedere per  iscritto all'Autorita'
marittima  di conoscere  l'entita'  dell'importo  del premio,  previa
indicazione nella domanda dei dati  del motopesca necessari (eta' del
motopesca,  lunghezza tra  le  perpendicolari,  tonnellate di  stazza
lorda/GT).
  Per cio' che concerne  l'anticipazione dell'importo del premio fino
al 50%,  la stessa  potra' essere concessa,  con apposito  decreto di
liquidazione  dell'anticipazione, previa  apposita  domanda in  bollo
inoltrata  al  Ministero  per  il  tramite  dell'Autorita'  marittima
unitamente alla  certificazione antimafia e fallimentare  in corso di
validita' e  previa presentazione, allegata alla  domanda, di polizza
fideiussoria, bancaria o assicurativa, a  favore del Ministero per le
politiche   agricole    -   Direzione   generale   della    pesca   e
dell'acquicoltura     per    un     importo    pari     all'ammontare
dell'anticipazione.  Fino  alla  approvazione  dello  schema  di  cui
all'art. 5,  comma 5,  seconda parte,  la stipulazione  della polizza
potra'  effettuarsi conformemente  ai  modelli  reperibili presso  la
direzione generale della pesca ed acquicoltura.
  Qualora entro il termine di cui all'art. 5, comma 3, il richiedente
non  proceda all'arresto  definitivo  del motopesca,  sara' tenuto  a
semplice  richiesta  del  Ministero  alla  restituzione  delle  somme
percepite a titolo di anticipazione unitamente agli interessi legali:
in   mancanza,  si   provvedera'  ad   escutere  l'ente   bancario  o
assicurativo che precedentemente ha prestato la garanzia.
  Il  provvedimento  di cui  sopra  verra'  comunicato a  cura  della
scrivente alla regione e all'ufficio  di iscrizione del motopesca per
gli adempimenti  di competenza: in particolare  per l'accertamento di
eventuali  vincoli   ostativi  e   per  l'annotazione   nei  registri
marittimi.
  I  requisiti di  accesso  all'anticipazione  sono costituiti  dalla
prodromica  comunicazione  di  ammissione  al  premio  da  parte  del
Ministero  al  richiedente,  il   quale  dovra'  dimostrare  di  aver
riconsegnato la  licenza di  pesca o l'attestazione  provvisoria, nei
termini di cui  all'art. 5, comma 2, e di  aver attivato la procedura
di arresto definitivo del motopesca  di cui all'art. 160 codice della
navigazione.
  Una  volta   avvenuto  il   ritiro  del  motopesca,   il  Ministero
provvedera' alla liquidazione della differenza con decreto motivato.
  L'ultimo comma dell'art. 5 prevede la figura del ritiro anticipato,
gia' contemplata dai previgenti decreti ministeriali n. 226/1991 e n.
611/1994.
  Immediatamente dopo la presentazione della domanda di ammissione al
beneficio e  senza attendere  la comunicazione  di ammissione  di cui
all'art.  5, comma  1, l'interessato  ha facolta'  di procedere  alla
riconsegna della licenza di pesca secondo le modalita' gia' esposte e
al ritiro  del motopesca. In  tal caso l'Autorita'  marittima, previa
verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'  al  premio,  procedera'
d'ufficio  alla trasmissione  alla scrivente  della comunicazione  ex
art. 4, comma 1,  e della documentazione ex art. 5,  comma 3, ai fini
della  contestuale ammissione  e  liquidazione del  premio, la  quale
avverra'  previa  verifica  della disponibilita'  finanziaria  e  con
priorita'  rispetto  alla  pratiche  giacenti  e/o  istruite  secondo
l'ordinario iter procedimentale.
  Ove l'Autorita' marittima  constati l'insussistenza dei presupposti
di  accesso  al  premio,  adottera' un  provvedimento  definitivo  di
archiviazione, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero.
  Qualora il  Ministero, ricevuta la comunicazione  di ammissibilita'
al premio da parte dell'Autorita' marittima, rilevi la mancanza delle
risorse finanziarie occorrenti ne dara' comunicazione all'interessato
con riserva  di procedere all'erogazione del  premio allorquando tali
risorse saranno nuovamente disponibili.
  5. Le  domande di liquidazione  presentate ex  art. 8 e  relative a
pregressi provvedimenti di archiviazione o decadenza per inosservanza
dei termini.
  Si  tratta  di  nuove  domande, il  cui  presupposto  materiale  e'
costituito   dall'esistenza  di   un   precedente  provvedimento   di
archiviazione o decadenza esclusivamente per inosservanza dei termini
perentori previsti dai decreti ministeriali n. 226/1991 e n. 611/1994
e  sempreche'  si  sia  proceduto  alla  demolizione  prima  di  quel
provvedimento.
