IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo 18, comma 1-bis, della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione effettuata in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Il fondo di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attivita' connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, e' individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'epigrafe: - Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori". Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: cosi' come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127: "1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.