Con decreto ministeriale  n. 24786 del 9 luglio  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 13  gennaio 1998 al 12  gennaio 1999, della ditta  S.p.a. Unitec,
con sede in Giussano (Milano) e unita' di Giussano (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Unitec,  con
sede  in Giussano  (Milano) e  unita'  di Giussano  (Milano), per  il
periodo dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998 con decorrenza 13
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24787 del 9 luglio  1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 3 febbraio  1998 al 2 febbraio 1999, della  ditta S.p.a. Raimondi
Valvole, con sede  in Rescaldina (Milano) e unita'  di stabilimento e
ufficio in Rescaldina (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Raimondi
Valvole, con sede  in Rescaldina (Milano) e unita'  di stabilimento e
ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1998 al
2 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 20  marzo 1998  con decorrenza  3
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24788  del  9 luglio  1998, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996,  n. 510, convertito  con modificazioni
nella  legge 28  novembre  1996,  n. 608,  dell'art.  3  comma 3  del
decreto-legge  25 marzo  1997, n.  67, convertito  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio  1997,  n. 135,  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1 lettera
a),  del  decreto-legge  8  aprile   1998,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni  nella legge  5 giugno  1998,  n. 176,  e' concessa  in
favore   di   un   numero  massimo   quattrocentotredici   lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  S.p.a. Societa'  Pneumatici  Pirelli,
unita' di  Villafranca Tirrena (Messina), la  proroga del trattamento
straordinario di integrazione  salariale per il periodo  dal 6 maggio
1998 al 5 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra comporta  una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
  Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996.
  Con decreto ministeriale  n. 24789 del 9 luglio  1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
settembre  1997 al  31 agosto  1998,  della ditta  S.p.a. Gruppo  Ugo
Mursia Editore,  con sede in Milano  e unita' di filiale  di Bologna,
filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Ugo Mursia Editore,
con sede in Milano e unita' di filiale di Bologna, filiale di Napoli,
filiale di Palermo, filiale di Torino  e Milano, per il periodo dal 1
settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24790 del 9 luglio  1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 12
maggio 1997  all'11 maggio 1998,  della ditta S.r.l. Lorica  Sud, con
sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Lorica  Sud,  con sede  in  Assemini
(Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 12
maggio 1997 all'11 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1997 con  decorrenza 12
maggio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
23 agosto 1998, n. 24260.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24791 del 9 luglio  1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 27
aprile 1998 al  26 aprile 1999, della ditta  S.p.a. Resine Sintetiche
Adamoli, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Resine  Sintetiche Adamoli, con sede in
Carnago (Varese) e unita' di Carnago  (Varese), per il periodo dal 27
aprile 1998 al 26 ottobre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 maggio  1998 con  decorrenza 27
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24792 del  9 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  T.T.R. -  Trasformazioni Tessili
Rieti,  con sede  in  Rieti e  unita'  di Rieti,  per  un massimo  di
venticinque   dipendenti,  e'   autorizzata  la   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1998
al 3 novembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24793 del  9 luglio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Essepi,  con sede  in Citta'  di
Castello (Perugia)  e unita' di  Perugia, per un massimo  di diciotto
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  21 aprile  1998 al  20
ottobre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24794 del  9 luglio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Numerical  Control Service,  con
sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per un massimo
di  quattordici  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  23 febbraio
1998 al 22 agosto 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 23 agosto 1998 al 22 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24795  del 9  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale  del 18 novembre  1997, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favoredei lavoratori dipendenti dalla  S.c.a.r.l. Coop.
Giornalistica Mediatel,  con sede in Roma  e unita' di Milano  per un
massimo  di  trentadue  dipendenti  e  Roma  per  un  massimo  di  un
dipendente, per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale  previdenza   giornalisti  italiani,  sono   autorizzati  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.