  E'  altresi' necessario  che  il provvedimento  di archiviazione  o
decadenza  sia stato  pronunciato  prima dell'entrata  in vigore  del
nuovo decreto n. 36/1998.
  Le fattispecie  alle quali  l'art. 8 fa  implicitamente riferimento
sono le seguenti:
  il provvedimento di archiviazione o  decadenza si fonda sul mancato
rispetto  del  termine  di  sessanta   giorni  (art.  6  del  decreto
ministeriale n. 226/1991)  dalla data di riconsegna  della licenza di
pesca o di trecentossantacinque giorni  (art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale n.  611/1994) dalla notifica del  decreto di concessione
per la demolizione del natante;
  il provvedimento di archiviazione o  decadenza si fonda sul mancato
rispetto  del termine  di  sessanta giorni  dalla  data del  processo
verbale di  riconsegna della licenza di  pesca (art. 6, comma  1, del
decreto ministeriale  n. 226/1991) o  di trenta giorni dalla  data di
ritiro del  motopesca (art. 9,  comma 1, del decreto  ministeriale n.
611/1994) per la presentazione della domanda di liquidazione.
  Laddove, invece, il provvedimento  di archiviazione o decadenza sia
fondato solo sul mancato rispetto dei termini per la riconsegna della
licenza di pesca  senza che si sia proceduto  alla demolizione oppure
il ritiro fuori termine sia stato attuato con modalita' diverse dalla
demolizione, l'art. 8 e'  inapplicabile e l'interessato avra' l'onere
di produrre  nuova istanza  di arresto  definitivo, ove  sussistano i
requisiti previsti dal regolamento n. 36/1998.
  La domanda  (in bollo) di  corresponsione del premio  va presentata
direttamente  al  Ministero  in  deroga  all'art.  4,  comma  1,  con
l'indicazione del numero identificativo  del decreto di archiviazione
o decadenza ed allegando  la certificazione fallimentare ed antimafia
in corso di  validita' (secondo i criteri sopra  indicati). Si tratta
di  una   domanda  di  liquidazione,   la  quale  non   determina  la
reviviscenza  dei procedimenti  amministrativi gia'  conclusi e  che,
quindi, non comporta  la previa revoca o  annullamento dei precedenti
provvedimenti.
  La domanda deve essere presentata dagli stessi soggetti destinatari
dei precedenti provvedimenti o loro successori mortis causa.
  Per tali domande, che dovranno  essere presentate entro e non oltre
il termine di  sessanta giorni dall'entrata in vigore  del decreto n.
36/1998,  i  relativi  procedimenti amministrativi  saranno  istruiti
seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
  L'istruttoria verra' eseguita tenendo  conto dei requisiti previsti
dalla  normativa   comunitaria  vigente  all'atto   di  presentazione
dell'istanza rigettata.
  Verranno  rigettate  tutte  le   istanze  relative  a  procedimenti
conclusi  con  un  provvedimento sfavorevole  per  l'interessato  per
motivi diversi  dal mancato  rispetto dei termini  perentori previsti
dai decreti ministeriali n. 226/1991 e n. 611/1994.
  6. La  fase transitoria: il  passaggio dal decreto  ministeriale n.
611/1994 al decreto ministeriale n. 36/1998.
  Il  principio  tempus regit  actum,  codificato  all'art. 11  delle
disposizioni  preliminari al  codice civile,  impone di  applicare, i
requisiti di  cui al  decreto ministeriale  n. 36/1998  soltanto alle
domande presentate sotto la vigenza di quest'ultimo.
  Per  i  procedimenti instaurati  in  precedenza  si applichera'  il
decreto   ministeriale   vigente    al   momento   di   presentazione
dell'istanza.
  Ai  fini  di  una  maggiore  semplificazione  amministrativa  e  di
celerita' del procedimento, ai quali tra l'altro si ispira la recente
legge Bassanini (legge n. 127/1997) attraverso il favore mostrato per
un fattivo decentramento amministrativo, con la presente circolare si
delegano gli uffici marittimi di  iscrizione del motopesca a svolgere
la fase istruttoria del  procedimento relativamente alle pratiche non
ancora  istruite   dalla  scrivente,  le  cui   domande  siano  state
presentate durante la vigenza del decreto ministeriale n. 611/1994.
  Con   successiva  comunicazione   si   provvedera'  a   trasmettere
progressivamente  ai rispettivi  uffici marittimi  di iscrizione  del
motopesca tali fascicoli, ai  quali l'Autorita' marittima provvedera'
ad  assegnare un  nuovo numero  di identificazione.  Nel contempo  il
Ministero comunichera' all'interessato  l'avvenuto decentramento onde
porre il privato in condizioni  di esercitare congruamente il diritto
di accesso agli  atti del procedimento amministrativo  ai sensi della
legge n. 241/1990.
