Con decreto ministeriale n. 24786 del 9 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 gennaio 1998 al 12 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unita' di Giussano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unita' di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 13 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24787 del 9 luglio 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1998 con decorrenza 3 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24788 del 9 luglio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3 comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concessa in favore di un numero massimo quattrocentotredici lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 24789 del 9 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. Gruppo Ugo Mursia Editore, con sede in Milano e unita' di filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Ugo Mursia Editore, con sede in Milano e unita' di filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24790 del 9 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, della ditta S.r.l. Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 12 maggio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 agosto 1998, n. 24260. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24791 del 9 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1998 al 26 aprile 1999, della ditta S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese), per il periodo dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 27 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24792 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.T.R. - Trasformazioni Tessili Rieti, con sede in Rieti e unita' di Rieti, per un massimo di venticinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24793 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essepi, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Perugia, per un massimo di diciotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24794 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Numerical Control Service, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per un massimo di quattordici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 23 agosto 1998 al 22 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24795 del 9 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favoredei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano per un massimo di trentadue dipendenti e Roma per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.