IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occcupazione, ed in particolare l'articolo 6 relativo alle misure sperimentali in materia di occupazione; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 31 marzo 1994, relativo all'approvazione del piano occupazionale concordato il 20 dicembre 1993 tra i rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore calzaturiero, con il quale sono state previste misure per la realizzazione di un incremento occupazionale di 5.000 unita'; Visti i decreti ministeriali del 9 marzo 1995 e del 29 marzo 1995, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 10 aprile 1995 e il 4 maggio 1995, relativi al riconoscimento alle imprese elencate negli stessi, del beneficio dello sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a loro carico per i lavoratori assunti secondo le modalita' previste nei piani aziendali; Viste le norme del Trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 in materia di concorrenza ed in particolare la sezione 3, articoli 92 o 93 concernenti "aiuti concessi dagli Stati"; Considerato che ai punti 3.2 e 3.4 della disciplina comunitaria 92/c 213/02 in materia di aiuti di Stato adottata dalla Commissione UE in data 20 maggio 1992 sono ritenuti non soggetti al divieto dell'art. 92, par 1, del suddetto Trattato, gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese cosiddetti "de minimis"; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996 che, a seguito della comunicazione della Commissione CE 96/c 68/06 che fissa a 100.000 ECU l'importo massimo degli aiuti "de minimis" in un triennio, ha autorizzato le imprese di cui ai sopracitati decreti ministeriali ad effettuare ulteriori assunzioni fino a 7 unita', se industriali e a 8 unita', se artigiane; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, sulla riapertura dei termini per le assunzioni ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994; Verificata la disponibilita' finanziaria sul capitolo 1177 sullo stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 1999; Decreta: Art. 1. A parziale modifica dell'art. 2, punto a), del decreto ministeriale 21 marzo 1997, le aziende di cui all'art. 1 dello stesso decreto ministeriale possono procedere alle assunzioni entro il 31 dicembre 1999.