  La fase  istruttoria, concessoria e liquidatoria'  del procedimento
verra'  svolta,  con  riferimento  a  tali  pratiche,  con  priorita'
rispetto  alle nuove  domande ai  sensi del  decreto ministeriale  n.
36/1998 alla stregua dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale
n. 611/1994 e dai Regolamenti comunitari n. 2080/93 e n. 3699/93.
  L'Autorita'  marittima provvedera'  ad acquisire  la documentazione
necessaria presso  l'interessato e gli altri  enti pubblici, evitando
ovviamente  di far  produrre  agli  interessati documenti  attestanti
requisiti     che     possono     essere     verificati     d'ufficio
dall'amministrazione  (certificato  R.I.P.,  certificato  di  stazza,
attestazione di armamento).
  Per  l'accertamento di  eventuali vincoli  valgono le  disposizioni
precedentemente impartite  con la presente circolare,  tranne che per
quanto concerne  quelle relative alla  seconda parte dell'art.  3 del
decreto ministeriale n. 36/1998 (non e', in altri termini, consentita
la  compensazione,  ma  l'opzione  potra'  avvenire  soltanto  previa
restituzione del contributo percepito).
  Completata l'istruttoria,  che dovra' essere condotta  nel rispetto
delle prescrizioni del decreto  ministeriale n. 611/1994, l'Autorita'
marittima trasmettera' al Ministero la comunicazione di esistenza dei
requisiti di  ammissibilita' al premio di  arresto definitivo secondo
la  modulistica allegata  (allegato  A), sulla  base  della quale  il
Ministero provvedera' a pronunciare il decreto di concessione. Stante
la  natura giuridica  del decreto  in esame,  che costituisce  vero e
proprio impegno  per l'amministrazione, sara' necessario  che durante
la   fase    istruttoria   l'Autorita'   marittima    acquisisca   la
certificazione   antimafia,  secondo   le  modalita'   in  precedenza
indicate, e il certificato fallimentare, da inviare al Ministero.
  Dalla  notifica  del  decreto  di concessione,  effettuata  per  il
tramite  dell'Autorita' marittima,  decorrono i  termini di  cui agli
articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 611/1994 per la riconsegna
della  licenza di  pesca  o dell'attestazione  provvisoria  e per  il
ritiro del natante.
  La  domanda  di  liquidazione,  avanzata  ex  art.  9  del  decreto
ministeriale n. 611/1994, dovra' essere trasmessa al Ministero per il
tramite  dell'Autorita'  marittima  successivamente  all'espletamento
dell'istruttoria (ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9,
comma  1,  si fara'  riferimento  alla  data di  presentazione  della
domanda all'Autorita' marittima).
  Anche  per  tale  fase liquidatoria  l'Autorita'  marittima  dovra'
provvedere   all'acquisizione   delle  certificazioni   antimafia   e
fallimentare eventualmente scadute.
  Al Ministero  dovra' pervenire, da parte  dell'Autorita' marittima,
unitamente alla domanda, la comunicazione attestante la sussistenza o
meno  dei  requisiti di  cui  agli  articoli 7,  8  e  9 del  decreto
ministeriale  n. 611/1994  in conformita'  alla modulistica  allegata
(allegato  B) e  con la  documentazione richiesta.  Sulla base  delle
risultanze  della predetta  comunicazione il  Ministero adottera'  un
provvedimento  di liquidazione  del  premio  ovvero un  provvedimento
negativo.
  L'eventuale  proroga  o  restituzione   in  termini  potra'  essere
concessa dal Ministero previa  esibizione di congrua documentazione e
nei soli casi di forza maggiore.
  Valgono  le disposizioni  precedentemente,  esposte  per il  ritiro
anticipato  (fermo  restando,  in  questo  caso,  la  necessita'  del
rispetto  del  termine  di  cui  all'art. 9,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  n.  611/1994  per  la presentazione  della  domanda  di
liquidazione) (cfr. allegato C) .
  Conclusivamente, l'abrogazione del decreto ministeriale n. 611/1994
di cui e'  parola nell'art. 9 del decreto ministeriale  n. 36/1998 ha
riguardo  alle fattispecie  procedimentali il  cui atto  iniziale sia
stato posto in essere il 24 marzo 1998 (data di entrata in vigore del
nuovo   decreto  n.   36/1998)  o   successivamente,  mentre   per  i
procedimenti  instaurati  precedentemente  esso conserva  la  propria
vigenza alla stregua dei principi generali  di cui agli articoli 11 e
15 disposizioni preliminari, sia pure nel rispetto delle disposizioni
procedurali dettate nella presente circolare.
  Le autorita'  marittime in indirizzo diano  alla presente circolare
la  massima  diffusione presso  gli  uffici  dipendenti tenutari  dei
registri  marittimi di  iscrizione  delle  navi da  pesca  e al  ceto
peschereccio locale.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 160