IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori interventi
urgenti a sostegno dell'occcupazione,  ed in particolare l'articolo 6
relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione;
  Visto il decreto interministeriale del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale e  del Ministro  del  tesoro del  31 marzo  1994,
relativo all'approvazione  del piano  occupazionale concordato  il 20
dicembre 1993 tra i rappresentanti  delle OO.SS. dei lavoratori e dei
datori di  lavoro del settore  calzaturiero, con il quale  sono state
previste misure  per la realizzazione di  un incremento occupazionale
di 5.000 unita';
  Visti i decreti ministeriali del 9  marzo 1995 e del 29 marzo 1995,
registrati alla Corte  dei conti rispettivamente il 10  aprile 1995 e
il 4  maggio 1995, relativi  al riconoscimento alle  imprese elencate
negli stessi, del beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e
assistenziali  a loro  carico  per i  lavoratori  assunti secondo  le
modalita' previste nei piani aziendali;
  Viste le norme del Trattato istitutivo  della CEE del 25 marzo 1957
in materia di concorrenza ed in particolare la sezione 3, articoli 92
o 93 concernenti "aiuti concessi dagli Stati";
  Considerato che  ai punti  3.2 e  3.4 della  disciplina comunitaria
92/c 213/02 in  materia di aiuti di Stato  adottata dalla Commissione
UE  in data  20 maggio  1992 sono  ritenuti non  soggetti al  divieto
dell'art. 92, par 1, del suddetto  Trattato, gli aiuti a favore delle
piccole e medie imprese cosiddetti "de minimis";
  Visto il decreto  ministeriale 31 luglio 1996 che,  a seguito della
comunicazione della Commissione CE 96/c 68/06 che fissa a 100.000 ECU
l'importo  massimo  degli  aiuti  "de minimis"  in  un  triennio,  ha
autorizzato le imprese di cui  ai sopracitati decreti ministeriali ad
effettuare ulteriori assunzioni fino a 7 unita', se industriali e a 8
unita', se artigiane;
  Visto il decreto  ministeriale 21 marzo 1997,  sulla riapertura dei
termini  per  le assunzioni  ai  sensi  dell'art.  6 della  legge  n.
451/1994;
  Verificata la  disponibilita' finanziaria  sul capitolo  1177 sullo
stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A parziale modifica dell'art. 2, punto a), del decreto ministeriale
21 marzo  1997, le  aziende di  cui all'art.  1 dello  stesso decreto
ministeriale possono  procedere alle assunzioni entro  il 31 dicembre
1999.