IL DIRIGENTE
capo  della  sezione amministrativa  del  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n, 164;
  Visto il decreto  ministeriale 16 giugno 1998, n. 280  con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Vista  la domanda  presentata  dal Consorzio  per  la tutela  della
denominazione  di  origine  dei  vini  Orvieto  Classico  e  Orvieto,
legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 20  aprile  1994,  n. 348,  intesa  ad ottenere  il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Velzna";
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in Orvieto (Terni) il giorno 23 marzo 1998, con la
partecipazione di rappresentanti di  enti, organizzazioni, societa' e
aziende vitivinicole ed in particolare la richiesta unanime formulata
in  tale sede  di  integrare la  denominazione  "Velzna", oggetto  di
domanda di riconoscimento, con la dizione alternativa di "Orvietano";
  Vista la  deliberazione del Comitato  nazionale per la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini,  adottata nella riunione  tenutasi nei
giorni  6 e  7  aprile  1998, di  eliminare  il  riferimento al  nome
"Velzna",  che pur  facendo  riferimento all'antico  nome etrusco  di
Orvieto, appariva  di difficile collocazione geografica  e quindi non
idoneo a definire un territorio,  e di limitare l'utilizzazione della
denominazione  "Orvietano"  ai  vini rossi  prodotti  nel  territorio
ricadente in parte della provincia di Terni, evitando in tal modo una
possibile confusione  con i vini  bianchi a denominazione  di origine
controllata "Orvieto" e  "Orvieto Classico", ottenuti in  una zona di
produzione  in  gran parte  coincidente  con  quella individuata  dal
proposto  disciplinare  di produzione  dei  vini  a denominazione  di
origine controllata "Orvietano" in argomento;
  Vista la nota integrativa trasmessa  dal Consorzio sopra citato con
la quale si chiedeva il riconoscimento della denominazione di origine
controllata per  i vini  "Rosso Orvietano" o  "Orvietano Rosso"  e si
dichiarava di  accettare la decisione del  Comitato condividendone le
motivazioni;
  Visto il parere favorevole del  predetto Comitato alla richiesta di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata per i vini
"Rosso  Orvietano" o  "Orvietano  Rosso" e  la  relativa proposta  di
disciplinare   di  produzione,   formulata  dal   Comitato  medesimo,
pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  126 del 2
giugno 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della  denominazione  di  origine   controllata  per  i  vini  "Rosso
Orvietano"  o  "Orvietano  Rosso"  e  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di produzione  in  conformita' al  parere espresso  dal
sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta la  denominazione  di  origine controllata  "Rosso
Orvietano" o "Orvietano Rosso" ed  e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine   controllata  "Rosso  Orvietano"  o
"Orvietano Rosso" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai  requisiti stabiliti nel  disciplinare di produzione di  cui al
comma 1 del presente articolo,  le cui disposizioni entrano in vigore
a decorrere dalla vendemmia 1998.