Con decreto ministeriale n. 24825 del 16 luglio 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 30 settembre 1997 al 29 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 736, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela, con sede in Milano e unita' di Notaresco (Teramo), per il quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 41 unita', su un organico complessivo di n. 164 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standardtela - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.