Con decreto ministeriale n. 24799 del 9 luglio 1998 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 aprile  1998 al 31 marzo 1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c.a.r.l.  Cooperativa Portabagagli  e
manovalanza, con sede  in Catania e unita' di Catania  per i quali e'
stato  stipulato un  contratto  di solidarieta'  che stabilisce,  per
dodici mesi,  la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da  38 ore
settimanali a  26 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 129 unita', su  un organico complessivo
di 129 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c.a.r.l.  Cooperativa Portabagagli  e
manovalanza, a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24800 del 9 luglio 1998 e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  14  aprile   1998  al  13  aprile   1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto legge  30 ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Avagolf, con
sede in San Colombano al Lambro (Milano) e unita' di San Colombano al
Lambro  (Milano), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta' che  stabilisce, per  dodici mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
40 unita', su un organico complessivo di 41 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Avagolf,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.