Con  decreto  ministeriale  n.  24803  del  16  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998,
della ditta S.r.l. Filippo Fochi energia  - Gruppo Fochi, con sede in
Bologna e  unita' di  Bologna, Brindisi,  Genova, Montalto  di Castro
(Viterbo) e Roma.
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Filippo
Fochi  energia -  Gruppo  Fochi,  con sede  in  Bologna  e unita'  di
Bologna, Brindisi, Genova,  Montalto di Castro (Viterbo)  e Roma, per
il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24804  del  16  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998,
della ditta S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi,
con sede in Bologna e unita' di Bologna.
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Filippo
Fochi  impianti industriali  - Gruppo  Fochi, con  sede in  Bologna e
unita' di Bologna,  per il periodo dall'11 aprile 1998  al 10 ottobre
1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24805  del  16  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998,
della ditta S.p.a. Filippo Fochi  (Gruppo Filippo Fochi), con sede in
Bologna e unita' di Bologna e di Roma.
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Filippo
Fochi (Gruppo Filippo Fochi), con sede in Bologna e unita' di Bologna
e di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24806  del  16  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998,
della ditta  S.r.l. Filippo Fochi  petrolchimica - Gruppo  Fochi, con
sede  in  Bologna  e  unita'  di Bologna  e  di  Montalto  di  Castro
(Viterbo).
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Filippo
Fochi petrolchimica -  Gruppo Fochi, con sede in Bologna  e unita' di
Bologna e  di Montalto  di Castro (Viterbo),  per il  periodo dall'11
aprile 1998 al 10 ottobre 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24810 del 16  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  10 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione   salariale  in   favore  dei   lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  S.r.l. Filtrauto Italia, con  sede in Sant'Antonino
di Susa (Torino) e unita' di  Sant'Antonino di Susa (Torino) e uffici
di Torino, per il periodo dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  marzo 1998  con decorrenza  29
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24811  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1  settembre 1997 al 31  agosto 1998, della ditta  S.r.l. Zeolite
Mira, con sede in Vicenza e unita' di Mira (Venezia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Zeolite Mira, con sede in
Vicenza e  unita' di Mira (Venezia),  per il periodo dal  1 settembre
1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata l'8  settembre 1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24807  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 19 aprile
1993 al 18 aprile 1994, della  ditta S.p.a. Onama mensa c/o Alenia di
Torino,   appaltatrice   di    mensa   aziendale   presso   l'azienda
summenzionata,  con sede  in  Milano  e unita'  di  Alenia di  Torino
(Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale,  in favore dei  lavoratori dipendenti
interessati  addetti  all'unita'  di mensa  aziendale  sottoindicata,
limitatamente alle  giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della
cassa  integrazione  guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltatrice anch'essa  di seguito  indicata: S.p.a.  Onama
mensa c/o Alenia di Torino, con sede  in Milano e unita' di Alenia di
Torino (Torino),  per il  periodo dal  19 aprile  1993 al  18 ottobre
1993.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1993 con  decorrenza 19
aprile 1993.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24808  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 2 febbraio 1998 al 1  febbraio 2020, della ditta S.p.a. Rambaudi,
con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli-Grugliasco (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Rambaudi,  con sede  in
Rivoli  (Torino)  e  unita'  di Rivoli-Grugliasco  (Torino),  per  il
periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 19 febbraio 1998  con decorrenza 2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24809 del 16  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale  del  1 aprile  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Auto
interni, con  sede in Rho (Milano)  e unita' di Bruino  (Torino) e di
Carmagnola (Torino), per il periodo dal  10 maggio 1998 al 9 novembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  5 giugno  1998 con  decorrenza 10
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24812  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 15 settembre 1997 all'11  settembre 1999, della ditta S.p.a. Bicc
cavi Sud, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bicc cavi Sud, con sede in
Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 15 settembre 1997
al 14 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1998 con decorrenza 15
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24813  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 15 settembre 1997 all'11  settembre 1999, della ditta S.r.l. Bicc
Ceat cavi, con  sede in Settimo Torinese (Torino) e  unita' di Ascoli
Piceno e di Settimo Torinese (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. Bicc Ceat  cavi, con sede
in Settimo Torinese  (Torino) e unita' di Ascoli Piceno  e di Settimo
Torinese (Torino), per  il periodo dal 15 settembre 1997  al 14 marzo
1998.
  Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 15
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24814 del 16  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento   delle   condizioni  di   conversione   aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Newcompel, con sede in Torino,  e unita' di San Damiano d'Asti
(Asti), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 febbraio 1998  con decorrenza 2
dicembre 1997.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24815  del  16  luglio  1998,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998,
della ditta S.r.l.  Fochi Buini e Grandi - Gruppo  Fochi, con sede in
Bologna e unita' di Bologna e di Montalto di Castro (Viterbo).
  A   seguito  dell'accertamento   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Buini
e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna e di
Montalto di Castro  (Viterbo), per il periodo dall'11  aprile 1998 al
10 ottobre 1998.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Decreto dell'11 aprile
1997. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24816  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 10 luglio 1996  al 9 luglio 1997, della ditta  S.c. a r.l. Sigla,
con sede in Rimini,  e unita' di Forli', Rimini e  S. Pietro in Bagno
(Forli').
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sigla, con
sede  in Rimini,  e unita'  di Forli',  Rimini e  S. Pietro  in Bagno
(Forli'), per il periodo dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  9 agosto  1996 con  decorrenza 10
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24817  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 19  agosto 1997  al 18  agosto 1998,  della ditta  S.r.l. Mariani
servizi, con sede in Pero (Milano),  e unita' di centri di assistenza
nazionali, Milano e Pero (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Mariani servizi, con sede
in Pero (Milano), e unita'  di centri di assistenza nazionali, Milano
e Pero  (Milano), per il  periodo dal 19  agosto 1997 al  18 febbraio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 19
agosto 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 aprile 1998, n. 24379.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24818  del 16  luglio 1998,  ai sensi
dell'art.  4, comma  21,  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge  28 novembre 1996,  n. 608, e  dell'art. 3, comma  3, del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge  13 novembre  1997, n.  393,  e dell'art.  1, comma  1,
lettera a), del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, convertito, con
modificazioni,  nella legge  5 giugno  1998, n.  176, e'  concessa in
favore  numero massimo  264 lavoratori  interessati dipendenti  dalla
S.p.a. Industria cavi Sud, azienda  Alfacavi TLC dal 1 settembre 1993
Pirelli cavi, unita' produttiva in Airola (Benevento), la proroga del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale per  il periodo
dall'11 giugno 1998 al 10 giugno 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata con l'art. 1 e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga di  cui sopra comporta la pari riduzione  del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.
  Con decreto ministeriale n. 24819 del 16 luglio 1998, e' annullato,
limitatamente  alla parte  in  cui si  autorizza  la concessione  del
trattamento  straordinario   d'integrazione  salariale,   il  decreto
ministeriale n  20437/4/5, datato 17  aprile 1996, adottato  a favore
dei dipendenti della societa' La  Serena cooperativa a r.l., con sede
in Napoli, per il periodo 7 novembre 1994 - 6 novembre 1995.
  Con decreto ministeriale n. 24820  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 4  marzo 1997 al 3  marzo 1998, della ditta  S.r.l. Lameskin, con
sede in Milano e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Lameskin,  con sede  in
Milano e  unita' di Lamezia Terme  (Catanzaro), per il periodo  dal 4
marzo 1997 al 3 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  19 aprile  1997 con  decorrenza 4
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24821  del 16 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 4  marzo 1997 al 3  marzo 1998, della ditta  S.r.l. Lamespun, con
sede  in  Lamezia  Terme  (Catanzaro),  e  unita'  di  Lamezia  Terme
(Catanzaro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Lamespun,  con sede  in
Lamezia Terme (Catanzaro), e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per
il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  19 aprile  1997 con  decorrenza 4
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24822 del 16 luglio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Attilio  Zorattini, con  sede in
Udine e unita' in Udine, per un massimo di trentasette dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 marzo 1998 al 27 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
settembre 1998 al 27 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24823 del 16 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.n.c. Fotolito Genovese di  Secchi G. &
C., con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di ventisei
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  30 maggio  1998 al  29
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 30
novembre 1998 al 29 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24824 del 16 luglio 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. So.Fi.Pa.,  con sede  in Roma  e
unita' in  Torre Annunziata (Napoli),  per un massimo  di quarantasei
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  10 gennaio  1998 al  9
luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
luglio 1998 al 9 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.