IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone "sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui alcomma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento" e che, altresi', dispone che "la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita'"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale; Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revocate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1996, convertito dalla legge n. 34/96, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia; Considerato che con la predetta deliberazione del 21 marzo 1997 e' stato contestualmente ammesso a finanziamento, tra gli altri, l'intervento della regione Emilia-Romagna relativo al nuovo polo ospedaliero del basso ferrarese - Lagosanto (Ferrara) per un mutuo a carico dello Stato - a valere sulla disponibilita' di lire 64.029 milioni - di lire 30.500 milioni; Vista la propria deliberazione n. 135 del 5 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, con la quale, a valere sulla predetta disponibilita' di lire 64.029 milioni, e' stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo all'ospedale di base di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per un mutuo a carico dello Stato pari a lire 8.529 milioni; Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate dalla regione Emilia-Romagna, relative al completamento del polo sociosanitario di Langhirano (Parma) e del nuovo polo ospedaliero di Baggiovara (Modena), rispettivamente per lire 6.000 milioni e lire 19.000 milioni, tuttora finanziabili attraverso la contrazione di mutui con rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato in quanto afferenti alle quote residue del primo triennio di finanziamento, revocate e riassegnate con la citata deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997; Considerato che i citati progetti esauriscono lo stanziamento di lire 64.029 milioni assegnato alla regione Emilia-Romagna con la predetta deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste dai programmi di investimento pubblico; Delibera: A valere sulle risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna con la deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi: Azienda USL Progetto Mutuo a carico dello Stato (1) (in milioni di lire) __ __ __ Azienda USL di Parma Completamento del polo socio-sanitario di Langhirano 6.000 Azienda USL di Modena Completamento del nuovo polo ospedaliero di Baggiovara 19.000 ______ (1) Al netto della quota del 5% a carico della regione. Restano a carico della regione Emilia-Romagna gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A. L'unita' di verifica degli investimenti pubblici procedera' agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 9 luglio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 205