IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
  Vista la direttiva 95/16/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 29  giugno 1995 per  il riavvicinamento delle  legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997,
n. 157404,  pubblicata con  Gazzetta Ufficiale n.  133 del  10 giugno
1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre
volontariamente i  propri prodotti al nuovo  regime di certificazione
in vigore dal 1 luglio 1997;
  Vista l'istanza  con la quale  il consorzio  DNV - Modulo  Uno, con
sede  in  Agrate  Brianza  (Milano),  viale  Colleoni,  9,  in  forza
dell'art.   9  della   citata   direttiva   95/16/CE,  ha   richiesto
l'autorizzazione  al  rilascio  di   certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Rilevato che  la documentazione allegata all'istanza  e' conforme a
quanto riportato nella citata  circolare del Ministero dell'industria
29 maggio 1997, n. 157404;
  Considerato  che sulla  base  delle  dichiarazioni contenute  nella
documentazione  presentata l'organismo  soddisfa ai  requisiti minimi
previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il consorzio DNV - Modulo Uno, e' autorizzato in via provvisoria
al  rilascio  di certificazioni  CE  secondo  quanto riportato  negli
allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:
   allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
   allegato VI: esame finale;
   allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
  allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
   allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
  allegato XI: conformita' al tipo con controllo per campione (modulo
C);
  allegato XII: garanzia qualita'  prodotti per gli ascensori (modulo
E);
  allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H);
   allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione deve  essere  effettuata  secondo le  forme,
modalita'  e  procedure  stabilite   nei  pertinenti  articoli  della
direttiva 95/16/CE.
  3.   Con   periodicita'    trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate, e'  inviata al  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico.